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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05654/2024 del 04/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (straniero)

La controversia

Uno straniero, presente in Italia da molti anni e trattenuto in un CPR in esecuzione di un decreto di espulsione con accompagnamento alla frontiera, impugnava il provvedimento prefettizio emesso dopo la scarcerazione. Il Prefetto aveva motivato l'espulsione esclusivamente sull'omessa dichiarazione di presenza entro otto giorni dall'ingresso nel territorio dello Stato, richiamando l'art. 1, comma 2, della L. 68/2007. Il ricorrente deduceva che tale omissione non poteva essergli contestata perché era entrato in Italia nel 1992, quando quell'obbligo non era ancora previsto, e censurava inoltre il decreto e la decisione del giudice di pace per violazione di legge, ultrapetizione e violazione dei principi costituzionali di legalità e difesa. La Corte rilevava che il giudice di pace aveva rigettato l'opposizione valorizzando ragioni espulsive diverse da quelle poste a base del decreto prefettizio, in particolare la pericolosità sociale, nonostante il provvedimento amministrativo si fondasse soltanto sulla mancata dichiarazione di presenza.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso perché il decreto di espulsione era motivato solo con la mancata dichiarazione di presenza ex art. 1, comma 2, L. 68/2007, mentre il giudice di pace aveva confermato l'espulsione sulla base di una diversa causa espulsiva, ossia la pericolosità sociale, non indicata nel provvedimento impugnato. È stato affermato che il giudice non può sostituirsi al Prefetto nell'individuazione della causa di espulsione né convalidare l'atto sulla base di motivi diversi da quelli in esso espressi. Di conseguenza il decreto è stato cassato senza rinvio per mancata corrispondenza tra la causa espulsiva contenuta nel provvedimento amministrativo e quella ritenuta dal giudice di merito. Quanto alle spese, la Corte ha escluso una regolazione ordinaria in ragione dell'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato e della soccombenza di un'Amministrazione statale, rinviando la liquidazione secondo la disciplina speciale richiamata.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    È stata dedotta la violazione di legge e il vizio di motivazione a sostegno del ricorso per cassazione.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura riguardava la pretesa decisione del giudice di pace su una causa espulsiva diversa da quella dedotta nel provvedimento impugnato.

  • art. 13 d.lgs. 286/1998

    Norma richiamata quale base del potere espulsivo amministrativo, che deve essere esercitato e motivato nei limiti del provvedimento adottato.

  • art. 13, comma 2, lett. c), d.lgs. 286/1998

    La Corte osserva che la pericolosità sociale non era la ragione posta a base del decreto prefettizio, ma una causa diversa successivamente valorizzata dal giudice.

  • art. 1, comma 2, L. 68/2007

    È la sola ragione espressamente indicata nel decreto prefettizio, cioè l'omessa dichiarazione di presenza entro otto giorni dall'ingresso.

  • art. 13 Cost.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura di violazione del principio di legalità in materia espulsiva.

  • art. 10 Cost.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla doppia riserva di legge in tema di ingresso e soggiorno dello straniero.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dal ricorrente a tutela del diritto di difesa rispetto alla diversa causa espulsiva valorizzata dal giudice.

  • art. 370, comma 1, c.p.c.

    Norma richiamata per la partecipazione delle amministrazioni intimate all'udienza di discussione in cassazione.

  • art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per la liquidazione del compenso e delle spese del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002

    Indicato quale criterio per la liquidazione delle spettanze nel giudizio di cassazione o, in caso di cassazione senza rinvio, davanti al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.

  • art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002

    Escluso il suo richiamo nel caso di soccombenza di una pubblica amministrazione statale, secondo il precedente di legittimità citato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di impugnazione del decreto di espulsione lo ius dicere del giudice non consente di sostituire la motivazione dell'autorità amministrativa con una causa espulsiva diversa da quella espressamente indicata nell'atto.
  • Il provvedimento di espulsione deve essere scrutinato in relazione alle sole ragioni poste a fondamento del decreto impugnato; se il giudice fonda il rigetto su presupposti differenti, la decisione viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
  • La legittimità dell'espulsione non può essere confermata sulla base di un fatto o di una causa espulsiva non contenuti nella motivazione del provvedimento amministrativo, anche se astrattamente sussistenti.
  • Quando la cassazione rileva che la decisione di merito ha confermato un atto amministrativo per una ragione diversa da quella in esso indicata, può cassare senza rinvio se non residuano accertamenti ulteriori utili nel giudizio di legittimità.
  • In presenza di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e soccombenza di un'Amministrazione statale, la liquidazione delle spese del difensore segue la disciplina speciale del d.P.R. n. 115 del 2002 e non la ordinaria condanna alle spese in favore dello Stato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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