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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20540/2023 del 17/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una società di essere restituita di euro 154.421,00 che assumeva di avere corrisposto in esecuzione di una sentenza poi riformata. In primo grado la domanda era stata accolta, ma la Corte d’appello ha riformato la decisione e ha rigettato la pretesa restitutoria ritenendo non provata l’effettiva esecuzione del pagamento. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 2728 c.c., e degli artt. 416, 421, 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe valorizzato correttamente gli elementi indiziari e la dichiarazione fiscale contenuta nel modello 770; con il secondo ha dedotto, sotto altro profilo, violazione delle norme in tema di prova presuntiva e delle disposizioni processuali sull’efficacia delle dichiarazioni rese in interrogatorio, sostenendo che gli indizi acquisiti avrebbero dovuto condurre a ritenere provato il pagamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambe le censure, pur formalmente prospettate come violazioni di legge, mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e della prova, attività preclusa in sede di legittimità. Ha ribadito che l’accertamento dell’avvenuto versamento di una somma è una quaestio facti riservata al giudice di merito; che la valutazione delle presunzioni e degli indizi è sindacabile in cassazione solo nei limiti della violazione dei requisiti di gravità, precisione e concordanza o dell’omesso esame di un fatto decisivo; che la dedotta violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre solo se l’onere probatorio sia stato addossato alla parte sbagliata, non quando si contesti l’apprezzamento delle prove; e che anche il richiamo agli artt. 115 e 116 c.p.c. non consente di trasformare una critica al convincimento del giudice in un vizio di legittimità. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto come inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    la violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce l’onere della prova alla parte diversa da quella onerata secondo la struttura della fattispecie; non quando si contesti la valutazione delle prove.

  • art. 2727 c.c.

    richiamato in tema di presunzioni semplici come fonte di prova per inferenza dal fatto noto al fatto ignoto.

  • art. 2728 c.c.

    richiamato nel motivo come norma sulle presunzioni, ma la Corte ha ricondotto la doglianza al tema delle presunzioni semplici e dei limiti del sindacato di legittimità.

  • art. 2729 c.c.

    la falsa applicazione ricorre solo se il giudice fonda la presunzione su fatti privi di gravità, precisione o concordanza; non è ammissibile una critica meramente alternativa alla ricostruzione del fatto.

  • art. 115 c.p.c.

    il principio del libero convincimento opera sul piano del merito e non consente in cassazione di sindacare la valutazione delle prove come violazione di legge.

  • art. 116 c.p.c.

    la doglianza sulla violazione delle regole di valutazione probatoria si risolve, in sostanza, in una critica al merito e non in un autonomo vizio di violazione di legge.

  • art. 416 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo, ma non ritenuto decisivo ai fini dell’ammissibilità della censura.

  • art. 421 c.p.c.

    richiamato in relazione ai poteri istruttori del giudice del lavoro; la Corte ha escluso che il ricorso potesse servire a contestare la valutazione degli elementi acquisiti.

  • art. 420 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo in tema di dichiarazioni rese in udienza, senza che ciò valesse a superare il limite del sindacato di legittimità.

  • art. 228 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo con riferimento all’efficacia delle dichiarazioni rese dalla parte; la Corte non ha ravvisato un errore di diritto autonomamente censurabile.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    consente il controllo sulla violazione di legge, ma non l’impugnazione che miri a una diversa ricostruzione del fatto o a un diverso apprezzamento delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    resta il limite per la censura di omesso esame di un fatto decisivo, secondo l’interpretazione restrittiva delle Sezioni Unite.

  • art. 1362 c.c.

    richiamato per affermare che l’interpretazione di un atto è censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione inidonea.

  • artt. 1362 e ss. c.c.

    le regole di interpretazione degli atti possono essere violate solo con specifica indicazione dei canoni disattesi e del modo in cui il giudice se ne sia discostato.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    richiamato in relazione alla disciplina dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • L’accertamento dell’effettivo pagamento di una somma costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la censura mira solo a ottenere una diversa lettura delle prove.
  • La denuncia di violazione degli artt. 2727-2729 c.c. è ammissibile solo se il giudice di merito abbia utilizzato come presunzione fatti privi dei requisiti di gravità, precisione o concordanza; non è sufficiente dedurre che gli indizi avrebbero potuto essere valutati diversamente.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo quando l’onere della prova sia stato posto a carico della parte sbagliata, non quando si contesti il modo in cui il giudice ha apprezzato il materiale probatorio.
  • I limiti degli artt. 115 e 116 c.p.c. non consentono di trasformare una critica alla valutazione delle prove in un vizio di legittimità, poiché il libero convincimento appartiene al merito.
  • Il motivo di ricorso che attacca l’interpretazione di un atto o la sua valenza probatoria è inammissibile se, sotto la veste della violazione di legge, si risolve nella semplice proposta di una lettura alternativa rispetto a quella accolta dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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