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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33559/2026 del 15/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’indagato era sottoposto a custodia cautelare in carcere, applicata dal giudice per le indagini preliminari dopo la declaratoria di incompetenza del precedente giudice, in relazione al delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ex art. 603-bis c.p. La contestazione provvisoria riguardava l’assunzione, l’impiego e l’utilizzazione di lavoratori stranieri in condizioni di sfruttamento e mediante approfittamento del loro stato di bisogno, nell’ambito di un cantiere per la realizzazione di una sede consolare. Erano contestate reiterate violazioni dell’orario di lavoro e dei riposi, nonché il pagamento di retribuzioni inferiori alla contrattazione collettiva e alla soglia costituzionale, con aggravanti relative al numero dei lavoratori e all’uso di minacce di licenziamento e rimpatrio. Il tribunale del riesame aveva confermato la misura ritenendo sussistenti il pericolo di reiterazione, il pericolo di fuga e il pericolo di inquinamento probatorio, nonché inidonee le misure meno afflittive. L’indagato ha proposto otto motivi. Con il primo ha contestato la concretezza e attualità del pericolo di reiterazione, valorizzando il controllo giudiziario del cantiere e la propria sospensione dagli incarichi operativi. Con il secondo ha censurato il pericolo di fuga, sostenendo che il viaggio all’estero fosse stato organizzato per ragioni familiari e in modo trasparente. Con il terzo ha contestato il pericolo di inquinamento probatorio, deducendo l’assenza di specifiche fonti ancora condizionabili e l’avvenuta acquisizione delle dichiarazioni dei lavoratori. Con il quarto ha denunciato la violazione dell’art. 309, comma 9, c.p.p., per l’esclusione degli arresti domiciliari in mancanza di una richiesta subordinata espressa. Con il quinto ha censurato il rilievo attribuito alla mancata disponibilità preventiva al dispositivo elettronico previsto dall’art. 275-bis c.p.p. Con il sesto e il settimo ha dedotto illogicità e contraddittorietà sulla disponibilità di un domicilio e sulla ritenuta attenuazione delle esigenze cautelari. Con l’ottavo ha contestato l’esclusione delle misure non custodiali, ritenendo meramente congetturale la possibilità di interferenze attraverso soggetti operanti nel cantiere.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto adeguatamente motivato il pericolo di inquinamento probatorio, desunto da condotte intimidatorie e pressioni sui lavoratori volte a condizionarne le dichiarazioni, precisando che tale rischio può riguardare anche fonti già acquisite quando debbano essere tutelate in vista dell’assunzione dibattimentale. Ha ritenuto logicamente motivato anche il pericolo di fuga, fondato sulla stretta prossimità temporale tra l’emersione dell’indagine e l’organizzazione del viaggio all’estero, sulle circostanze relative alla famiglia, sui rapporti con la società e sul contestuale comportamento del coindagato. Quanto al pericolo di reiterazione, la Corte ha riconosciuto che il controllo giudiziario del cantiere aveva oggettivamente affievolito il rischio di prosecuzione delle condotte nello stesso contesto e che non era stata prospettata in modo specifico la possibilità di impiego dell’indagato in altri cantieri italiani. Tuttavia, tale rilievo non ha comportato l’annullamento, poiché la custodia cautelare risultava comunque sorretta dagli autonomi pericoli di fuga e di inquinamento probatorio. La Corte ha inoltre ritenuto corretta la valutazione di inidoneità delle misure meno afflittive e ha ribadito che il dispositivo elettronico costituisce una modalità di esecuzione degli arresti domiciliari, non una misura cautelare autonoma; il dissenso dell’interessato ne impedisce l’applicazione, ma il giudice può ritenere direttamente adeguata la custodia in carcere in ragione della pericolosità e delle peculiarità del fatto.

Norme richiamate

  • art. 603-bis c.p.

    La contestazione cautelare riguarda l’assunzione, l’impiego e l’utilizzazione di lavoratori in condizioni di sfruttamento mediante approfittamento del loro stato di bisogno.

  • art. 27 c.p.p.

    Richiamato quale base della competenza del giudice per le indagini preliminari che ha applicato la misura dopo la declaratoria di incompetenza del precedente giudice.

  • art. 309 c.p.p.

    Disciplina il riesame delle misure cautelari; la Corte esclude che il tribunale abbia violato i propri poteri decisori nella valutazione delle misure meno afflittive.

  • art. 274 c.p.p.

    Consente la custodia cautelare in presenza di un concreto e attuale pericolo di inquinamento probatorio; il rischio può riguardare anche fonti già acquisite, soprattutto se dichiarative e destinate all’assunzione dibattimentale.

  • art. 274 c.p.p.

    Richiede un pericolo di fuga concreto e attuale, desumibile da elementi specifici, recenti e riferiti alla concreta situazione di vita dell’indagato.

  • art. 274 c.p.p.

    Il pericolo di reiterazione deve essere concreto, attuale e collegato alla fattispecie concreta, alle modalità della condotta, alla personalità dell’indagato e al contesto socio-ambientale.

  • art. 275-bis c.p.p.

    Il dispositivo elettronico è una modalità di controllo applicabile agli arresti domiciliari e non una misura cautelare autonoma; il dissenso dell’interessato impedisce l’applicazione degli arresti domiciliari con tale modalità.

  • art. 321 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa in relazione alla funzione impeditiva del controllo giudiziario; la Corte valorizza comunque il carattere provvisorio e revocabile della misura nel giudizio sul rischio di reiterazione.

  • art. 36 Cost.

    Indicato nella contestazione quale parametro della soglia retributiva asseritamente violata.

  • art. 94 disp. att. c.p.p.

    Richiamato per gli adempimenti conseguenti alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • Il pericolo di inquinamento probatorio può essere concretamente ravvisato in condotte intimidatorie o pressioni esercitate sui lavoratori per indurli a modificare dichiarazioni già rese o a condizionare quelle future; il rischio non viene meno per il solo fatto che le indagini siano avanzate o che le dichiarazioni siano già state acquisite, quando le fonti debbano essere tutelate in vista dell’assunzione dibattimentale.
  • Il pericolo di fuga può essere desunto, mediante una prognosi fondata su elementi specifici e prossimi nel tempo, dalla correlazione tra l’emersione dell’indagine e l’organizzazione di un trasferimento all’estero, anche senza la prova di una fuga già iniziata o di un piano di allontanamento irreversibile.
  • La mera disponibilità di biglietti di viaggio per l’intero nucleo familiare non è, di per sé, elemento sufficiente a escludere il pericolo di fuga, se il giudice valorizza ulteriori circostanze concrete e temporalmente vicine, quali l’assenza di prova della presenza della famiglia, i rapporti con l’estero e il comportamento coordinato con altri indagati.
  • La sospensione dall’incarico, l’allontanamento dalle funzioni o l’affidamento della gestione a terzi non fanno automaticamente venir meno il pericolo di reiterazione; tuttavia, il giudice deve considerare specificamente l’effetto neutralizzante di un controllo giudiziario effettivo sul contesto nel quale le condotte si sarebbero svolte e indicare concretamente eventuali possibilità di reiterazione in altri contesti.
  • Quando il quadro cautelare è sorretto autonomamente da più esigenze previste dall’art. 274 c.p.p., l’affievolimento o l’insussistenza di una di esse non impone l’annullamento della misura se le altre esigenze risultano concretamente motivate e sufficienti a giustificarla.
  • Gli arresti domiciliari con dispositivo elettronico non costituiscono una misura cautelare autonoma, ma una modalità di esecuzione della misura domiciliare; il giudice deve valutare l’idoneità delle misure meno afflittive secondo elementi concreti e non sulla base di mere ipotesi astratte.
  • La valutazione di adeguatezza degli arresti domiciliari deve fondarsi sulla prognosi concreta di osservanza delle prescrizioni e può escludere tale misura quando la natura delle condotte, l’intensità delle esigenze cautelari e le possibilità di interferenza con le fonti di prova rendano insufficienti i vincoli domiciliari.

Come è indicizzato

MaterieElemento soggettivoCaporalatoImpugnazioniCustodia cautelare
RamiParte generaleReati in materia di lavoroProcesso penaleMisure cautelari
SottomaterieCarcere
IstitutiOnere della prova

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