Cassazione Penale, Sentenza n. 33564/2026 del 15/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L'imputato era stato condannato, con sentenza confermata dalla Corte d'appello, per il reato previsto dall'art. 7, comma 2, del D.L. n. 4/2019, per avere omesso di comunicare all'INPS, entro trenta giorni, il sopravvenuto stato di detenzione conseguente all'applicazione di una misura cautelare personale, mentre percepiva il reddito di cittadinanza. Con unico motivo di ricorso ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione, sostenendo che tale omissione non costituisse informazione dovuta e penalmente rilevante ai fini della revoca o della riduzione del beneficio. Secondo la difesa, la misura cautelare personale determina invece la sospensione del beneficio ai sensi dell'art. 7-ter del D.L. n. 4/2019; la norma non pone a carico del beneficiario alcun obbligo di comunicazione all'INPS, ma attribuisce al giudice che dispone la misura cautelare il compito di adottare e trasmettere il provvedimento di sospensione. Il ricorrente ha inoltre lamentato il mancato esame, da parte del giudice d'appello, delle argomentazioni e dei precedenti richiamati nella memoria difensiva, nonché l'assenza dell'elemento soggettivo del reato. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha interpretato l'art. 3, comma 13, e l'art. 7-ter del D.L. n. 4/2019 nel senso che l'applicazione di una misura cautelare personale al beneficiario o a un componente del nucleo familiare rileva nell'ambito della disciplina della sospensione del beneficio, non come informazione dovuta dal beneficiario ai fini della revoca o della riduzione. L'art. 7-ter individua nel giudice che dispone la misura cautelare il soggetto tenuto ad adottare il provvedimento di sospensione e prevede che sia l'autorità giudiziaria procedente a comunicarlo all'INPS. Ne consegue che l'omessa comunicazione del proprio stato detentivo da parte del beneficiario non integra la condotta penalmente rilevante prevista dall'art. 7, comma 2, del D.L. n. 4/2019. La sentenza impugnata è stata pertanto annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
Norme richiamate
art. 7, comma 2, D.L. n. 4/2019
La disposizione incrimina l'omessa comunicazione delle informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio; la Corte ha escluso che vi rientri l'omessa comunicazione dell'applicazione di una misura cautelare personale, soggetta alla disciplina della sospensione.
art. 3, comma 13, D.L. n. 4/2019
Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti che si trovano in stato detentivo, ovvero sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 1, lettera a), non tiene conto di tali soggetti. La medesima riduzione del parametro della scala di equivalenza si applica nei casi in cui faccia parte del nucleo familiare un componente sottoposto a misura cautelare o condannato per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3.
La norma disciplina l'incidenza dello stato detentivo o della misura cautelare sulla scala di equivalenza del nucleo familiare e va coordinata con la disciplina della sospensione prevista dall'art. 7-ter.
art. 7-ter, comma 1, D.L. n. 4/2019
Nei confronti del beneficiario o del richiedente cui è applicata una misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché del condannato con sentenza non definitiva per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3, l'erogazione del beneficio di cui all'articolo 1 è sospesa.
L'applicazione di una misura cautelare personale determina la sospensione dell'erogazione del beneficio, anche quando la misura riguardi un componente del nucleo familiare beneficiario.
art. 7-ter, comma 2, D.L. n. 4/2019
I provvedimenti di sospensione di cui al comma 1 sono adottati con effetto non retroattivo dal giudice che ha disposto la misura cautelare.
Il provvedimento di sospensione è adottato dal giudice che dispone la misura cautelare, non dal beneficiario.
art. 7-ter, comma 4, D.L. n. 4/2019
Ai fini della loro immediata esecuzione, i provvedimenti di sospensione di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati dall'autorità giudiziaria procedente, entro il termine di quindici giorni dalla loro adozione, all'INPS.
La comunicazione all'INPS del provvedimento di sospensione grava sull'autorità giudiziaria procedente.
Consente alla Corte di rilevare d'ufficio l'insussistenza del fatto tipico previsto dalla norma incriminatrice.
Massime di principio
- L'omessa comunicazione all'ente erogatore dell'applicazione di una misura cautelare personale al beneficiario, o a un componente del nucleo familiare, non integra il reato previsto dall'art. 7, comma 2, del D.L. n. 4/2019, poiché tale circostanza opera nell'ambito della sospensione del beneficio e non costituisce informazione dovuta e rilevante ai fini della revoca o della riduzione.
- Quando la legge prevede che l'applicazione di una misura cautelare personale determini la sospensione del beneficio e attribuisce al giudice procedente l'adozione e la comunicazione del provvedimento all'ente erogatore, non può essere configurato a carico del beneficiario un autonomo obbligo penalmente sanzionato di comunicazione del medesimo evento, in assenza di un'espressa previsione.
- La condotta omissiva relativa al mancato aggiornamento della composizione o dello status del nucleo familiare è penalmente rilevante solo se riguarda un'informazione dovuta e incidente sulla revoca o sulla riduzione del beneficio; non lo è quando la specifica situazione è disciplinata dalla legge mediante sospensione automatica o mediante un procedimento attivato dall'autorità giudiziaria.
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