Cassazione Penale, Sentenza n. 29957/2025 del 29/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Di Carlo impugna la conferma della condanna per detenzione ai fini di spaccio (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90) relativa a due piantine di cannabis, 139 g di marijuana e 2 g di hashish. La difesa ha contestato l'applicazione dell'art. 73 sostenendo la natura domestica e personale della coltivazione (solo due piante in vaso, assenza di strumentazione professionale), l'assenza di indici di cessione (stupefacente non suddiviso in dosi, mancanza di materiale da confezionamento, assenza di denaro contante e rapporti commerciali) e il possibile deperimento della marijuana (sostanza "vecchia di due anni, non fumabile"). Inoltre ha chiesto l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), evidenziando l'incensuratezza dell'imputato e l'insussistenza di elementi che comprovino l'attività di spaccio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha confermato la valutazione dei giudici di merito secondo cui, considerati congiuntamente la presenza di sostanze di diversa natura, la capacità drogante accertata dalle analisi (consistente nel numero di dosi ricavabili) e il ritrovamento di un bilancino di precisione e di un coltello intriso di sostanza, risultava provata la destinazione anche alla cessione a terzi. Ha ritenuto non sussistente il vizio di travisamento della prova e ha confermato il rigetto della causa di non punibilità per particolare tenuità. Conseguenze: mantenuta la condanna a 6 mesi di reclusione e 1.000 euro di multa (come già deciso in primo grado e in appello); condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma incriminatrice sulla detenzione e cessione di stupefacenti: la Corte ha ritenuto che la quantità, la diversa natura delle sostanze e gli elementi strumentali (bilancino, coltello intriso) siano compatibili con la destinazione anche alla cessione a terzi.
d.P.R. 309/1990, art. 73-bis, comma 1, lett. c)
Richiamata la nozione dei limiti tabellari: superare i limiti non determina una presunzione automatica di finalità di spaccio, ma il dato quantitativo va valutato unitamente agli altri elementi di contesto.
Causa di non punibilità per particolare tenuità dell'offesa; la Corte ha ricordato che per applicarla occorrono congiuntamente la particolare tenuità e la non abitualità del comportamento, valutate concretamente secondo art. 133 c.p.; nel caso, i presupposti non sono stati ritenuti sussistenti.
Criteri direttivi per la valutazione dell'entità del danno e del comportamento ai fini dell'art. 131-bis: la Corte territoriale ha effettuato la valutazione di merito richiamando questi criteri e ritenendo l'offesa non di minima entità.
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)
Regola i motivi di ricorso per cassazione relativi al travisamento della prova; la Cassazione ha ricordato i rigorosi requisiti richiesti per sostenere tale vizio e ha verificato che la difesa non ha soddisfatto tali condizioni.
codice di procedura penale, art. 616
Prevede il versamento alla Cassa delle ammende a carico del ricorrente in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato; la Corte ha imposto il pagamento di 3.000 euro.
Massime di principio
- Il superamento dei limiti tabellari non configura automaticamente la finalità di spaccio: il giudice deve valutare unitariamente quantità, capacità drogante, presenza di strumenti (bilancini, coltelli intrisi, materiale da confezionamento), suddivisione in dosi e altre circostanze concrete.
- La mancanza di elementi come denaro, materiale da confezionamento o dosi non è da sola determinante per escludere la destinazione alla cessione se sussistono altri indici probatori significativi (più sostanze, capacità drogante, strumenti di precisione).
- In caso di "doppia conforme" (condanne in primo e secondo grado), la Corte di Cassazione limita il proprio sindacato ai vizi di diritto e alla verifica della completezza e coerenza logica della motivazione: non può rivedere libremente la valutazione delle risultanze di fatto.
- Per far valere il vizio di "travisamento della prova" in Cassazione è necessario indicare specificamente l'atto processuale contestato, l'elemento probatorio concreto e dimostrarne la verità e la rilevanza decisiva; senza questi requisiti la censura è inammissibile.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) richiede la contemporanea presenza della particolare tenuità dell'offesa e della non abitualità del comportamento: entrambe le condizioni vanno valutate sul piano storico e concreto e sono insindacabili in Cassazione se adeguatamente motivate dal giudice del merito.
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