Cassazione Civile, Ordinanza n. 21845/2022 del 11/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dipendente di un comune aveva ottenuto in primo grado il riconoscimento dell'illegittimità del trasferimento dal settore Edilizia Privata - Urbanistica al settore Pubblica Istruzione e Cultura, con ordine di ricollocazione nell'ufficio di provenienza e condanna al risarcimento del danno alla professionalità. In appello, su impugnazione del comune, la decisione era stata parzialmente riformata e la domanda risarcitoria respinta perché le allegazioni sul pregiudizio erano ritenute generiche: mancava l'indicazione delle capacità perdute e degli effetti del demansionamento sulla vita sociale, di relazione e sull'immagine professionale. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., denunciando omesso esame di un fatto storico decisivo e documentato, individuato nella mancata partecipazione alla procedura selettiva per una posizione organizzativa nel settore urbanistica, partecipazione che sarebbe stata impedita dal trasferimento illegittimo. Ha sostenuto inoltre che la Corte territoriale avrebbe trascurato deposizioni testimoniali e che il danno da demansionamento può essere provato anche per presunzioni, valorizzando attività svolta, professionalità coinvolta, durata della dequalificazione e nuova collocazione lavorativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura, pur formalmente prospettata come omesso esame di un fatto decisivo, in realtà mirasse a contestare la valutazione di merito sulla specificità delle allegazioni e sulla prova del danno da perdita di chance, apprezzamenti riservati al giudice di merito. La Corte ha osservato che il fatto storico invocato non era stato affatto ignorato dalla sentenza impugnata e, soprattutto, era privo di decisività, perché la sola mancata partecipazione alla selezione non basta a provare la concreta probabilità di conseguire il risultato utile senza ulteriori elementi fattuali, quali i titoli posseduti e la comparazione con gli altri partecipanti. Ha inoltre escluso che vi fosse un vizio motivazionale rilevante ex art. 360, n. 5 c.p.c., poiché il ricorso non denunciava una nullità della sentenza per mancanza assoluta di motivazione e la motivazione della Corte d'appello non era affatto inconciliabile o incomprensibile. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata costituzione del Comune; è stato invece dato atto della ricorrenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
omesso esame dell'allegata e comprovata lesione della professionalità del ricorrente; omesso esame fatti storici decisivi e documentati
Nel testo novellato consente di denunciare solo l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non consente di censurare il mero cattivo apprezzamento delle prove o la sufficienza della motivazione.
Il vizio motivazionale è rilevante come nullità della sentenza solo se la motivazione manca in modo assoluto, è apparente, perplessa, incomprensibile o presenta un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.
art. 12 delle preleggi
Richiamato per delineare l'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, limitata all'esistenza stessa della motivazione.
Richiamato indirettamente nella parte in cui si afferma che incombe sul dipendente l'onere di provare il nesso causale tra inadempimento datoriale e danno da perdita di chance.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Accertata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Richiamata come norma che ha modificato il D.P.R. n. 115 del 2002 in materia di raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. riguarda soltanto l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso; non è utilizzabile per rimettere in discussione la valutazione delle prove o la loro sufficienza.
- La mera omissione di un elemento istruttorio non integra di per sé omesso esame di un fatto decisivo se il fatto storico è stato comunque considerato dal giudice di merito.
- Il cattivo esercizio del potere di valutazione delle prove non legali non è censurabile come vizio motivazionale in cassazione.
- Il vizio di motivazione è deducibile come nullità della sentenza solo quando la motivazione manchi del tutto, sia apparente, perplessa, obiettivamente incomprensibile o presenti un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.
- In tema di danno da perdita di chance, il lavoratore deve provare anche in via presuntiva la concreta probabilità di conseguire il bene della vita; la sola mancata partecipazione a una selezione, senza ulteriori elementi come titoli e comparazione con gli altri concorrenti, non basta a dimostrare il danno.
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