Cassazione Penale, Ordinanza n. 13468/2025 del 07/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. In conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisando ragioni per esonerarlo dalla sanzione pecuniaria. La condanna di merito per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990, aggravato, resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per un reato in materia di stupefacenti, aggravato. Il ricorso conteneva un unico motivo con cui si contestava, in sostanza, la ricostruzione del suo coinvolgimento nell'attività di cessione dello stupefacente: il ricorrente sosteneva che non fosse provato il concorso nella cessione e che gli elementi valorizzati dai giudici di merito non fossero sufficienti. La Corte di cassazione ha ritenuto che la censura mirasse solo a ottenere una rivisitazione del materiale probatorio e riproponesse questioni già dedotte in appello, senza indicare vizi logici o giuridici specifici. Ha inoltre rilevato che la Corte territoriale aveva già affrontato analiticamente il tema, valorizzando le conversazioni intercettate prima e dopo il sequestro dello stupefacente, dalle quali emergeva il ruolo di intermediario tra cedente e cessionario. Il motivo è stato quindi giudicato aspecifico e inammissibile.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma incriminatrice posta a base della condanna per il reato in materia di stupefacenti.
Aggravante contestata e ritenuta sussistente in relazione al fatto di reato.
Ulteriore aggravante contestata e richiamata nella sentenza di condanna.
Norma applicata per la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Norma non citata espressamente, ma il testo richiama il tema della valutazione del compendio probatorio e delle intercettazioni da parte del giudice di merito.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito proporre una mera rivisitazione in fatto del materiale probatorio già esaminato dai giudici di merito.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre censure già svolte in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- L'interpretazione del significato delle conversazioni intercettate, mediante la selezione del contesto fattuale rilevante, costituisce attività tipica del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo se fondata su criteri inaccettabili o applicata in modo scorretto.
- Quando la motivazione di merito valorizza in modo non manifestamente illogico le intercettazioni e altri elementi fattuali, la censura che si limiti a contrapporre una diversa lettura del compendio probatorio è aspecifica e non può trovare accoglimento.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo ragioni di esonero, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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