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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21556/2025 del 27/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2013 e 2014 con cui l'Amministrazione finanziaria aveva recuperato IVA detratta su fatture ritenute relative a operazioni soggettivamente inesistenti, emesse da società qualificate come cartiere. La commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello della società, ritenendo provati indizi della frode: assenza di reale organizzazione dei fornitori, prezzo di acquisto inferiore al mercato, mancata spiegazione delle modalità di contatto con i fornitori fittizi, reiterazione degli acquisti da soggetti non effettivi e conseguente conoscibilità della frode da parte dell'operatore. In Cassazione la società ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 17, 19, 21 e 54 d.P.R. 633/1972, degli artt. 2697 e 2729 c.c. e dei principi europei sulle frodi IVA, sostenendo che la CTR avesse errato nel riparto dell'onere della prova e nel ritenere dimostrata la consapevolezza della partecipazione alla frode; con il secondo ha lamentato la violazione dell'art. 7 d.lgs. 472/1997 per l'illegittima applicazione delle sanzioni in misura superiore al minimo edittale.

La decisione

La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile, perché diretto in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, e comunque infondato, avendo la CTR applicato correttamente i principi in tema di operazioni soggettivamente inesistenti e riparto dell'onere probatorio: all'Ufficio spetta provare, anche per presunzioni, la fittizietà del soggetto emittente e la conoscibilità della frode da parte del cessionario; al contribuente spetta la prova contraria della propria buona fede e dell'adozione della massima diligenza esigibile. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché la determinazione della sanzione in misura superiore al minimo edittale è stata giustificata dalla reiterazione della condotta e dalla gravità della violazione, profili che attengono a valutazioni di fatto non sindacabili in cassazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese di lite e agli ulteriori oneri di legge.

Norme richiamate

  • artt. 17, 19, 21 e 54 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamati dalla ricorrente per contestare il recupero dell'IVA; la Corte ribadisce che la detrazione presuppone un'operazione effettiva e che, nelle operazioni soggettivamente inesistenti, l'imposta è indetraibile quando il soggetto formale non coincide con quello reale.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte richiama il corretto riparto dell'onere della prova: prima l'Amministrazione deve provare, anche presuntivamente, la fittizietà del fornitore e la conoscibilità della frode; poi grava sul contribuente la prova della buona fede e della massima diligenza.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici sono ritenute mezzo idoneo per dimostrare la consapevolezza o conoscibilità della frode, purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti.

  • art. 360, comma primo, nn. 3 e 5, c.p.c.

    La Corte afferma che non è consentito in cassazione censurare sotto tali vizi una richiesta di mera rivalutazione del materiale probatorio e dei fatti di causa.

  • art. 7 d.lgs. n. 472/1997

    "Nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell'agente, l'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali"

    La gravità della violazione può essere desunta anche dalla condotta dell'agente; la reiterazione dell'uso di fatture soggettivamente inesistenti è indice sufficiente a sorreggere la sanzione oltre il minimo edittale.

  • art. 19, comma 1, d.P.R. n. 633/1972

    La detrazione IVA richiede l'effettuazione di un'operazione reale; in caso di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti manca il presupposto della detrazione.

  • art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633/1972

    L'IVA versata a controparte non genuina resta "fuori conto" e non entra nel meccanismo di compensazione dell'imposta.

Massime di principio

  • Nelle controversie su operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante presunzioni semplici fondate su elementi oggettivi e specifici, idonei a far ritenere che il cessionario sapesse o avrebbe dovuto sapere dell'evasione IVA.
  • Una volta forniti dall'Ufficio indizi gravi, precisi e concordanti sulla fittizietà del fornitore e sulla conoscibilità della frode, spetta al contribuente provare la propria buona fede e di aver adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto.
  • In sede di legittimità non è censurabile, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, la richiesta di una nuova valutazione del merito e delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • La congruità formale delle scritture, l'avvenuta consegna della merce, il pagamento della fattura e la successiva rivendita del bene non sono di per sé sufficienti a dimostrare la buona fede del cessionario nelle frodi IVA basate su interposizione fittizia.
  • Ai fini dell'art. 7 del d.lgs. n. 472/1997, la gravità della violazione può essere desunta anche dalla reiterazione della condotta illecita; tale valutazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non illogica.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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