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Parere

Parere n. 1029/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario, proposto dalla sig.ra Mariarosaria Ascione;

Giustizia amministrativa201208203

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione della nota direttoriale prot. n. 5485 del 19 marzo, del d.m. n. 249 del 2010 e del d.m. n. 42 dell'8 aprile 2009 in materia di formazione iniziale dei docenti e aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento

Esito

INAMMISSIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La ricorrente ha chiesto l'annullamento del d.m. n. 249 del 2010, che ha introdotto e disciplinato il tirocinio formativo attivo quale percorso di formazione iniziale e abilitazione all'insegnamento, nonché del d.m. n. 42 del 2009, relativo all'integrazione e all'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il biennio 2009/2011. Il primo decreto è stato censurato per non avere adeguatamente considerato i titoli già acquisiti e riconosciuti ai fini dell'insegnamento; il secondo per la disciplina dell'inserimento "in coda" nelle graduatorie di altre province, con possibile incidenza sul posizionamento degli aspiranti. L'Amministrazione ha eccepito la parziale tardività e la mancata notifica ad almeno un controinteressato, chiedendo comunque il rigetto nel merito. La questione decisiva esaminata dalla Sezione ha riguardato la sussistenza dell'interesse a ricorrere contro atti generali non immediatamente lesivi, in assenza della prova della partecipazione alla procedura di aggiornamento e dell'impugnazione di un concreto e deteriore collocamento in graduatoria.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha espresso parere definitivo nel senso dell'inammissibilità del ricorso. I decreti impugnati sono atti generali che disciplinano procedure di aggiornamento e inserimento nelle graduatorie; le contestate previsioni sul punteggio e sul posizionamento non producono, di regola, una lesione attuale direttamente percepibile, poiché il pregiudizio diviene concreto solo dopo la partecipazione alla procedura, la valutazione dei titoli e l'adozione dell'atto di formazione della graduatoria. Non risulta che la ricorrente abbia presentato domanda di inserimento o conferma in graduatoria, né che abbia impugnato un provvedimento di collocamento deteriore. Pertanto manca l'interesse concreto e attuale necessario per il ricorso straordinario. La Sezione ha inoltre rilevato, per completezza, che il d.m. n. 42 del 2009 era già stato annullato in parte qua in precedenza, in applicazione della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4-ter, del d.l. n. 134 del 2009, ritenuto innovativo e retroattivo nonostante la veste di norma interpretativa e derogatorio rispetto alla regola dell'inserimento "a pettine".

Osservazioni

Impugnazione di atti generali e interesse a ricorrere

Regolamenti e atti generali sono direttamente impugnabili solo quando contengono disposizioni immediatamente lesive; quando la lesione è soltanto potenziale, l'interesse a ricorrere sorge con l'atto applicativo concretamente pregiudizievole.

Mancata partecipazione alla procedura di graduatoria

Non risulta che la ricorrente abbia presentato domanda di inserimento o conferma nelle graduatorie ad esaurimento; tale omissione impedisce di differenziare la sua posizione rispetto alla generalità dei destinatari.

Mancata impugnazione del concreto collocamento in graduatoria

Le censure riguardavano l'attribuzione del punteggio e il posizionamento, ma non è stato impugnato alcun provvedimento di formazione della graduatoria o di collocamento deteriore. La lesione è quindi rimasta ipotetica e non attuale.

Annullamento pregresso del d.m. n. 42 del 2009

Il d.m. n. 42 del 2009 risultava già annullato in parte qua a seguito del precedente parere della Sezione dell'11 maggio 2011, fondato sulla declaratoria di illegittimità costituzionale della disciplina dell'inserimento "in coda".

Norme richiamate

  • art. 9, comma 2, d.P.R. 1199/1971

    Richiamato dall'Amministrazione in relazione alla notificazione del ricorso ad almeno un controinteressato.

  • art. 1, comma 605, lett. c), l. 296/2006

    piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, per complessive 150.000 unità

    Ha previsto il piano di stabilizzazione del precariato storico e la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento.

  • art. 2, comma 416, l. 244/2007

    Costituisce la base normativa richiamata dal d.m. n. 249 del 2010 per la disciplina della formazione iniziale degli insegnanti.

  • d.m. 10 settembre 2010, n. 249

    Disciplina i requisiti e le modalità della formazione iniziale degli insegnanti e introduce il tirocinio formativo attivo con frequenza obbligatoria ed esame finale.

  • d.m. 8 aprile 2009, n. 42

    Disciplina l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento e prevedeva l'inserimento in coda nelle graduatorie di altre province.

  • art. 1, comma 4-ter, d.l. 25 settembre 2009, n. 134, convertito dalla l. 24 novembre 2009, n. 167

    La Corte costituzionale ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale perché introduceva retroattivamente una disciplina innovativa e derogatoria rispetto alla regola dell'inserimento a pettine.

  • art. 3 Costituzione

    Parametro costituzionale in base al quale è stata dichiarata l'illegittimità della disciplina dell'inserimento in coda.

  • art. 120, primo comma, Costituzione

    Richiamato quale ulteriore prospettiva costituzionale sottesa alla regola dell'inserimento a pettine, volta a non ostacolare indirettamente la libera circolazione delle persone sul territorio nazionale.

  • sentenza Corte costituzionale 9 febbraio 2011, n. 41

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4-ter, del d.l. n. 134 del 2009 e ha confermato la regola dell'inserimento a pettine.

  • art. 9 d.P.R. 1199/1971

    Il ricorso straordinario richiede la sussistenza delle condizioni processuali e dell'interesse concreto e attuale alla decisione.

Massime di principio

  • Gli atti generali e regolamentari sono direttamente impugnabili soltanto quando producono una lesione immediata e attuale; se la lesione è meramente potenziale, il termine e l'interesse a ricorrere si collegano all'atto applicativo concretamente lesivo.
  • Quando l'atto generale detta le regole di una procedura concorsuale o selettiva, il ricorrente deve normalmente dimostrare la propria partecipazione alla procedura, presentando la relativa domanda, per differenziare la propria posizione da quella della generalità dei destinatari.
  • La contestazione di clausole che incidono sul punteggio o sul posizionamento in graduatoria richiede, oltre alla partecipazione alla procedura, l'impugnazione dell'atto conclusivo o applicativo che abbia determinato il concreto e deteriore collocamento dell'interessato.
  • La declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma primaria innovativa e retroattiva elimina il fondamento della disciplina regolamentare attuativa incompatibile con essa; nel caso esaminato, ciò ha comportato il ripristino della regola dell'inserimento a pettine nelle graduatorie.

Impugnazione di atti sulle graduatorie ad esaurimento e formazione iniziale dei docenti

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una docente contro il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il ricorso era diretto contro una nota direttoriale, il d.m. n. 249 del 2010, relativo alla formazione iniziale degli insegnanti e al tirocinio formativo attivo, e il d.m. n. 42 del 2009, concernente l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento.

Svolgimento dell'affare

L'Amministrazione aveva prospettato la parziale tardività del ricorso e la mancata notificazione ad almeno un controinteressato, chiedendo comunque il rigetto nel merito. La Sezione, nel 2014, aveva richiesto una relazione integrativa sulla notificazione del ricorso e su ogni elemento utile alla decisione. In seguito l'Amministrazione ha comunicato che la ricorrente era stata immessa in ruolo come docente della scuola secondaria di primo grado dal 1° settembre 2021. Alla luce degli atti acquisiti, la Sezione ha ritenuto non necessaria ulteriore istruttoria.

Atti impugnati e censure

Il d.m. n. 249 del 2010 è stato contestato per l'introduzione del tirocinio formativo attivo, corso obbligatorio con esame finale per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento. La ricorrente ha sostenuto che la nuova disciplina non avrebbe adeguatamente considerato i titoli già acquisiti e riconosciuti dallo Stato e utilizzati dall'Amministrazione nella definizione del profilo professionale dei docenti.

Il d.m. n. 42 del 2009 è stato censurato per avere previsto, in relazione all'aggiornamento delle graduatorie, la possibilità di inserirsi nelle graduatorie di altre province dopo l'ultima posizione della terza fascia, secondo il meccanismo dell'inserimento "in coda", senza tenere conto del punteggio maturato.

Quadro normativo e giurisprudenziale

L'art. 1, comma 605, lett. c), della l. n. 296 del 2006 ha previsto un piano triennale di assunzioni a tempo indeterminato per il personale docente e la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, al fine di affrontare il precariato storico.

Il d.m. n. 249 del 2010 è stato adottato ai sensi dell'art. 2, comma 416, della l. n. 244 del 2007. Il d.m. n. 42 del 2009 ha disciplinato l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie per il biennio 2009/2011.

La Sezione ha richiamato il principio secondo cui regolamenti e atti generali sono direttamente impugnabili se immediatamente lesivi. Negli altri casi, l'interesse a ricorrere sorge solo con l'atto applicativo, non essendo sufficiente una potenzialità lesiva ipotetica o futura. È stato inoltre richiamato il principio affermato dall'Adunanza plenaria n. 4 del 2018: anche quando l'atto generale costituisce la lex gara o detta le regole di una procedura selettiva, il ricorrente deve presentare domanda di partecipazione e impugnare l'atto applicativo che concretizza la lesione.

Valutazione sull'interesse a ricorrere

La Sezione ha qualificato entrambi i decreti come atti generali che governano procedure di aggiornamento e inserimento, limitato ed eccezionale, nelle graduatorie ad esaurimento. Le previsioni contestate non erano clausole che impedivano in via immediata l'inserimento o producevano l'espulsione dalla graduatoria. Esse potevano incidere sul posizionamento dell'aspirante, ma l'entità del pregiudizio sarebbe stata determinabile soltanto dopo la valutazione dei titoli della ricorrente e degli altri aspiranti.

Agli atti non risultava che la ricorrente avesse presentato domanda di inserimento o conferma in graduatoria. Neppure risultava l'adozione di un provvedimento che l'avesse collocata in posizione deteriore, né la sua impugnazione. Le censure erano rimaste concentrate sugli atti generali e sull'attribuzione del punteggio, senza la dimostrazione della partecipazione alla procedura e della concreta lesione.

Disciplina dell'inserimento in coda

Per completezza, la Sezione ha ricordato che il d.m. n. 42 del 2009 era già stato annullato in parte qua a seguito del precedente parere dell'11 maggio 2011, reso sul ricorso n. 426/2010.

Quel parere si fondava sulla sentenza della Corte costituzionale 9 febbraio 2011, n. 41, che aveva dichiarato illegittimo l'art. 1, comma 4-ter, del d.l. n. 134 del 2009, introdotto dalla legge di conversione n. 167 del 2009. La disposizione, pur presentandosi come norma di interpretazione autentica, aveva portata innovativa e retroattiva ed era derogatoria rispetto alla regola dell'inserimento "a pettine". La Corte aveva ravvisato la violazione dell'art. 3 della Costituzione e aveva evidenziato anche il rilievo dell'art. 120, primo comma, della Costituzione in rapporto alla libera circolazione delle persone sul territorio nazionale.

Conclusioni

Poiché mancavano la prova della partecipazione alla procedura e l'impugnazione di un atto applicativo concretamente lesivo, non sussisteva l'interesse concreto e attuale necessario per la proposizione del ricorso straordinario. La Sezione ha quindi espresso il definitivo parere che il ricorso dovesse essere dichiarato inammissibile.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàPrimato del diritto UE e disapplicazioneQuestione di legittimità costituzionale

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