Cassazione Penale, Sentenza n. 33561/2026 del 15/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L'imputato era stato condannato per usura ai sensi dell'art. 644, commi 1 e 5, n. 4, c.p., per fatti commessi in un determinato arco temporale. In primo grado gli era stata concessa la sospensione condizionale della pena. Nel giudizio di rinvio, instaurato a seguito di impugnazione proposta dal solo imputato, la Corte d'appello aveva revocato d'ufficio il beneficio, ritenendo che fosse stato concesso per la terza volta, dopo due precedenti concessioni risultanti dal certificato del casellario giudiziale. La Corte di cassazione, Sezione settima penale, aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro tale decisione. Con il ricorso straordinario, l'imputato ha dedotto un errore percettivo della Corte di cassazione, sostenendo che l'ordinanza avesse erroneamente ritenuto che egli avesse già beneficiato tre volte della sospensione condizionale, mentre dal casellario risultavano soltanto due precedenti concessioni. La Corte ha ritenuto fondato il ricorso, ma ha precisato che la terza concessione, essendo illegittima, avrebbe dovuto essere revocata ai sensi dell'art. 168, comma 3, c.p., in quanto la reiterazione del beneficio non è consentita a chi ne abbia già usufruito due volte. Tuttavia, la revoca non poteva essere disposta d'ufficio dalla Corte d'appello in assenza di impugnazione del pubblico ministero e di devoluzione della questione, poiché l'impugnazione era stata proposta esclusivamente dall'imputato. La competenza a rilevare e disporre la revoca spettava al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 674, comma 1-bis, c.p.p. La Corte ha quindi rilevato che il precedente ricorso per cassazione non era manifestamente infondato e che la statuizione d'ufficio della Corte d'appello aveva violato i limiti dell'effetto devolutivo e il divieto di reformatio in peius.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso straordinario, ritenendo erronea l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile il precedente ricorso per cassazione. Ha distinto tra l'illegittimità sostanziale della terza concessione della sospensione condizionale, che avrebbe dovuto essere revocata, e l'illegittimità processuale della revoca disposta d'ufficio dalla Corte d'appello in assenza di impugnazione del pubblico ministero. La revoca avrebbe potuto essere adottata dal giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 674, comma 1-bis, c.p.p., non dal giudice d'appello oltre i limiti della devoluzione.
Norme richiamate
art. 644, commi 1 e 5, n. 4, c.p.
Norma incriminatrice del reato di usura contestato all'imputato.
Interpretato nel senso che la sospensione condizionale della pena non può essere concessa per la terza volta a chi ne abbia già usufruito due volte, indipendentemente dalla specie e dall'entità delle pene sospese.
Prevede la revoca della sospensione condizionale illegittimamente concessa in presenza della causa ostativa derivante dalla precedente fruizione del beneficio; la norma non attribuisce però al giudice dell'impugnazione un potere svincolato dai limiti della devoluzione.
Attribuisce al giudice dell'esecuzione il potere di intervenire sulla revoca della sospensione condizionale della pena, anche quando l'errore non sia stato corretto nel giudizio di cognizione.
Prevede, in termini tassativi, il potere del giudice d'appello di concedere d'ufficio determinati benefici; tale eccezione al principio devolutivo non si estende alla revoca della sospensione condizionale illegittimamente concessa.
Richiamato quale esempio delle disposizioni che attribuiscono espressamente al giudice un potere di rilevazione officiosa oltre i limiti della devoluzione; l'assenza di un analogo inciso nella disciplina applicabile esclude tale potere per la revoca in esame.
Massime di principio
- La sospensione condizionale della pena non può essere concessa per la terza volta a chi abbia già usufruito del beneficio in due precedenti condanne, quale che sia la specie e l'entità delle pene precedentemente sospese.
- L'illegittima concessione per la terza volta della sospensione condizionale costituisce causa di revoca ai sensi dell'art. 168, comma 3, c.p., ma la doverosità sostanziale della revoca non attribuisce automaticamente al giudice d'appello un potere officioso esercitabile oltre i limiti della devoluzione.
- Quando l'impugnazione sia stata proposta dal solo imputato, il giudice d'appello non può revocare d'ufficio la sospensione condizionale illegittimamente concessa, poiché la questione non è devoluta e la revoca determina un peggioramento della posizione dell'imputato in violazione del divieto di reformatio in peius.
- In assenza di una specifica previsione legislativa che estenda espressamente la cognizione del giudice dell'impugnazione oltre i punti devoluti, la revoca della sospensione condizionale illegittimamente concessa deve essere disposta dal giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 674, comma 1-bis, c.p.p.
- Il potere del giudice d'appello di concedere d'ufficio la sospensione condizionale ai sensi dell'art. 597, comma 5, c.p.p. è un'eccezione di stretta interpretazione e non comprende il potere di revocare oltre il devoluto un beneficio precedentemente concesso.
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