Cassazione Civile, Ordinanza n. 05900/2022 del 23/02/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia concerne la richiesta di risarcimento dei danni proposta dai proprietari di alcuni appezzamenti di terreno occupati per la realizzazione di una strada comunale di collegamento tra un ponte e una caserma dei vigili del fuoco. L'opera pubblica era stata realizzata senza che l'ente territoriale avesse corrisposto alcuna somma. Il Tribunale, dopo consulenza tecnica d'ufficio, aveva accolto la domanda risarcitoria, qualificando l'area come edificabile; la Corte d'appello aveva rigettato l'impugnazione dell'ente, ritenendo che l'area fosse edificabile perché compresa in una zona qualificata come centro edificato e non interamente occupata da manufatti privati. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 37, comma 4, del d.P.R. n. 327/2001 e dell'art. 2 della legge n. 1187/1968, sostenendo che il terreno fosse sottoposto a vincolo di inedificabilità assoluta, in quanto incluso in una più ampia zona destinata alla viabilità di piano, sulla quale era stata effettivamente realizzata la strada. Il ricorrente contestava quindi la qualificazione edificatoria dell'area e il conseguente criterio di determinazione dell'indennità o del risarcimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto corretta la qualificazione conformativa del vincolo derivante dalla previsione di viabilità di piano, poiché la destinazione stradale riguardava una previsione generale e astratta e non una localizzazione particolare assimilabile alle reti stradali interne e al servizio di singole zone. Ha tuttavia ritenuto erronea la conclusione della Corte territoriale circa l'edificabilità del fondo. La mera inclusione dell'area in una zona qualificata come centro edificato non era sufficiente, soprattutto considerando che il terreno era stato concretamente destinato alla realizzazione della strada pubblica ed era ricompreso nella zona di viabilità di piano. Nel giudizio di rinvio dovranno essere applicati i criteri corretti per accertare la natura del suolo e determinare il valore risarcitorio, tenendo conto della distinzione tra edificabilità legale, utilizzazioni intermedie assentibili e interventi esclusivamente funzionali alla realizzazione dell'opera pubblica.
Norme richiamate
art. 37, comma 4, d.P.R. n. 327/2001
Richiamato dal ricorrente in relazione alla determinazione dell'indennità e alla qualificazione edificatoria del suolo; la Corte applica i principi relativi all'accertamento della natura edificabile o non edificabile dell'area.
Indicato quale disposizione vigente corrispondente all'art. 2 della legge n. 1187/1968 in materia di vincoli urbanistici.
Richiamato dal ricorrente e considerato nel quadro della distinzione tra vincoli conformativi e vincoli preordinati all'esproprio.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Fondamento processuale della denuncia di violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
art. 7, secondo comma, n. 1, legge n. 1150/1942
La previsione delle opere di viabilità nel piano regolatore generale comporta un vincolo di inedificabilità, ma normalmente non un vincolo preordinato all'esproprio, salvo che la destinazione sia specificamente localizzata e assimilabile alle reti stradali interne e al servizio di singole zone.
Richiamato per distinguere le reti stradali interne e al servizio di singole zone, suscettibili di configurare vincoli particolari a carattere espropriativo, dalle previsioni generali di viabilità.
Nel sistema previgente richiamato dalla Corte, la distinzione tra aree edificabili e non edificabili incideva sul criterio di determinazione dell'indennità; l'edificabilità non comprende gli interventi destinati esclusivamente alla realizzazione dello scopo pubblicistico.
Richiamato nel testo quale disposizione introduttiva del sistema caratterizzato dalla dicotomia tra aree edificabili e aree agricole o comunque non edificabili.
: null
sentenza Corte costituzionale n. 181/2011
Richiamata per il principio secondo cui, ai fini indennitari e risarcitori, anche per i suoli inedificabili possono rilevare utilizzazioni intermedie tra quella agricola e quella edificatoria, purché consentite dalla normativa e dalle autorizzazioni amministrative.
Massime di principio
- La destinazione a strada pubblica prevista dal piano regolatore generale configura normalmente un vincolo conformativo e di inedificabilità, non un vincolo preordinato all'esproprio, quando la previsione abbia carattere generale e astratto e ricada su una pluralità indistinta di beni.
- La destinazione stradale assume invece carattere espropriativo quando la strada sia localizzata in modo specifico su determinati beni e sia assimilabile a una rete interna o al servizio di singole zone, normalmente rimessa a strumenti urbanistici attuativi.
- Ai fini della qualificazione del suolo per la determinazione dell'indennità o del risarcimento, l'edificabilità deve essere desunta dal regime urbanistico vigente al momento dell'espropriazione o della trasformazione irreversibile, senza attribuire rilievo a una pianificazione ormai superata o a una situazione preurbanistica.
- L'edificabilità legale non si identifica soltanto con la possibilità di realizzare edifici residenziali, ma richiede comunque che l'utilizzazione costituisca espressione dello ius aedificandi privato e non sia finalizzata esclusivamente alla realizzazione dell'opera pubblica.
- La mera inclusione del terreno in una zona qualificata come centro edificato non è sufficiente, da sola, a dimostrarne l'edificabilità quando il fondo sia concretamente e urbanisticamente destinato alla realizzazione di una strada pubblica.
- Per i suoli non edificabili possono rilevare, ai fini indennitari e risarcitori, utilizzazioni intermedie tra l'uso agricolo e quello edificatorio, come parcheggi, depositi o attività sportive e ricreative, purché siano consentite dalla disciplina vigente e subordinatamente al rilascio delle autorizzazioni necessarie.
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