Sentenza n. 2720/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione Quinta Stralcio, del 17 marzo 2025, n. 5430, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro il rigetto di diciotto richieste di verifica e certificazione standardizzate per l'accesso agli incentivi mediante titoli di efficienza energetica
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore energetico)
Prevale il privato
La controversia
La società contestava il rigetto di diciotto richieste di verifica e certificazione relative a interventi di efficientamento energetico, fondato su incongruenze tra la documentazione e il prospetto Excel, sull'assenza o insufficienza delle dichiarazioni di conformità delle caldaie e sulla difformità tra i risparmi indicati nel prospetto di rendicontazione e quelli descritti nelle RVC. In appello ha dedotto: l'erronea applicazione della disciplina relativa ai controlli successivi; la richiesta di documenti non previsti dalla normativa vigente al momento della presentazione delle RVC, tra cui liberatoria del cliente, documento d'identità autonomo e dichiarazione di conformità della caldaia; l'illegittima applicazione dei Chiarimenti Operativi pubblicati il 17 marzo 2017; la lesione dell'affidamento nella disciplina previgente; l'introduzione nel provvedimento finale di ragioni non contenute nei preavvisi di rigetto; l'omessa considerazione del fatto che la discrasia contabile derivava dallo stralcio di alcuni interventi effettuato per recepire i rilievi del GSE. Il GSE ha eccepito anche l'irricevibilità dell'appello per tardività, sostenendo che la sentenza fosse stata notificata presso il domicilio eletto in primo grado.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'eccezione di irricevibilità, poiché la prova della notificazione della sentenza era stata depositata tardivamente rispetto al termine perentorio di quaranta giorni liberi prima dell'udienza previsto dagli artt. 73, comma 1, e 38 c.p.a.; tale documentazione non poteva quindi essere utilizzata. Nel merito, ha accolto l'appello e riformato la sentenza del TAR. Ha ritenuto che le RVC fossero soggette al precedente regime del d.m. 28 dicembre 2012, poiché avevano raggiunto la soglia minima di progetto prima dell'entrata in vigore del d.m. 11 gennaio 2017 e ricadevano nella disciplina transitoria dell'art. 16 di quest'ultimo decreto. Le Linee Guida EEN 9/11 non prevedevano, tra la documentazione necessaria, le dichiarazioni di conformità contestate dal GSE. Pur riconoscendo al Gestore il potere di svolgere verifiche e chiedere integrazioni documentali, il giudice ha escluso che il diniego potesse fondarsi esclusivamente sulla mancata produzione di documenti non previsti al momento della domanda. I primi due motivi del diniego erano pertanto viziati da difetto di istruttoria e motivazione. Quanto alla discrasia sui risparmi, essa poteva giustificare un ulteriore approfondimento istruttorio o, eventualmente, un accoglimento parziale, non il rigetto integrale, considerando che la correzione del prospetto era stata effettuata per adeguarsi ai rilievi del GSE. Il provvedimento di rigetto è stato annullato; il GSE dovrà riesaminare le RVC nel rispetto dei principi indicati. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
Il giudice, di regola, non può conoscere fatti che non risultino dalle acquisizioni processuali; la prova della notificazione della sentenza doveva quindi risultare tempestivamente dal processo.
artt. 73, comma 1, e 38 c.p.a.
quaranta giorni liberi prima dell’udienza
I termini per il deposito di memorie e documenti sono perentori; il deposito tardivo comporta l'inutilizzabilità processuale degli atti e dei documenti.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
I rapporti tra amministrazione e privato devono essere improntati ai principi di collaborazione e buona fede; tali principi impediscono di fondare il diniego su un obbligo documentale non previsto al momento della domanda.
art. 16, comma 1, d.m. 11 gennaio 2017
La disciplina transitoria mantiene l'applicazione del d.m. 28 dicembre 2012 ai progetti già approvati o che avessero raggiunto la soglia minima di progetto prima dell'entrata in vigore del nuovo decreto, entro il termine previsto.
d.m. 28 dicembre 2012
È il regime normativo applicabile alle richieste in esame in ragione della disciplina transitoria del d.m. 11 gennaio 2017.
art. 13 delibera EEN 9/11 del 27 ottobre 2011
Le Linee Guida sulla documentazione da trasmettere per verifiche e certificazioni non contemplavano le dichiarazioni di conformità la cui mancanza era stata posta a fondamento del rigetto.
d.m. 11 gennaio 2017
Non era applicabile alle richieste in esame nella parte in cui il GSE lo aveva utilizzato per fondare la richiesta di documenti ulteriori, essendo operante il regime transitorio e non potendo comunque imporre ex post requisiti documentali.
Chiarimenti Operativi pubblicati il 17 marzo 2017
Non possono essere utilizzati per imporre retroattivamente obblighi documentali non previsti dalla disciplina vigente al momento della presentazione delle richieste.
Massime di principio
- Il gestore di incentivi pubblici può svolgere approfondimenti istruttori e chiedere documentazione ulteriore per verificare la veridicità e l'attendibilità delle dichiarazioni rese, ma non può negare l'incentivo esclusivamente perché il richiedente non ha prodotto un documento che non era previsto dalla disciplina vigente al momento della presentazione della domanda.
- L'amministrazione non può imporre ex post al privato la prova di requisiti documentali mai richiesti in precedenza, quando il privato abbia adempiuto agli obblighi previsti dalle linee guida e dalle regole tecniche applicabili ratione temporis; una simile condotta viola i principi di tipicità, tassatività, prevedibilità, conoscibilità, collaborazione e buona fede dell'azione amministrativa.
- La disciplina transitoria di una normativa sopravvenuta mantiene il regime previgente per i progetti che, prima della sua entrata in vigore, abbiano raggiunto la soglia minima prevista, nei limiti temporali e alle condizioni stabilite dalla disposizione transitoria.
- Una discrasia tra dati descrittivi e dati di rendicontazione non giustifica automaticamente il rigetto integrale della richiesta quando possa essere spiegata o corretta nel corso dell'istruttoria; l'amministrazione deve valutare un ulteriore approfondimento o, se del caso, un accoglimento parziale, nel rispetto dei principi di proporzionalità, collaborazione e fiducia.
- Il deposito tardivo di documenti destinati a dimostrare la tardività del ricorso o dell'appello è inutilizzabile quando avvenga oltre il termine perentorio previsto dall'art. 73, comma 1, c.p.a., anche se l'irricevibilità è rilevabile d'ufficio.
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