Cassazione Civile, Ordinanza n. 21556/2025 del 27/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2013 e 2014 con cui l'Amministrazione finanziaria aveva recuperato IVA detratta su fatture ritenute relative a operazioni soggettivamente inesistenti, emesse da società qualificate come cartiere. La commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello della società, ritenendo provati indizi della frode: assenza di reale organizzazione dei fornitori, prezzo di acquisto inferiore al mercato, mancata spiegazione delle modalità di contatto con i fornitori fittizi, reiterazione degli acquisti da soggetti non effettivi e conseguente conoscibilità della frode da parte dell'operatore. In Cassazione la società ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 17, 19, 21 e 54 d.P.R. 633/1972, degli artt. 2697 e 2729 c.c. e dei principi europei sulle frodi IVA, sostenendo che la CTR avesse errato nel riparto dell'onere della prova e nel ritenere dimostrata la consapevolezza della partecipazione alla frode; con il secondo ha lamentato la violazione dell'art. 7 d.lgs. 472/1997 per l'illegittima applicazione delle sanzioni in misura superiore al minimo edittale.
La decisione
La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile, perché diretto in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, e comunque infondato, avendo la CTR applicato correttamente i principi in tema di operazioni soggettivamente inesistenti e riparto dell'onere probatorio: all'Ufficio spetta provare, anche per presunzioni, la fittizietà del soggetto emittente e la conoscibilità della frode da parte del cessionario; al contribuente spetta la prova contraria della propria buona fede e dell'adozione della massima diligenza esigibile. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché la determinazione della sanzione in misura superiore al minimo edittale è stata giustificata dalla reiterazione della condotta e dalla gravità della violazione, profili che attengono a valutazioni di fatto non sindacabili in cassazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese di lite e agli ulteriori oneri di legge.
Norme richiamate
artt. 17, 19, 21 e 54 d.P.R. n. 633/1972
Richiamati dalla ricorrente per contestare il recupero dell'IVA; la Corte ribadisce che la detrazione presuppone un'operazione effettiva e che, nelle operazioni soggettivamente inesistenti, l'imposta è indetraibile quando il soggetto formale non coincide con quello reale.
La Corte richiama il corretto riparto dell'onere della prova: prima l'Amministrazione deve provare, anche presuntivamente, la fittizietà del fornitore e la conoscibilità della frode; poi grava sul contribuente la prova della buona fede e della massima diligenza.
Le presunzioni semplici sono ritenute mezzo idoneo per dimostrare la consapevolezza o conoscibilità della frode, purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti.
art. 360, comma primo, nn. 3 e 5, c.p.c.
La Corte afferma che non è consentito in cassazione censurare sotto tali vizi una richiesta di mera rivalutazione del materiale probatorio e dei fatti di causa.
"Nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell'agente, l'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali"
La gravità della violazione può essere desunta anche dalla condotta dell'agente; la reiterazione dell'uso di fatture soggettivamente inesistenti è indice sufficiente a sorreggere la sanzione oltre il minimo edittale.
art. 19, comma 1, d.P.R. n. 633/1972
La detrazione IVA richiede l'effettuazione di un'operazione reale; in caso di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti manca il presupposto della detrazione.
art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633/1972
L'IVA versata a controparte non genuina resta "fuori conto" e non entra nel meccanismo di compensazione dell'imposta.
Massime di principio
- Nelle controversie su operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante presunzioni semplici fondate su elementi oggettivi e specifici, idonei a far ritenere che il cessionario sapesse o avrebbe dovuto sapere dell'evasione IVA.
- Una volta forniti dall'Ufficio indizi gravi, precisi e concordanti sulla fittizietà del fornitore e sulla conoscibilità della frode, spetta al contribuente provare la propria buona fede e di aver adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto.
- In sede di legittimità non è censurabile, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, la richiesta di una nuova valutazione del merito e delle prove compiuta dal giudice di merito.
- La congruità formale delle scritture, l'avvenuta consegna della merce, il pagamento della fattura e la successiva rivendita del bene non sono di per sé sufficienti a dimostrare la buona fede del cessionario nelle frodi IVA basate su interposizione fittizia.
- Ai fini dell'art. 7 del d.lgs. n. 472/1997, la gravità della violazione può essere desunta anche dalla reiterazione della condotta illecita; tale valutazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non illogica.
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