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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33558/2026 del 15/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (parti civili)

La controversia

L'imputato era stato condannato all'esito del giudizio abbreviato alla pena complessiva di venti anni di reclusione e tre milioni di euro di multa, oltre alle pene accessorie e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, per avere concorso nel trasporto via mare di circa 180 cittadini extracomunitari diretti illegalmente in Italia, quale componente dell'equipaggio con compiti di conduzione e manutenzione del natante. Durante la navigazione, svolta con imbarcazioni sovraccariche e in condizioni meteorologiche e marine avverse, il caicco era stato condotto verso la costa di Steccato di Cutro; una brusca virata per allontanarsi dalla spiaggia, ritenuta dagli scafisti erroneamente presidiata dalla polizia, aveva provocato l'urto con il fondale, il naufragio e la morte per annegamento di 94 persone. La sentenza di appello aveva confermato integralmente la decisione di primo grado. Dopo un precedente annullamento limitato alla mancata traduzione della sentenza, l'imputato ha proposto nuovo ricorso per cassazione articolato in otto motivi. Ha dedotto: la nullità del giudizio di rinvio per mancata esecuzione del giudizio rescindente, violazione del diritto di difesa e assenza di contraddittorio, poiché la traduzione era stata curata dalla medesima sezione della Corte d'appello; il vizio di motivazione sul rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria mediante acquisizione degli atti relativi a un procedimento a carico di militari della Guardia di Finanza e della Guardia Costiera; l'eccessività della pena per il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina; l'illegittimità costituzionale della pena pecuniaria proporzionale prevista per tale reato; l'assenza di prova che l'imputato fosse al comando al momento esatto del naufragio; l'incidenza causale delle asserite omissioni dei soccorritori e la conseguente eccessività delle pene per il naufragio colposo e per la morte come conseguenza del delitto di favoreggiamento; infine, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso, ritenendo i motivi in parte inammissibili e in parte infondati. Ha escluso la nullità del giudizio di rinvio, affermando che la traduzione della sentenza-documento è attività meramente esecutiva, da svolgersi necessariamente presso il giudice che ha emesso il provvedimento, senza necessità di contraddittorio; inoltre, l'imputato non aveva contestato la fedeltà della traduzione né indicato un concreto interesse alla deduzione della nullità. Ha ritenuto generica la richiesta di rinnovazione istruttoria, perché non erano stati indicati specificamente gli atti rilevanti né la loro concreta incidenza sulla responsabilità, e ha osservato che l'eventuale responsabilità dei soccorritori non avrebbe comunque escluso quella degli scafisti, non configurandosi una causa sopravvenuta autonoma, eccezionale o atipica. Le censure sulla responsabilità e sulla posizione dell'imputato al momento del naufragio sono state dichiarate inammissibili perché dirette a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità; la Corte ha comunque rilevato che le prove indicavano l'imputato quale scafista, addetto alla manutenzione e partecipante alla conduzione del natante nell'ambito di un progetto unitario. Le doglianze sul trattamento sanzionatorio sono state respinte perché le sentenze di merito avevano motivato sulla gravità oggettiva dei fatti, sul ruolo dell'imputato e sulle condotte precedenti e successive, inclusa la fuga all'estero. È stata ritenuta manifestamente infondata la questione relativa alla pena pecuniaria prevista dall'art. 12 del d.lgs. n. 286/1998, alla luce della precedente pronuncia della Corte costituzionale. È stato infine confermato il diniego delle attenuanti generiche, motivato dal ruolo non secondario dell'imputato, dal precedente specifico e dalla fuga successiva ai fatti. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Richiamato quale fondamento del concorso nel favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

  • art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, d.lgs. n. 286/1998

    Applicato al favoreggiamento pluriaggravato dell'ingresso illegale di numerosi cittadini extracomunitari; la pena pecuniaria proporzionale è stata ritenuta conforme ai principi costituzionali richiamati.

  • art. 113 c.p.

    Ritenuto applicabile alla cooperazione colposa nel naufragio, anche nell'ambito di una conduzione coordinata e unitaria dell'operazione di trasporto.

  • art. 449 c.p.

    Contestato in relazione al naufragio colposo.

  • art. 428 c.p.

    Richiamato nella contestazione relativa al naufragio dell'imbarcazione adibita al trasporto di persone.

  • art. 586 c.p.

    Applicato alla morte di 94 persone quale conseguenza non voluta del delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

  • art. 41, comma 2, c.p.

    Le cause sopravvenute interrompono il nesso causale soltanto quando determinano una sequenza completamente autonoma, imprevedibile, atipica, anomala ed eccezionale.

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle attenuanti generiche costituisce valutazione di merito sindacabile in cassazione solo se la motivazione è contraddittoria o omette gli elementi rilevanti.

  • art. 133 c.p.

    Gli indici di gravità del reato e di capacità a delinquere giustificano la commisurazione della pena, anche oltre il minimo edittale, quando adeguatamente motivata.

  • art. 178, lett. c), c.p.p.

    Invocato dal ricorrente per la dedotta violazione del diritto di difesa; la Corte ha escluso la nullità.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    La mancanza di specificità e di correlazione con la motivazione della sentenza determina l'inammissibilità del motivo.

  • art. 603, comma 3, c.p.p.

    Nel giudizio abbreviato d'appello la rinnovazione istruttoria è rimessa alla valutazione officiosa del giudice nei limiti dell'assoluta necessità; la parte ha una facoltà di sollecitazione, non un diritto alla prova.

  • art. 606 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione non consente una rivalutazione del fatto o una diversa lettura delle prove, salvo vizi motivazionali macroscopici e specificamente dedotti.

  • art. 627, comma 1, c.p.p.

    La competenza attribuita dalla sentenza rescindente è irretrattabile; nel caso concreto la traduzione della sentenza-documento poteva essere eseguita dallo stesso giudice che l'aveva emessa.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

  • art. 142 del 2017 della Corte costituzionale

    Ha escluso la manifesta irragionevolezza della pena pecuniaria proporzionale prevista dall'art. 12 del d.lgs. n. 286/1998.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentita una nuova valutazione del merito probatorio né una diversa ricostruzione dei fatti quando la motivazione dei giudici di merito sia congrua, non contraddittoria e immune da vizi logici macroscopici.
  • Nel giudizio abbreviato d'appello la richiesta di rinnovazione istruttoria attribuisce alla parte una facoltà di sollecitazione, non un diritto all'assunzione della prova; la mancata rinnovazione è censurabile solo in presenza di lacune o manifeste illogicità su punti decisivi, che la prova avrebbe potuto colmare.
  • La richiesta di acquisizione di atti di un diverso procedimento è aspecifica quando non individua puntualmente gli atti rilevanti e non spiega la loro concreta incidenza sulla responsabilità oggetto del giudizio.
  • Le omissioni eventualmente commesse da terzi non interrompono il nesso causale se non danno luogo a una sequenza causale completamente autonoma, imprevedibile, anomala ed eccezionale rispetto al rischio creato dalla condotta dell'imputato.
  • Nella cooperazione colposa, la responsabilità del concorrente non è esclusa dal fatto che, al momento esatto dell'evento, altro partecipante si trovi materialmente alla guida o compia la manovra decisiva, quando le condotte si inseriscano in un progetto unitario e il comportamento dell'altro non costituisca fattore autonomo, eccezionale e imprevedibile.
  • La pena superiore al minimo edittale, anche in prossimità del massimo, è adeguatamente motivata quando il giudice valorizza la particolare gravità oggettiva del fatto, il ruolo dell'imputato e le condotte antecedenti e successive al reato.
  • La pena pecuniaria proporzionale prevista per il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina non è manifestamente irragionevole quando il numero delle persone trasportate costituisce parametro del disvalore concreto e la pena detentiva congiunta consente un adeguamento giudiziale della sanzione.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile in cassazione se il giudice indica, anche mediante richiamo all'art. 133 c.p., gli elementi ritenuti preponderanti, tra cui il ruolo dell'imputato, i precedenti e la condotta successiva al fatto.
  • La traduzione della sentenza-documento, successiva alla deliberazione, ha natura meramente esecutiva e può essere effettuata dallo stesso giudice che ha pronunciato la decisione; tale attività non richiede lo svolgimento del contraddittorio tra le parti.

Come è indicizzato

MaterieOmicidioFavoreggiamento immigrazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro la personaImmigrazioneProcesso penale
IstitutiConcorso di personeNesso di causalitàOnere della provaNullità processuale

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