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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11647/2025 del 24/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità penale in materia di stupefacenti. Con unico motivo ha dedotto violazione del combinato disposto dell'art. 606, lett. b), d) ed e), c.p.p., lamentando una palese violazione di legge penale e la manifesta illogicità della motivazione, in particolare per ritenuto trattamento sanzionatorio sproporzionato e ingiusto. Dal testo emerge che la Corte d'appello aveva motivato sull'affermazione di responsabilità, sull'impossibilità di riqualificare i fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e sul diniego delle attenuanti generiche, valorizzando gravità del fatto, modalità dell'azione, quantità e qualità della sostanza sequestrata e condotta oppositiva dell'imputato verso le forze dell'ordine. Il ricorso non si confrontava in modo specifico con tale motivazione e si risolveva in una critica già disattesa nel merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo non consentito in sede di legittimità perché generico, riproduttivo di censure già esaminate e privo di una critica specifica alla motivazione della sentenza impugnata. Ha inoltre rilevato che la motivazione della Corte d'appello era logica e congrua sia quanto alla responsabilità sia quanto al diniego delle attenuanti generiche e alla mancata riqualificazione del fatto. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    I motivi di ricorso che si limitano a reiterare censure già vagliate dal giudice di merito, senza una critica puntuale della motivazione impugnata, non sono ammissibili in cassazione.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    La Corte d'appello aveva escluso la riqualificazione del fatto nella fattispecie di lieve entità; la Cassazione non ha ravvisato vizi di legittimità su tale punto.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

  • art. 131-bis c.p.

    Non citato espressamente.

  • art. 133 c.p.

    La Corte richiama i criteri di valutazione della gravità del fatto e delle modalità dell'azione per il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione della decisione impugnata; una censura meramente riproduttiva di doglianze già disattese in appello è inammissibile.
  • Il vizio di motivazione non può essere dedotto in modo astratto o assertivo: occorre indicare con precisione le ragioni di diritto e i passaggi motivazionali censurati, altrimenti il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice valorizza elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza necessità di confutare analiticamente ogni elemento favorevole o sfavorevole allegato dalle parti.
  • La mancata riqualificazione del fatto in un'ipotesi attenuata integra un motivo utile in cassazione solo se si dimostra un effettivo vizio di legge o un macroscopico difetto di motivazione; diversamente, la doglianza resta insindacabile quando la motivazione di merito sia logica e congrua.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non vi è assenza di colpa nella causa di inammissibilità, consegue la condanna del ricorrente alle spese e al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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