Cassazione Penale, Sentenza n. 33563/2026 del 15/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda una complessa frode fiscale realizzata mediante l'emissione di fatture relative a operazioni inesistenti e la presentazione di dichiarazioni fiscali non veritiere, attraverso società formalmente o sostanzialmente amministrate dagli imputati, taluni dei quali operavano in concorso. Il Tribunale aveva affermato la responsabilità penale di tre imputati per plurime violazioni tributarie, riconoscendo le attenuanti generiche e la continuazione, disponendo altresì pene accessorie e la confisca, anche per equivalente in caso di incapienza delle società, degli importi corrispondenti ai profitti illeciti. La Corte d'appello aveva dichiarato prescritto uno dei reati contestati ai due fratelli coinvolti, rideterminando le loro pene, e aveva confermato la responsabilità e la pena dell'imputato che ricopriva formalmente la carica di amministratore di una delle società, nonché la confisca. Quest'ultimo ha proposto ricorso deducendo, da un lato, l'insussistenza del dolo richiesto dai reati tributari, sostenendo che la sua condotta avrebbe potuto integrare al più una colpa derivante dall'omesso controllo sull'operato degli amministratori di fatto; dall'altro, il vizio di motivazione, assumendo che la consapevolezza della frode fosse stata desunta soltanto dalla carica formale ricoperta. L'altro ricorrente ha articolato sei motivi: illegittimo rigetto della richiesta di concordato in appello; omessa o inadeguata valutazione delle prove a discarico; motivazione apparente e fondazione della responsabilità sulla sola qualifica societaria; omessa motivazione sulla determinazione degli aumenti di pena per la continuazione; illegittima determinazione della confisca sull'intero profitto dei reati commessi in concorso, anziché sulla sola quota personalmente conseguita.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato che rivestiva il ruolo di amministratore formale, ritenendo infondate le censure sull'elemento soggettivo e sulla motivazione. Ha affermato che, nei reati tributari contestati, il dolo specifico di evasione può accompagnarsi al dolo eventuale e che, per l'amministratore di diritto che agisca come prestanome, la consapevolezza può essere desunta dal complesso dei rapporti con l'amministratore di fatto, dalla macroscopica illegalità dell'attività e da ulteriori condotte indicative, tra cui la restituzione delle somme versate per operazioni fittizie. Quanto al secondo imputato, la Corte ha dichiarato inammissibili i primi due motivi, relativi al rigetto del concordato in appello, perché il provvedimento di mancato accoglimento ha natura ordinatoria e non è autonomamente ricorribile. Ha dichiarato inammissibile anche il motivo sulla valutazione delle prove, trattandosi di censura diretta a sollecitare una diversa lettura del materiale probatorio e non adeguatamente confrontata con la motivazione d'appello. Ha rigettato le doglianze sulla responsabilità, ritenendo adeguatamente dimostrati i ruoli formali e di fatto dell'imputato e la sua consapevolezza dell'attività illecita. Ha rigettato il motivo sul trattamento sanzionatorio, osservando che, per aumenti di modesta entità applicati in continuazione, non è necessaria una motivazione specifica per ciascun reato satellite quando il giudice abbia indicato una pena base e gli aumenti siano logicamente giustificabili. Ha infine rigettato la censura sulla confisca, ritenendo applicabile, nei reati tributari dichiarativi commessi da più persone nell'interesse di società, la confisca entro il limite del profitto complessivo dell'ente, anche nei confronti di uno o più concorrenti, senza duplicazione del vincolo, poiché il profitto consiste in un risparmio di spesa conseguito dalla persona giuridica e normalmente non è frazionabile tra i concorrenti. Il ricorso del primo imputato è stato dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende; il ricorso del secondo imputato è stato rigettato, con condanna alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. n. 74/2000
dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
La fattispecie richiede la consapevole indicazione di elementi passivi fittizi e il dolo specifico di evasione; la consapevolezza della fittizietà può sussistere anche quando l'agente accetti la relativa eventualità, mentre non è necessario che l'evasione si realizzi concretamente.
art. 4 d.lgs. n. 74/2000
Norma richiamata per i reati contestati e per la determinazione degli aumenti di pena in continuazione.
art. 8 d.lgs. n. 74/2000
emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
Norma richiamata per le condotte di emissione di documenti fiscali relativi a operazioni fittizie; uno dei reati contestati è stato dichiarato prescritto in appello.
art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000
confisca dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato e confisca per equivalente
Nei reati tributari commessi in concorso nell'interesse di una persona giuridica, la confisca può essere eseguita, entro il limite del profitto complessivo dell'ente e senza duplicazione, nei confronti di uno o più autori, quando il profitto consiste in un risparmio di spesa non normalmente frazionabile tra i concorrenti.
art. 81, comma 2, c.p.
Gli aumenti per i reati satellite di esigua entità non richiedono una motivazione specifica e dettagliata per ciascun illecito, purché la quantificazione risulti non arbitraria e logicamente giustificabile.
art. 132 c.p.
esercizio del potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena
La determinazione di aumenti minimi o di esigua entità per i reati satellite esclude, in radice, un abuso del potere discrezionale quando la scelta sia coerente con la gravità delle fattispecie.
art. 599-bis c.p.p.
concordato con rinuncia ai motivi di appello
Il provvedimento di rigetto della proposta di concordato in appello è ordinatorio, determina la prosecuzione del giudizio ordinario e non è autonomamente ricorribile per cassazione.
art. 616 c.p.p.
condanna alle spese processuali in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso
La norma è stata applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
art. 444 c.p.p.
applicazione della pena su richiesta delle parti
Richiamato per distinguere il carattere premiale del patteggiamento dalla natura deflattiva, ma non premiale, del concordato in appello.
Massime di principio
- Nei reati tributari caratterizzati dal dolo specifico di evasione, la componente rappresentativa della condotta può essere sorretta anche dal dolo eventuale, purché l'agente accetti la possibilità che gli elementi dichiarati siano fittizi; il conseguimento effettivo dell'evasione non è necessario quando la finalità di evasione anima la condotta.
- La responsabilità dell'amministratore di diritto che operi come prestanome non può essere fondata sulla sola titolarità formale della carica, ma la consapevolezza del contributo alla frode può essere desunta dal complesso dei rapporti con l'amministratore di fatto, dalla macroscopica illegalità dell'attività societaria e da condotte concrete incompatibili con l'ignoranza degli illeciti.
- Il provvedimento con cui la Corte d'appello rigetta una proposta di concordato sui motivi di appello ha natura ordinatoria e non è autonomamente impugnabile per cassazione, perché la prosecuzione del giudizio ordinario assicura la riespansione delle prerogative difensive.
- La Corte di cassazione non può essere investita di una mera richiesta di rivalutazione delle prove; la censura è inammissibile quando si limita a contrapporre una diversa lettura delle risultanze istruttorie senza dimostrare una specifica carenza logica o giuridica della motivazione impugnata.
- In tema di reato continuato, quando gli aumenti per i reati satellite sono di modesta entità e la pena base è individuata in modo comprensibile, non è necessaria una motivazione analitica per ciascun aumento, purché la quantificazione non risulti arbitraria.
- Nei reati tributari dichiarativi commessi da più persone nell'interesse di una persona giuridica, quando il profitto consiste nel risparmio di spesa conseguito dall'ente e non sia normalmente individuabile la quota riferibile a ciascun concorrente, la confisca può riguardare uno o più concorrenti entro il limite del profitto complessivo dell'ente, con divieto di duplicazione del vincolo.
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