Cassazione Penale, Sentenza n. 33598/2026 del 15/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'indagato, sottoposto alla custodia cautelare in carcere per il delitto di reimpiego di denaro di provenienza illecita, aveva chiesto la sostituzione della misura con gli arresti domiciliari. Il G.I.P. aveva respinto la richiesta e il Tribunale del riesame aveva rigettato l'appello. I difensori hanno proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p. Secondo la difesa, il tribunale aveva fondato il diniego soprattutto sulla condanna intervenuta in un separato procedimento per il reato associativo di stampo mafioso, senza valutare adeguatamente la concretezza e l'attualità delle esigenze cautelari con riferimento al reato di reimpiego oggetto del procedimento. È stato inoltre dedotto che, nel procedimento associativo, era stata riconosciuta una posizione subalterna dell'indagato rispetto al padre ed erano stati concessi gli arresti domiciliari presso un'abitazione in Liguria, ritenuti adeguati; la difesa ha quindi lamentato una valutazione difforme dei medesimi elementi da parte dei due giudici e ha sostenuto che il pericolo di recidiva non fosse stato collegato a condotte determinate o a specifiche circostanze.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse meramente reiterativo di questioni già dedotte e adeguatamente esaminate dal giudice dell'appello cautelare. Il pericolo di reiterazione è stato ritenuto concretamente e attualmente motivato sulla base della condanna per il reato associativo, considerata dimostrativa dell'esistenza di una relazione criminale consolidata e radicata nel territorio, nonché sulla base di intercettazioni attestanti i costanti contatti dell'indagato con il padre, che continuava a dirigere le attività. Il tribunale aveva inoltre spiegato perché gli arresti domiciliari non fossero idonei a impedire la prosecuzione di condotte analoghe, anche mediante comunicazioni difficilmente controllabili e condotte realizzabili a distanza. La Corte ha escluso l'illogicità della motivazione e ha precisato che la sostituzione della misura disposta in un separato procedimento non vincola il giudice quanto alla misura applicata per fatti diversi. L'indagato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice contestata all'indagato per il reimpiego di denaro di provenienza illecita.
art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p.
La valutazione del pericolo di reiterazione è stata ritenuta adeguatamente motivata attraverso il riferimento a una condanna associativa, a rapporti criminali consolidati, a intercettazioni e alla non idoneità degli arresti domiciliari a prevenire ulteriori condotte.
La condanna per il reato associativo è stata valorizzata quale elemento dimostrativo della stabilità e radicamento delle relazioni criminali rilevanti ai fini delle esigenze cautelari.
La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Richiamato per la sintesi dei motivi di ricorso.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare, il pericolo concreto e attuale di reiterazione può essere motivato mediante il riferimento congiunto a una condanna per partecipazione associativa, alla stabilità delle relazioni criminali e a intercettazioni attestanti contatti con soggetti direttivi, purché tali elementi siano collegati a specifiche circostanze di fatto e valutati senza illogicità.
- La motivazione sulla non adeguatezza degli arresti domiciliari può fondarsi sulla possibilità che le condotte criminose proseguano a distanza mediante canali comunicativi difficilmente controllabili.
- La sostituzione o concessione degli arresti domiciliari in un procedimento separato, relativo a fatti diversi, non impone al giudice di adeguare la misura cautelare applicata nel procedimento in esame, dovendo ciascuna valutazione essere compiuta in relazione agli specifici fatti e alle esigenze cautelari del singolo procedimento.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a reiterare censure già esaminate dal giudice dell'appello cautelare, senza individuare effettive violazioni di legge o vizi logici della motivazione.
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