Sentenza del 12/11/2021 n. 33694 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia impugnava la decisione della CTR che aveva ridotto l'accertamento originario notificato a F.V. (imputazione del 20% di maggior reddito da partecipazione derivante dalla presunta qualifica di socio di fatto in Auto XXX s.r.l. unipersonale). I motivi principali riguardavano la violazione del principio del contraddittorio per mancata integrazione con la società e gli altri presunti soci (litisconsorzio necessario) e l'uso, ai fini decisionali, dell'esito di un altro giudizio non ancora definitivo. Il contribuente contestava invece di essere socio di fatto e denunciava omissione di decisione sulle sue doglianze, carenza di motivazione e mancata integrazione del contraddittorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati il primo motivo dell'Agenzia e il terzo motivo del contribuente, dichiarando la sentenza impugnata nulla per violazione del litisconsorzio necessario. Ha cassato la decisione della CTR e ha rinviato la causa alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli perché integri il contraddittorio con la società e con gli eventuali altri soggetti indicati come soci di fatto (salvo che pronunce definitive abbiano già escluso alcuni di essi) e riesamini il ricorso, provvedendo anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato in relazione al principio del contraddittorio e all'integrazione del contraddittorio con parti necessarie
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14, comma 1
Norma processuale tributaria invocata in tema di celebrazione del contraddittorio e composizione del giudizio; la Corte richiede integrazione se necessario
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4
Motivi di cassazione richiamati: vizio per decisione non conforme a norme processuali (n.4) e per violazione di legge (n.3) rispetto all'uso di un provvedimento non definitivo
Richiamato in relazione alla doglianza circa l'efficacia vincolante di una sentenza non ancora passata in giudicato
Invocato dal contribuente per denuncia di nullità della sentenza per omessa trattazione di una questione posta in appello
Richiamato in tema di litisconsorzio e costituzione delle parti necessarie
Richiesto per contestare contraddizioni e omissioni motivazionali nella sentenza impugnata
Massime di principio
- Quando è contestata la configurabilità di una 'società di fatto' o la partecipazione a essa, sussiste in generale il litisconsorzio necessario: tutti i soggetti indicati come soci devono essere chiamati in giudizio perché la decisione possa raggiungere il suo scopo.
- La mancata integrazione del contraddittorio rispetto a parti necessarie determina la nullità del processo e può essere rilevata d'ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio.
- Non è possibile fondare la decisione di un giudice su sentenze pronunciate in altro giudizio se queste non sono definitive (non passate in giudicato); l'uso di un provvedimento non definitivo non può vincolare le parti in assenza di efficacia vincolante.
- Se, nel corso del procedimento, alcune pronunce successive risultassero definitive e avessero escluso la qualità di socio di fatto per taluni soggetti, l'integrazione del contraddittorio dovrà avvenire solo nei confronti di coloro per i quali la qualità di socio di fatto persiste.
- In casi analoghi il giudice di merito, dopo integrazione delle parti, dovrà riesaminare sia le questioni istruttorie (esistenza e composizione della società di fatto) sia l'eventuale ricalcolo degli imponibili; il difensore del contribuente deve sollevare esplicitamente la propria non partecipazione alla compagine per evitare decisioni su questioni non prospettate.
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