Cassazione Civile, Ordinanza n. 06612/2023 del 06/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (aggiudicatario)
La controversia
Due debitori esecutati hanno proposto opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso il decreto di trasferimento emesso in una procedura di espropriazione immobiliare, deducendo: l'incongruità del prezzo di aggiudicazione; il versamento del prezzo da parte degli aggiudicatari oltre il termine stabilito, con conseguente asserita decadenza; la mancata comunicazione di atti del procedimento, in particolare dell'ordinanza di vendita, ritenuta incidente anche sulla possibilità di chiedere la conversione del pignoramento. Il tribunale ha rigettato l'opposizione ritenendo che i vizi denunciati attinessero ad atti anteriori alla vendita o comunque non opponibili all'aggiudicatario. In cassazione i ricorrenti hanno denunciato, con due motivi, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2929 c.c., 617 e 586 c.p.c., sostenendo che i vizi dedotti incidessero direttamente sulla vendita e fossero pertanto opponibili all'aggiudicatario, nonché la violazione dell'art. 586 c.p.c. per non avere il giudice considerato l'incongruità del prezzo ricavabile dalla perizia di stima.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto in parte inammissibili e in parte infondati i motivi: ha osservato che la mancata comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza e dell'autorizzazione alla vendita costituisce vizio di una fase anteriore alla vendita, non opponibile all'aggiudicatario; inoltre il tribunale aveva accertato che i debitori erano presenti all'udienza in cui fu pronunciata l'ordinanza di vendita, sicché la censura sulla mancata comunicazione e sull'incongruità del prezzo è stata reputata inammissibile. Quanto alla doglianza sul tardivo deposito del prezzo, la Corte l'ha dichiarata inammissibile perché non risultava tra i motivi di opposizione esaminati nella sentenza impugnata; la questione, se del caso, avrebbe dovuto essere veicolata come omessa pronuncia. La Corte ha infine ricordato che il termine per il versamento del prezzo decorre dall'aggiudicazione definitiva. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
opposizione agli atti esecutivi
È il rimedio azionato contro il decreto di trasferimento; tuttavia non consente di far valere, contro l'aggiudicatario, vizi riferibili ad atti anteriori alla vendita o non dedotti tempestivamente nei modi e nei tempi propri.
Disciplina il decreto di trasferimento nell'espropriazione immobiliare; la Corte esclude che, nel caso concreto, i vizi dedotti potessero essere fatti valere per contestarne la legittimità nei confronti dell'aggiudicatario.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere l'opponibilità dei vizi della procedura di vendita; la Corte nega che esso valga a rendere opponibili all'aggiudicatario i vizi di fasi procedimentali anteriori alla vendita.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Il rigetto del ricorso comporta l'obbligo, se dovuto, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nell'espropriazione immobiliare, i vizi relativi a fasi procedimentali anteriori alla vendita non sono opponibili all'aggiudicatario, che non partecipa a quelle fasi.
- L'opposizione agli atti esecutivi non può essere utilizzata per introdurre nuovi motivi non compresi nell'originario atto di opposizione; se un profilo non è stato esaminato, la doglianza deve essere articolata come omessa pronuncia.
- Il termine per il versamento del prezzo di aggiudicazione decorre dall'aggiudicazione definitiva, ossia dal momento in cui sia certa l'assenza di ulteriori offerte utili.
- La mancata comunicazione dell'ordinanza di vendita è irrilevante nei confronti dell'aggiudicatario quando il debitore era comunque presente all'udienza in cui il provvedimento è stato pronunciato.
- L'incongruità del prezzo di vendita, se collegata a contestazioni su atti della fase preparatoria già definiti, non può essere fatta valere contro il decreto di trasferimento se il relativo vizio non incide direttamente sulla posizione dell'aggiudicatario.
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