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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3922/2023 del 30/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti erano stati condannati per il porto di coltelli a serramanico fuori dalla propria abitazione, ai sensi dell'art. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110. In appello per cassazione i difensori hanno lamentato: (i) vizio di motivazione e violazione degli artt. 192 e 530 c.p.p. in relazione agli elementi oggettivo e soggettivo del reato, sostenendo che fosse stata fornita una giustificazione congrua per il porto; (ii) omessa motivazione sulla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), richiesta in via subordinata dalle difese; (iii) omissione nel riconoscere le circostanze attenuanti generiche e vizio nella determinazione del trattamento sanzionatorio (pena pecuniaria nel minimo edittale contestata dalla De Vita). I fatti di fatto rilevati in dibattimento: De Vita aveva un coltello nella tasca dei pantaloni e ne giustificò l'uso solo in sede di esame (raccolta di verdura); De Santi guidava il veicolo e nel vano portaoggetti era visibile un altro coltello, mentre De Santi si era dato alla fuga al controllo per timore di essere scoperto privo di patente/assicurazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibili o infondati il primo motivo (tenuto che la valutazione probatoria e la motivazione del Tribunale sulle giustificazioni e sul dolo sono congrue e non suscettibili di riconsiderazione in cassazione), il terzo motivo (sulle circostanze attenuanti generiche) e il quarto motivo (sul trattamento sanzionatorio), poiché attinenti a valutazioni di merito esercitate correttamente. Ha invece accolto il secondo motivo con riferimento all'omessa motivazione circa la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p.: il Tribunale aveva omesso ogni valutazione, anche implicita, sulla causa di non punibilità per tenuità del fatto nonostante la richiesta delle difese. Perciò la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente a tale motivo e ha disposto il rinvio al Tribunale di Marsala per nuovo giudizio esclusivamente sulla questione dell'art. 131-bis; per il resto i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili o respinti. In primo grado la pena inflitta era stata un'ammenda di euro 1.000,00.

Norme richiamate

  • Legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 4

    Reato di porto di armi o strumenti atti ad offendere fuori dalla propria abitazione senza giustificato motivo; la Corte richiama che il "giustificato motivo" deve manifestarsi in modo attuale e immediatamente verificabile e non può essere desunto a posteriori dalla difesa.

  • Codice penale, art. 131-bis

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte stabilisce che il giudice di merito deve esprimere una valutazione completa e motivata (anche implicita non sufficiente) su tutti gli elementi rilevanti ai fini della tenuità, ai sensi dell'art. 133 c.p.

  • Codice penale, art. 62-bis

    Norma sulle circostanze attenuanti di cui alla giurisprudenza; la Corte ricorda che l'applicazione di circostanze attenuanti non è automatica e rimane una valutazione di merito.

  • Codice penale, artt. 133 e 133-bis

    Parametri per la determinazione della pena e loro utilizzo nella motivazione: la scelta della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito se esercitato logicamente e motivatamente.

  • Codice di procedura penale, artt. 192 e 530

    Riferimenti alle critiche sulla motivazione e alla valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto le censure generiche e in parte pretestuose in quanto implicherebbero una rivalutazione del complesso probatorio non consentita in sede di legittimità.

  • Codice di procedura penale, art. 125

    Richiamato in relazione alle censure sul mancato riconoscimento delle attenuanti; la Corte rinvia alla discrezionalità del giudice di merito nella valutazione delle circostanze personali.

  • D.L. n. 137/2020, art. 23

    Norma procedurale che ha consentito la trattazione scritta del procedimento in Cassazione.

Massime di principio

  • Il "giustificato motivo" per il porto di un'arma o strumento atti ad offendere deve essere riferito e verificabile nell'immediatezza: giustificazioni fornite solo a posteriori sono generalmente inefficaci a scriminare la condotta.
  • La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. impone al giudice di merito una valutazione esplicita e motivata sulla tenuità del fatto; l'omessa motivazione su tale richiesta comporta annullamento con rinvio.
  • Le censure che richiedono la riconsiderazione del materiale probatorio o della valutazione discrezionale degli elementi di merito (es. riconoscimento delle attenuanti generiche, determinazione della pena) sono spesso inammissibili in Cassazione se non si evidenziano profili di diritto o vizio di motivazione specifico.
  • L'apprezzamento della personalità dell'imputato, della non abitualità della condotta e della modesta offensività del fatto può essere rilevante ai fini della tenuità e delle attenuanti, ma deve risultare esplicitamente considerato dal giudice di merito per essere sindacabile in cassazione.
  • Nel contesto del porto di coltelli, comportamento evasivo o fuga al controllo delle forze dell'ordine e la mancanza di giustificazioni immediate sono elementi che rafforzano la valutazione della illiceità del possesso e del mero dolo generico.

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