Cassazione Civile, Ordinanza n. 01384/2025 del 20/01/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di accreditamento tra una struttura privata sanitaria e un'azienda sanitaria provinciale, nel quale la struttura aveva erogato prestazioni per diversi anni e poi aveva agito per ottenere: a) gli interessi sui ritardati pagamenti rispetto alle scadenze contrattualmente previste; b) le somme trattenute a compensazione dei contributi ENPAM versati dall'azienda sanitaria a beneficio dei professionisti accreditati. In primo grado entrambe le domande erano state accolte; sugli interessi era stato riconosciuto il solo tasso legale ex art. 1284 c.c. e non il tasso più elevato del d.lgs. n. 231/2002. In appello, l'azienda sanitaria aveva ottenuto il rigetto della domanda sugli interessi, mentre era stata confermata la statuizione sulle trattenute ENPAM. La struttura privata ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha censurato la decisione d'appello per avere escluso la decorrenza degli interessi dalla scadenza pattuita, ritenendo invece necessaria la mora formale del debitore; ha inoltre sostenuto che il rapporto rientrasse tra le transazioni commerciali, con applicabilità del d.lgs. n. 231/2002 quantomeno quanto alla decorrenza degli interessi moratori. Con il secondo motivo, subordinato, ha denunciato vizio di motivazione e violazione dell'art. 112 c.p.c. sulla medesima questione. Con il terzo motivo, ulteriormente subordinato, ha lamentato l'erronea applicazione degli artt. 1219 e 1284, comma 4, c.c., proponendo una decorrenza degli interessi dalla domanda giudiziale. L'azienda sanitaria ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale, deducendo che la materia era regolata, nel territorio siciliano, da un decreto assessoriale regionale e da altra disciplina specifica, che la Corte d'appello avrebbe omesso di applicare.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo errata la decisione d'appello nella parte in cui aveva escluso la decorrenza degli interessi dalla scadenza contrattuale. Ha affermato che, per i crediti pecuniari liquidi ed esigibili, gli interessi legali maturano di pieno diritto ai sensi degli artt. 1282 e 1224 c.c. anche senza messa in mora, salvo diversa previsione di legge o di titolo. Ha inoltre richiamato la qualificazione del rapporto come transazione commerciale e l'art. 4 del d.lgs. n. 231/2002, che prevede la decorrenza automatica degli interessi moratori dalla scadenza. I motivi secondo e terzo del ricorso principale sono stati dichiarati assorbiti. Il ricorso incidentale dell'azienda sanitaria è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a riproporre le stesse censure già svolte in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. La sentenza d'appello è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
I crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto; la messa in mora non è necessaria, salvo l'eccezione espressa dei crediti per fitti e pigioni e altre eventuali eccezioni di legge.
La mora del debitore rileva per rendere dovuti interessi anche quando non erano precedentemente dovuti e per fondare l'eventuale ulteriore risarcimento del danno maggiore provato dal creditore.
La scadenza del termine contrattuale non coincide, di per sé, con la costituzione in mora del debitore; tuttavia ciò non esclude la maturazione degli interessi di pieno diritto sui crediti pecuniari esigibili.
Negli scambi qualificabili come transazioni commerciali, gli interessi moratori decorrono senza necessità di costituzione in mora; i termini convenzionali di pagamento prevalgono, salvo contrasto con la disciplina legale.
È richiamato per il tasso degli interessi moratori, ma nel caso concreto la misura era già coperta dal giudicato interno sul tasso legale.
Le prestazioni sanitarie rese da strutture private accreditate in base a contratto scritto con la pubblica amministrazione sono ricondotte alla nozione di transazione commerciale.
La domanda giudiziale sugli interessi non può operare nel caso in cui non risultino già maturati interessi sul capitale per il periodo anteriore; la decorrenza va verificata rispetto alla natura del credito pecuniario.
La censura di omessa pronuncia era proposta solo in via subordinata rispetto al primo motivo e, una volta accolto quest'ultimo, è rimasta assorbita.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro di ricorso utilizzato per denunciare la violazione di legge in relazione agli artt. 1282, 1219, 1284 c.c. e alla disciplina del d.lgs. n. 231/2002.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È richiamato nel secondo motivo per dedurre nullità della sentenza per motivazione apparente e omessa pronuncia.
È la norma richiamata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
È richiamato per rinvio alla motivazione di un precedente delle Sezioni Unite.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto del presupposto per il raddoppio del contributo unificato in relazione al ricorso incidentale inammissibile.
art. 4 d.P.R. n. 120 del 1988
È la disciplina richiamata per il versamento del contributo previdenziale ENPAM sui compensi dei medici specialisti convenzionati.
D.A. Regione Siciliana n. 2835 del 13.12.2007
È qualificato dalla Corte d'appello come atto amministrativo idoneo a fissare limiti di spesa, ma non a modificare unilateralmente il contratto tra azienda sanitaria e struttura privata.
Massime di principio
- I crediti di somme di denaro che siano liquidi ed esigibili producono interessi di pieno diritto dalla scadenza, indipendentemente dalla costituzione in mora del debitore, salvo diversa previsione di legge o del titolo.
- La mora del debitore non è il presupposto della nascita degli interessi corrispettivi sui crediti pecuniari esigibili, ma rileva per gli interessi moratori e per l'eventuale risarcimento del maggior danno ex art. 1224 c.c.
- Quando un rapporto contrattuale tra una struttura sanitaria privata accreditata e una pubblica amministrazione integra una transazione commerciale, trova applicazione la disciplina del d.lgs. n. 231/2002 quanto alla decorrenza automatica degli interessi moratori dalla scadenza pattuita.
- I termini di pagamento pattuiti nel contratto prevalgono, in materia di transazioni commerciali, sui termini legali sussidiari previsti dal d.lgs. n. 231/2002, salvo che il termine convenzionale sia incompatibile con la disciplina imperativa.
- Il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre pedissequamente le difese svolte in appello, senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata, è inammissibile.
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