Cassazione Civile, Ordinanza n. 15877/2024 del 06/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il terzo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti i primi due. Ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha rigettato l'originario ricorso introduttivo del contribuente. Ha inoltre condannato l'intimato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, compensando integralmente le spese dei gradi di merito.
Esito
Favorevole al ricorrente (ente riscossore)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un contribuente, di un'intimazione di pagamento relativa a crediti tributari. I giudici di merito avevano accolto il ricorso del contribuente e annullato l'intimazione, ritenendo maturata la prescrizione in un termine quinquennale. L'ente riscossore ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: (1) omesso esame di un fatto decisivo, individuato nell'atto interruttivo della prescrizione; (2) violazione degli artt. 2946 c.c. e 19-20 d.lgs. 112/1999; (3) violazione dell'art. 78 d.P.R. 131/1986 e dell'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. La censura centrale riguardava la durata del termine di prescrizione applicabile ai crediti per imposta di registro e, per analogia, ai tributi erariali indicati, una volta divenuti definitivi gli atti presupposti e in assenza di impugnazione dell'avviso o della cartella presupposta.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Richiamato come parametro del motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo.
Richiamato per affermare che, in mancanza di un termine speciale più breve, opera il termine ordinario decennale di prescrizione.
Richiamati nel secondo motivo di ricorso; la Corte lo assorbe senza sviluppare un'autonoma interpretazione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Richiamato come parametro dei motivi per violazione di legge.
La Corte afferma che, per l'imposta di registro divenuta definitiva, la riscossione del credito è soggetta al termine decennale di prescrizione previsto da questa norma.
art. 2948, primo comma, n. 4, c.c.
Esclusa l'applicazione del termine quinquennale alle obbligazioni tributarie considerate, perché non si tratta di prestazioni periodiche nel senso rilevante per la norma.
Utilizzato per la decisione nel merito senza rinvio, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Indicato come termine di decadenza per l'esercizio del potere impositivo, ritenuto non applicabile alla fase della riscossione dopo definitività dell'avviso.
art. 17, comma 3, d.P.R. 602/1973
Ritenuto non applicabile all'imposta di registro, perché tale tributo non rientra tra quelli richiamati dal d.lgs. n. 46/1999.
Richiamato per escludere l'applicazione del relativo termine decadenziale all'imposta di registro.
Massime di principio
- Una volta divenuto definitivo l'avviso di liquidazione per imposta di registro, la riscossione del credito è soggetta al termine ordinario decennale di prescrizione, non al termine triennale di decadenza previsto per l'esercizio del potere impositivo.
- Per i crediti erariali relativi a IRPEF, IRAP, IVA e canone RAI, in assenza di una disciplina speciale più breve, trova applicazione il termine ordinario decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c.; non opera il termine quinquennale ex art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. perché l'obbligazione tributaria ha carattere autonomo e unitario e non si risolve in prestazioni periodiche collegate tra loro.
- Se la decisione di merito è erronea solo in diritto e non sono necessari ulteriori accertamenti fattuali, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere la causa nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c.
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