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Sentenza

Sentenza del 28/09/2018 n. 23502 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha proposto revocazione ex artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c. contro una precedente sentenza della Cassazione. La precedente decisione aveva accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della CTR e rigettato integralmente il ricorso introduttivo della contribuente, senza rinviare la causa per esaminare le ulteriori eccezioni e contestazioni, sia procedurali sia di merito, che erano rimaste assorbite nei precedenti gradi di giudizio. Secondo la ricorrente, tale omissione costituiva un errore percettivo revocatorio, poiché la Corte non aveva considerato l'esistenza di motivi già tempestivamente proposti e mai decisi.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso per revocazione e ha revocato la precedente sentenza nella parte in cui aveva rigettato integralmente il ricorso della contribuente senza esaminare gli ulteriori motivi. Ha quindi riesaminato il ricorso originario: ha accolto il secondo motivo, dichiarato assorbito il primo e rigettato il ricorso incidentale. La sentenza della CTR della Sicilia è stata cassata con rinvio, in diversa composizione, affinché esamini tutti gli altri motivi non ancora trattati e provveda anche alla liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • Art. 391-bis c.p.c.

    revocazione delle sentenze della Corte di cassazione per errore di fatto

    Consente di chiedere la revocazione di una sentenza della Cassazione quando ricorrono i presupposti dell'errore di fatto revocatorio previsto dall'art. 395, n. 4, c.p.c.

  • Art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

    errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa

    L'errore revocatorio consiste in una falsa percezione della realtà processuale, evidente e rilevabile dal semplice confronto tra la sentenza e gli atti, non in un errore di valutazione giuridica. Può ricorrere anche quando il giudice ometta di percepire l'esistenza di motivi o questioni rimasti assorbiti.

  • Art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973

    termine di decadenza dai poteri di accertamento

    La contribuente aveva contestato la tardività dell'avviso di accertamento relativo al 1998, sostenendo che fosse stato emesso oltre il termine decadenziale.

  • Art. 10 della legge n. 289 del 2002

    proroga biennale dei termini di accertamento

    La controversia preliminare riguardava l'applicabilità della proroga biennale ai termini di accertamento; la questione era stata accolta nei gradi di merito, con assorbimento delle altre contestazioni.

  • Art. 401 c.p.c.

    sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata per revocazione

    La società aveva chiesto la sospensione della sentenza, ma la decisione riportata si concentra sull'accoglimento della revocazione e sul rinvio.

  • Art. 111 della Costituzione

    La Corte richiama il principio secondo cui la Costituzione non impone di configurare come motivo di revocazione ogni errore di giudizio o di valutazione.

Massime di principio

  • La revocazione per errore di fatto è ammessa solo per una falsa percezione oggettiva e immediatamente verificabile dagli atti, non per contestare l'interpretazione giuridica o la valutazione del giudice.
  • Se una questione o un motivo è rimasto assorbito perché il giudice ha accolto una questione preliminare, non si forma giudicato implicito su quel motivo: esso deve essere esaminato dal giudice del rinvio se la decisione preliminare viene cassata.
  • Quando la Cassazione accoglie un motivo e decide la causa nel merito, deve considerare tutti gli ulteriori motivi già proposti e non decisi nei gradi precedenti; se li ignora, può configurarsi un errore revocatorio.
  • La mancata riproposizione in Cassazione di una questione rimasta assorbita non determina necessariamente la sua rinuncia e non impedisce, di per sé, il successivo esame da parte del giudice del rinvio.
  • In caso di cassazione di una sentenza fondata su una questione preliminare, il rinvio deve consentire l'esame delle altre eccezioni e difese tempestivamente formulate, oltre alla liquidazione delle spese.

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