Cassazione Civile, Ordinanza n. 23241/2026 del 15/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente proprietario)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un ente proprietario di ottenere il rilascio di un fondo occupato da una privata che vi aveva edificato un manufatto destinato a farmacia, oltre che il pagamento di un'indennità per l'occupazione e il risarcimento dei danni da asserita interruzione ingiustificata di trattative per l'acquisto del suolo. In primo grado la domanda di rilascio e indennizzo veniva accolta, mentre veniva rigettata la pretesa risarcitoria fondata sulla responsabilità precontrattuale. In appello, proposto dalla convenuta poi deceduta e riassunto dagli eredi, la Corte confermava integralmente la decisione. Nel ricorso per cassazione l'erede deduceva quattro motivi: 1) violazione degli artt. 934 e 936 c.c., sostenendo che la detenzione del fondo non potesse qualificarsi come sine titulo e che l'operatività dell'accessione fosse stata affermata senza adeguato scrutinio della documentazione comunale che, a suo dire, dimostrava un titolo o comunque una situazione di incertezza dominicale; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c., assumendo ultrapetizione perché il giudice d'appello avrebbe deciso sull'accessione pur in assenza di una specifica domanda in tal senso; 3) violazione degli artt. 934 e 936 c.c. e vizio motivazionale, per non avere la Corte considerato il nulla osta comunale e altri atti che avrebbero dimostrato un titolo legittimante l'occupazione; 4) violazione degli artt. 116 e 117 c.p.c. e dell'art. 1337 c.c., lamentando una errata valutazione delle prove e l'inesistenza di una responsabilità precontrattuale, poiché il rallentamento delle trattative sarebbe dipeso da circostanze oggettive e non da condotta scorretta della convenuta. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili tutti i motivi: le doglianze miravano infatti a una rivalutazione del fatto e dei documenti, estranea al giudizio di legittimità; la questione dell'accessione era stata utilizzata solo come argomento per escludere ostacoli alla condanna al rilascio, senza integrare ultrapetizione; i vizi motivazionali non individuavano un fatto storico decisivo omesso, ma solo una diversa lettura delle risultanze istruttorie; anche la censura sulla responsabilità precontrattuale si risolveva in una contestazione del giudizio di merito sull'affidamento ingenerato e sulla condotta delle parti. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore dell'Agenzia Campana Edilizia Residenziale, oltre all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto. La decisione impugnata, che aveva confermato il rilascio del fondo, l'indennità per occupazione e il rigetto della domanda risarcitoria per responsabilità precontrattuale, è rimasta dunque ferma. La cassazione ha escluso sia la violazione di legge prospettata in tema di accessione, sia l'ultrapetizione, sia il vizio motivazionale e il cattivo governo delle prove, qualificando tutte le censure come tentativi di ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio.
Norme richiamate
Richiamato per sostenere l'acquisto per accessione del manufatto al suolo; la Corte non entra nel merito della norma perché la censura è inammissibile, affermando che il motivo mira solo a contestare l'accertamento di fatto sulla titolarità e sul titolo di detenzione.
Invocato insieme all'art. 934 c.c. per contestare le conseguenze dell'edificazione sul fondo altrui; la Corte rileva che la doglianza non colpisce la fattispecie astratta ma la ricostruzione del fatto.
La Corte esclude la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato perché il giudice d'appello non ha deciso ultra petita, ma ha utilizzato l'accessione solo come argomento a supporto della domanda di rilascio già proposta.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il vizio di violazione di legge è configurabile solo se si contesta l'erronea ricognizione della fattispecie astratta, non la valutazione della fattispecie concreta o dei documenti di causa.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il vizio processuale dedotto ex art. 112 c.p.c. è scrutinabile solo se vi sia effettiva pronuncia oltre il chiesto o omissione di pronuncia su domanda o eccezione ritualmente proposta.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È denunciabile soltanto l'omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti; non sono ammissibili censure che mirano a ottenere una diversa valutazione delle prove o dei documenti.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Il ricorso deve riportare il contenuto dei documenti e indicarne specificamente la collocazione processuale; non basta richiamarli genericamente né chiedere alla Corte una ricerca autonoma negli atti.
Non ricorre violazione della norma quando si contesta soltanto il peso attribuito dal giudice alle prove; essa è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale o applica un regime di valutazione errato.
La sola evocazione della norma è insufficiente se non si specifica quale potere processuale relativo alla comparizione personale delle parti sarebbe stato violato o mal esercitato.
La responsabilità precontrattuale va valutata sulla base della condotta concreta nelle trattative e dell'affidamento ingenerato; non è censurabile in cassazione mediante mera diversa lettura delle prove.
Indica il rito camerale seguito per la trattazione del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato quale parametro per il contributo unificato ulteriore dovuto dalla parte soccombente, se dovuto.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione dedotto come violazione di legge non può essere usato per ottenere una nuova valutazione dei documenti o una diversa ricostruzione del fatto: la violazione di legge riguarda l'errore nella norma astratta, non l'apprezzamento della fattispecie concreta.
- La deduzione del vizio di ultrapetizione richiede una reale decisione su una domanda diversa o più ampia di quella proposta; non vi è violazione dell'art. 112 c.p.c. quando il giudice utilizza un istituto giuridico come argomento per fondare una statuizione già compresa nel petitum, come il rilascio del bene.
- Il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se viene indicato un fatto storico decisivo, discusso tra le parti e completamente omesso; non basta contestare la lettura delle prove o lamentare la mancata considerazione di singoli documenti.
- Nel ricorso per cassazione, chi invoca un documento deve riprodurne il contenuto essenziale e indicarne la precisa collocazione negli atti; la Corte non può supplire con indagini integrative o ricerche autonome nel fascicolo.
- La responsabilità precontrattuale richiede una valutazione della condotta complessiva tenuta nelle trattative e dell'affidamento che ne sia derivato; tale accertamento è tipicamente di merito e non è riesaminabile in cassazione se la censura si limita a prospettare una diversa lettura delle risultanze probatorie.
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. sussiste solo quando il giudice attribuisce a una prova un valore legale diverso da quello previsto o applica un criterio legale di valutazione errato; non quando una parte contesta semplicemente il peso attribuito alle prove.
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