Cassazione Civile, Ordinanza n. 05811/2022 del 22/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condomino)
La controversia
Un avvocato aveva ottenuto dal Tribunale di Napoli, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 150/2011, il decreto ingiuntivo n. 7276/2018 contro un condominio per € 30.212,96 di compensi professionali. Il decreto era stato notificato il 12 ottobre 2018 a una persona indicata come amministratore e non era stato opposto. Il 12 giugno 2020 un condomino aveva ricevuto contestualmente la notifica del decreto e del precetto per € 10.432,77, corrispondenti alla quota di sua partecipazione alla spesa. Aveva quindi proposto opposizione tardiva, deducendo la nullità della notificazione del decreto perché indirizzata a un amministratore che, secondo quanto allegato, era stato revocato giudizialmente il 18 dicembre 2013. Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 10 febbraio 2021 resa sull’opposizione tardiva, aveva accolto l’eccezione di difetto di legittimazione attiva, ritenendo che soltanto il condominio potesse opporsi. Con un unico motivo di ricorso per cassazione, il condomino ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 1129 e 1131 c.c. e omessa pronuncia su fatto decisivo: sosteneva che l’amministratore revocato non avesse più la rappresentanza del condominio e che, in assenza di un soggetto legittimato a rappresentarlo, i singoli condomini potessero opporsi al decreto.
La decisione
La Corte ha accolto l’unico motivo e cassato l’ordinanza, rinviando al Tribunale di Napoli in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. Ha chiarito che, quando il terzo creditore agisce contro il condominio per un’obbligazione assunta nell’interesse della collettività condominiale, il singolo condomino al quale venga intimato il pagamento della propria quota può esperire l’opposizione tardiva al decreto ingiuntivo non opposto, ove ne faccia valere ragioni di nullità del decreto, e l’opposizione a precetto per contestare la mancanza del titolo o vizi esecutivi. La legittimazione discende dalla possibile estensione degli effetti del decreto ai condomini e dalla loro responsabilità proporzionale per l’obbligazione. Il Tribunale dovrà riesaminare la causa uniformandosi a tale principio.
Norme richiamate
art. 1131 c.c.
nelle controversie condominiali che investono i diritti dei singoli condòmini sulle parti comuni, ciascun condomino ha una concorrente legittimazione ad agire e resistere in giudizio a tutela dei suoi diritti di comproprietario "pro quota", operando la regola sulla rappresentanza dell’amministratore di cui al 1131 c.c. al solo fine di agevolare l'instaurazione del contraddittorio.
La rappresentanza dell’amministratore prevista dall’art. 1131 c.c. agevola l’instaurazione del contraddittorio e non esclude, nelle controversie che coinvolgono i diritti dei singoli condomini, la legittimazione concorrente del condomino.
art. 654, comma 2, c.p.c.
Tali precedenti non possono essere riaffermati ove fondati sul postulato di una distinzione soggettiva tra “parte condominio” e “parte condomino”, avendo Cass. Sez. Unite 18 aprile 2019 n. 10934 chiarito che nelle controversie condominiali che investono i diritti dei singoli condòmini sulle parti comuni, ciascun condomino ha una concorrente legittimazione ad agire e resistere in giudizio a tutela dei suoi diritti di comproprietario "pro quota", operando la regola sulla rappresentanza dell’amministratore di cui al 1131 c.c. al solo fine di agevolare l'instaurazione del contraddittorio.
La Corte non riafferma l’orientamento che, assumendo la distinzione soggettiva tra condominio e condomino, riteneva inoperante l’art. 654, comma 2, c.p.c. nei confronti dei singoli condomini; la decisione valorizza invece la possibile estensione ai condomini degli effetti del decreto e la loro responsabilità pro quota.
art. 404, comma 1, c.p.c.
Così già Cass. Sez. 2, 21/02/2017, n. 4436, affermò che la sentenza di condanna pronunciata nei confronti del condominio, in persona del suo amministratore, non è impugnabile con l’opposizione ordinaria ex art. 404, comma 1, c.p.c. dai singoli condomini, non essendo questi ultimi terzi titolari di un diritto autonomo rispetto alla situazione giuridica affermata con tale decisione, la quale fa stato anche nei loro confronti.
La sentenza richiama il precedente secondo cui il singolo condomino non è terzo titolare di un diritto autonomo rispetto alla situazione decisa con la condanna del condominio e, perciò, non può utilizzare l’opposizione ordinaria di terzo. Il richiamo serve a distinguere tale rimedio dall’opposizione al decreto e dall’opposizione a precetto riconosciute nella fattispecie.
art. 14, d.lgs. n. 150/2011
L’avvocato Aniello Limone aveva esposto di aver ricevuto in data 12 giugno 2020 la contestuale notifica di atto di precetto e decreto ingiuntivo n. 7276/2018 in data 12/6/2020, intimati dall'avvocato Antonio Orlando per il pagamento della complessiva somma di € 10.432,77, pari alla quota di partecipazione del Limone alla spesa condominiale. Con l’indicato decreto ingiuntivo il Tribunale di Napoli aveva ingiunto al Condominio di Via A. Falcone, 260/G di pagare all’avvocato Orlando la somma di € 30.212,96 per compensi professionali.
La norma è indicata quale base del procedimento monitorio per la liquidazione dei compensi professionali richiesti al condominio; la Corte non ne sviluppa un’interpretazione sostanziale autonoma.
art. 1129 c.c.
Secondo il ricorrente, la questione da esaminare non era perciò quella della legittimazione processuale autonoma e sostituiva del condomino nelle normali ipotesi di scadenza del mandato o sostituzione dell’amministratore prima della sua scadenza per scelta dell’assemblea, bensì se l’amministratore revocato dall’autorità giudiziaria per gravi omissioni resti o meno in prorogatio e dunque se persista anche la legittimazione di questi ex art. 1131 c.c.
L’art. 1129 c.c. è richiamato nel motivo del ricorrente in relazione alla revoca giudiziale dell’amministratore e alla pretesa cessazione dei suoi poteri rappresentativi. La Corte accoglie il ricorso sulla legittimazione del condomino a proporre i rimedi contro il decreto e non risolve autonomamente la questione della prorogatio dell’amministratore.
art. 380-bis c.p.c.
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente fondato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380-bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio.
La disposizione è richiamata per la trattazione camerale del ricorso ritenuto manifestamente fondato; non costituisce la regola sostanziale sulla legittimazione, che fonda l’accoglimento.
art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c.
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente fondato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380-bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio.
La disposizione è indicata, insieme all’art. 380-bis c.p.c., quale riferimento procedurale per la trattazione camerale del ricorso prospettato come manifestamente fondato.
art. 9205 c.p.c.
Al condomino al quale sia intimato il pagamento di una somma di danaro in base ad un decreto ingiuntivo non opposto ottenuto nei confronti del condominio, va, pertanto, riconosciuta la disponibilità dei rimedi dell'opposizione a precetto e dell'opposizione tardiva al decreto; in particolare, debbono essere fatte valere mediante opposizione le ragioni di nullità del decreto ovverosia i vizi in cui sia incorso il giudice nel procedere o nel giudicare, mentre debbono essere fatte valere con opposizione a precetto le ragioni che si traducono nella stessa mancanza del titolo esecutivo o in altri vizi del procedimento esecutivo (arg. da Cass. Sez. 3, 06/07/2001, n. 9205).
La Corte richiama il precedente per distinguere i rimedi: con l’opposizione al decreto si deducono i vizi del decreto o del procedimento monitorio; con l’opposizione a precetto si contestano la mancanza del titolo esecutivo o gli altri vizi dell’esecuzione.
Massime di principio
- Quando un terzo creditore ottiene un decreto ingiuntivo contro il condominio per un’obbligazione assunta nell’interesse della collettività condominiale, il condomino al quale venga intimato il pagamento della propria quota è legittimato a esperire opposizione tardiva al decreto, se deduce vizi di nullità del provvedimento o del procedimento monitorio.
- Il condomino intimato in base a un decreto ingiuntivo non opposto ottenuto contro il condominio può proporre opposizione a precetto per far valere la mancanza del titolo esecutivo o altri vizi del procedimento esecutivo; i vizi del decreto o del procedimento monitorio vanno invece dedotti con opposizione al decreto.
- La legittimazione del singolo condomino a reagire al decreto ingiuntivo pronunciato contro il condominio deriva dalla possibilità che il decreto produca effetti anche nei suoi confronti e dalla responsabilità dei condomini per l’obbligazione assunta nell’interesse condominiale, proporzionalmente alle rispettive quote.
- Nelle controversie condominiali che investono i diritti dei singoli sulle parti comuni, la rappresentanza processuale dell’amministratore ha funzione di agevolare l’instaurazione del contraddittorio e non esclude la concorrente legittimazione del condomino a tutelare i propri diritti.
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