Cassazione Civile, Ordinanza n. 09345/2025 del 09/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce dall'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. proposta da una società cooperativa creditrice e da un istituto di credito per far dichiarare inefficace nei loro confronti l'atto con cui due coniugi, coobbligati di una società debitrice, avevano costituito un fondo patrimoniale. Il tribunale aveva accolto la domanda ritenendo provata l'esistenza dei crediti e i presupposti oggettivi e soggettivi dell'actio pauliana; la corte d'appello aveva confermato. In cassazione i coniugi deducevano: 1) violazione dell'art. 2901 c.c., sostenendo che la corte territoriale non aveva considerato compensazioni con controcrediti loro asseritamente spettanti per premi di vendita 2012, circostanza che, se provata, avrebbe escluso l'eventus damni; 2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., lamentando che fosse stato negato il diritto ai premi di vendita in base a un regolamento interno Conad non acquisito al giudizio e comunque male interpretato, nonché che non fossero stati considerati ulteriori profili economici relativi ai premi di fine anno, alle quote sociali e alla percentuale dei trasporti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., perché i controcrediti opposti in compensazione non risultavano adeguatamente documentati e specificamente localizzati negli atti. La Corte ha richiamato il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, letto anche alla luce della giurisprudenza CEDU e delle Sezioni Unite, secondo cui il ricorrente deve riprodurre il contenuto degli atti/documenti rilevanti e indicarne specificamente la sede processuale. Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile, ancora per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., e perché il vizio di omesso esame non era deducibile in presenza di doppia conforme ex art. 348-ter, ult. comma, c.p.c., non avendo i ricorrenti dimostrato che le ragioni di fatto poste a base della sentenza di primo grado e di quella d'appello fossero diverse. Ne è conseguita la condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
l'azione revocatoria ordinaria è richiamata come base della domanda volta a dichiarare inefficace l'atto dispositivo compiuto dal debitore in pregiudizio del creditore.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
il ricorso deve essere autosufficiente: i documenti e gli atti posti a fondamento delle censure devono essere riprodotti nel contenuto rilevante e specificamente localizzati nel fascicolo.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è denunciabile solo nei limiti consentiti dalla legge e non può essere utilizzato per riesaminare il merito o aggirare le preclusioni processuali.
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
quando la sentenza d'appello è conforme a quella di primo grado in fatto, non è deducibile in cassazione il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., salvo che il ricorrente indichi e dimostri la diversità delle ragioni di fatto delle due decisioni.
la trattazione del ricorso è avvenuta in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
norma richiamata quale fonte modificativa dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione fondato su documenti o atti processuali, il requisito di autosufficienza è soddisfatto solo se il ricorrente riproduce il contenuto rilevante dei documenti e indica in modo specifico dove essi siano rinvenibili nel fascicolo di merito.
- La deduzione del vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del merito quando la sentenza d'appello sia conforme a quella di primo grado in fatto, salvo che sia dimostrata la diversità delle ragioni fattuali poste a base delle due decisioni.
- In tema di azione revocatoria ordinaria, la contestazione dell'eventus damni o dei presupposti dell'inefficacia dell'atto richiede che i fatti impeditivi allegati, come l'esistenza di controcrediti compensabili, siano specificamente dedotti e documentalmente supportati.
- L'inammissibilità dei motivi di ricorso comporta la declaratoria di inammissibilità dell'intero ricorso e la condanna alle spese, oltre agli effetti conseguenti sul contributo unificato.
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