Cassazione Penale, Sentenza n. 3922/2023 del 30/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti erano stati condannati per il porto di coltelli a serramanico fuori dalla propria abitazione, ai sensi dell'art. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110. In appello per cassazione i difensori hanno lamentato: (i) vizio di motivazione e violazione degli artt. 192 e 530 c.p.p. in relazione agli elementi oggettivo e soggettivo del reato, sostenendo che fosse stata fornita una giustificazione congrua per il porto; (ii) omessa motivazione sulla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), richiesta in via subordinata dalle difese; (iii) omissione nel riconoscere le circostanze attenuanti generiche e vizio nella determinazione del trattamento sanzionatorio (pena pecuniaria nel minimo edittale contestata dalla De Vita). I fatti di fatto rilevati in dibattimento: De Vita aveva un coltello nella tasca dei pantaloni e ne giustificò l'uso solo in sede di esame (raccolta di verdura); De Santi guidava il veicolo e nel vano portaoggetti era visibile un altro coltello, mentre De Santi si era dato alla fuga al controllo per timore di essere scoperto privo di patente/assicurazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibili o infondati il primo motivo (tenuto che la valutazione probatoria e la motivazione del Tribunale sulle giustificazioni e sul dolo sono congrue e non suscettibili di riconsiderazione in cassazione), il terzo motivo (sulle circostanze attenuanti generiche) e il quarto motivo (sul trattamento sanzionatorio), poiché attinenti a valutazioni di merito esercitate correttamente. Ha invece accolto il secondo motivo con riferimento all'omessa motivazione circa la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p.: il Tribunale aveva omesso ogni valutazione, anche implicita, sulla causa di non punibilità per tenuità del fatto nonostante la richiesta delle difese. Perciò la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente a tale motivo e ha disposto il rinvio al Tribunale di Marsala per nuovo giudizio esclusivamente sulla questione dell'art. 131-bis; per il resto i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili o respinti. In primo grado la pena inflitta era stata un'ammenda di euro 1.000,00.
Norme richiamate
Legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 4
Reato di porto di armi o strumenti atti ad offendere fuori dalla propria abitazione senza giustificato motivo; la Corte richiama che il "giustificato motivo" deve manifestarsi in modo attuale e immediatamente verificabile e non può essere desunto a posteriori dalla difesa.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte stabilisce che il giudice di merito deve esprimere una valutazione completa e motivata (anche implicita non sufficiente) su tutti gli elementi rilevanti ai fini della tenuità, ai sensi dell'art. 133 c.p.
Norma sulle circostanze attenuanti di cui alla giurisprudenza; la Corte ricorda che l'applicazione di circostanze attenuanti non è automatica e rimane una valutazione di merito.
Codice penale, artt. 133 e 133-bis
Parametri per la determinazione della pena e loro utilizzo nella motivazione: la scelta della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito se esercitato logicamente e motivatamente.
Codice di procedura penale, artt. 192 e 530
Riferimenti alle critiche sulla motivazione e alla valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto le censure generiche e in parte pretestuose in quanto implicherebbero una rivalutazione del complesso probatorio non consentita in sede di legittimità.
Codice di procedura penale, art. 125
Richiamato in relazione alle censure sul mancato riconoscimento delle attenuanti; la Corte rinvia alla discrezionalità del giudice di merito nella valutazione delle circostanze personali.
Norma procedurale che ha consentito la trattazione scritta del procedimento in Cassazione.
Massime di principio
- Il "giustificato motivo" per il porto di un'arma o strumento atti ad offendere deve essere riferito e verificabile nell'immediatezza: giustificazioni fornite solo a posteriori sono generalmente inefficaci a scriminare la condotta.
- La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. impone al giudice di merito una valutazione esplicita e motivata sulla tenuità del fatto; l'omessa motivazione su tale richiesta comporta annullamento con rinvio.
- Le censure che richiedono la riconsiderazione del materiale probatorio o della valutazione discrezionale degli elementi di merito (es. riconoscimento delle attenuanti generiche, determinazione della pena) sono spesso inammissibili in Cassazione se non si evidenziano profili di diritto o vizio di motivazione specifico.
- L'apprezzamento della personalità dell'imputato, della non abitualità della condotta e della modesta offensività del fatto può essere rilevante ai fini della tenuità e delle attenuanti, ma deve risultare esplicitamente considerato dal giudice di merito per essere sindacabile in cassazione.
- Nel contesto del porto di coltelli, comportamento evasivo o fuga al controllo delle forze dell'ordine e la mancanza di giustificazioni immediate sono elementi che rafforzano la valutazione della illiceità del possesso e del mero dolo generico.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 30 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3689/2023 del 30/01/2023
- Sentenza penale · 30 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3690/2023 del 30/01/2023
- Sentenza penale · 30 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3691/2023 del 30/01/2023
- Sentenza penale · 30 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3693/2023 del 30/01/2023
- Sentenza penale · 30 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3696/2023 del 30/01/2023
- Sentenza penale · 30 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3697/2023 del 30/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →