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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06944/2022 del 02/03/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (Agenzia fiscale)

La controversia

Per il periodo d’imposta 2007 l’Agenzia delle Entrate emise nei confronti di una società in accomandita semplice avvisi di accertamento per maggiori IRAP e IVA e, nei confronti dei soci, avvisi per il recupero per trasparenza della maggiore IRPEF, oltre alle sanzioni. Gli atti derivavano da una verifica conclusa con processo verbale di constatazione, che aveva rilevato la cessione dell’azienda e del magazzino a un’altra società, anomalie contabili relative a cassa e magazzino e aveva ricostruito induttivamente il reddito. La CTP di Genova rigettò i ricorsi riuniti. La CTR della Liguria, con sentenza dell’11 dicembre 2014, accolse gli appelli solo in parte quanto agli importi, riconoscendo la deducibilità di alcune componenti negative, e li rigettò nel resto. Ritenne nulla, ma non inesistente, la notificazione dell’avviso alla società, poiché la diversa ragione sociale e l’indicazione di un diverso socio rappresentante erano riferibili alla stessa società dopo il mutamento dell’assetto organizzativo; ritenne sanata la nullità per l’effettiva conoscenza dell’atto e la tempestiva impugnazione. Considerò inoltre validamente motivato per relationem l’avviso notificato al socio. La società e due soci proposero ricorso principale con sei motivi: violazione delle norme sulla notificazione, sostenendo l’inesistenza o omissione della notifica alla società; omessa pronuncia sulle contestazioni circa la consistenza del quadro indiziario, la ricostruzione del magazzino e del ricarico, la cessazione dell’attività caratteristica e gli errori dei verificatori; omessa pronuncia sull’asserita inesistenza delle notifiche personali ai soci, eseguite a indirizzi diversi da residenza e domicilio fiscale; omessa pronuncia sulla carenza di motivazione degli avvisi ai soci, che richiamavano l’accertamento societario senza riprodurlo; omessa pronuncia sulla carenza di motivazione delle sanzioni; e, in subordine, motivazione apparente della sentenza regionale. Un altro socio propose ricorso incidentale con quattro motivi: contestò la notifica alla società; denunciò omessa pronuncia sulla carenza di motivazione dell’avviso a suo carico; lamentò l’assenza di motivazione sulla sufficienza degli indizi; e denunciò omessa pronuncia sulla motivazione delle sanzioni. I ricorsi furono riuniti.

La decisione

La Cassazione ha riunito i ricorsi e li ha entrambi rigettati. Il primo motivo del ricorso principale e quello del ricorso incidentale sulla notifica, insieme al terzo motivo principale relativo alle notifiche personali, sono stati rigettati: la notificazione eseguita a un soggetto o in un luogo diversi da quelli prescritti, ma con sicuro riferimento al destinatario, è nulla e non inesistente; nella fattispecie la notifica era riferibile alla società, il cui assetto e socio accomandatario erano mutati senza che si trattasse di un nuovo soggetto giuridico, e la decisione regionale aveva accertato anche la riferibilità dei luoghi di notifica ai soci. Sono stati rigettati il secondo e il quarto motivo principali e il terzo incidentale, relativi alle omissioni di pronuncia sulle contestazioni del quadro indiziario e sulla motivazione degli atti: la CTR, decidendo sulla deducibilità dei costi e sul quantum, aveva implicitamente ritenuto fondato nell’an l’accertamento e respinto le contestazioni incompatibili con tale conclusione. Sono stati rigettati il quinto motivo principale e il quarto incidentale sulle sanzioni: quando la sanzione collegata al tributo è irrogata contestualmente all’accertamento, la motivazione è assolta per relationem se la pretesa fiscale è definita nei suoi elementi essenziali. È stato rigettato anche il sesto motivo principale, poiché la sentenza regionale aveva esposto, sia pure sinteticamente, un percorso argomentativo intelligibile e il controllo di legittimità sulla motivazione è circoscritto al rispetto del minimo costituzionale. È stato invece dichiarato inammissibile il secondo motivo incidentale sulla motivazione dell’avviso, per difetto di specificità: il ricorrente non aveva trascritto l’atto né i passaggi asseritamente mal interpretati o pretermessi. La Corte ha condannato ciascuna parte ricorrente, principale e incidentale, a pagare all’Agenzia le spese processuali, liquidate in euro 7.800,00 per ciascun ricorrente, oltre spese prenotate a debito, e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 60 d.P.R. 600/1973

    Secondo la giurisprudenza di questa Corte, richiamata dal controricorrente, è nulla e non inesistente la notificazione eseguita in luogo e a soggetto diversi da quelli indicati nella norma processuale, ma aventi sicuro riferimento con il destinatario dell'atto; conseguentemente, la nullità è sanabile mediante costituzione della parte - che non può ritenersi intervenuta con la semplice deduzione della nullità della notificazione - o in forza della rinnovazione della notifica, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.

    In coerenza con la disciplina della notificazione degli atti tributari, l’errore su soggetto o luogo non determina inesistenza quando sussista un sicuro riferimento al destinatario: il vizio è nullità, suscettibile di sanatoria secondo le modalità indicate.

  • artt. 156 e 160 c.p.c.

    Secondo la giurisprudenza di questa Corte, richiamata dal controricorrente, è nulla e non inesistente la notificazione eseguita in luogo e a soggetto diversi da quelli indicati nella norma processuale, ma aventi sicuro riferimento con il destinatario dell'atto; conseguentemente, la nullità è sanabile mediante costituzione della parte - che non può ritenersi intervenuta con la semplice deduzione della nullità della notificazione - o in forza della rinnovazione della notifica, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.

    La notificazione viziata ma riferibile al destinatario è nulla, non inesistente; la mera deduzione del vizio non equivale a costituzione sanante, mentre la nullità può essere sanata con la costituzione o con la rinnovazione della notifica.

  • art. 112 c.p.c.

    Secondo la giurisprudenza di questa Corte, non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione formulata dalla parte.

    L’omessa pronuncia non sussiste se la decisione contiene, anche senza una statuizione espressa, un rigetto implicito della domanda o dell’eccezione, incompatibile con l’impostazione logico-giuridica adottata.

  • art. 16, comma 2, d.lgs. 472/1997

    Il quinto motivo del ricorso principale e il quarto motivo del ricorso incidentale, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati, posto che l'obbligo di motivazione dell'atto di contestazione della sanzione collegata al tributo, imposto dall'art. 16, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 opera soltanto quando essa sia irrogata con atto separato e non contestualmente e unitamente all'atto di accertamento o di rettifica, in quanto, in quest'ultimo caso, viene assolto per relationem se la pretesa fiscale è definita nei suoi elementi essenziali.

    La motivazione dell’atto di contestazione della sanzione collegata al tributo è autonomamente necessaria quando la sanzione è irrogata con atto separato; se è contestuale all’accertamento o alla rettifica, può essere resa per relationem, purché la pretesa fiscale sia definita nei suoi elementi essenziali.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    Il sesto motivo del ricorso principale è infondato, posto che il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del minimo costituzionale richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. (Cass., Sez. III, 12 ottobre 2017, n. 23940; Cass., VI, 25 settembre 2018, n. 22598).

    Il controllo di legittimità sulla motivazione della sentenza è limitato alla verifica del rispetto del minimo costituzionale; non consente di sindacare la mera sinteticità se il percorso argomentativo resta intelligibile.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    In caso di censura del giudizio espresso dal giudice del merito in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso ne riporti testualmente i passi che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi, al fine di consentirne la verifica esclusivamente in base al ricorso medesimo.

    La censura in cassazione sulla valutazione della motivazione di un avviso di accertamento deve riprodurre i passaggi dell’atto contestati, così da rendere possibile il controllo sulla base del ricorso; in mancanza è inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente principale e di parte ricorrente incidentale, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i ricorsi, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

    A seguito del rigetto dei ricorsi, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per ciascun ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • La notificazione eseguita in un luogo o a un soggetto diversi da quelli prescritti, ma comunque con sicuro riferimento al destinatario, è nulla e non inesistente; la nullità può essere sanata nei modi previsti, mentre la mera deduzione del vizio non costituisce, da sola, sanatoria.
  • Non ricorre omessa pronuncia quando la soluzione adottata dal giudice implica il rigetto della domanda o dell’eccezione non espressamente esaminata, perché incompatibile con la ratio della decisione.
  • Quando il giudice ritiene fondato l’accertamento nell’an e passa a esaminare il quantum, la decisione può implicare il rigetto delle contestazioni sul quadro indiziario e sulla motivazione dell’atto, se logicamente incompatibili con l’esito raggiunto.
  • La motivazione della sanzione tributaria collegata al tributo, se irrogata contestualmente all’atto di accertamento o rettifica, può essere resa per relationem quando la pretesa fiscale sia definita nei suoi elementi essenziali.
  • La censura in cassazione sulla motivazione di un avviso di accertamento è inammissibile se il ricorrente non ne trascrive i passaggi che assume erroneamente interpretati o pretermessi.
  • Il sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza riguarda il rispetto del minimo costituzionale; una motivazione sintetica non è insufficiente se consente di comprendere il percorso argomentativo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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