Cassazione Civile, Ordinanza n. 21245/2023 del 19/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce dall'iscrizione d'ufficio di un avvocato alla Gestione separata dell'INPS per recuperare contributi dovuti sul reddito da lavoro autonomo percepito nell'anno 2010. La Corte d'appello aveva confermato l'illegittimità dell'iscrizione, ritenendo prescritta la pretesa contributiva perché il dies a quo decorreva dal momento in cui il contributo era esigibile e non dalla dichiarazione dei redditi. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 2935 e 2941, n. 8, c.c., in relazione all'art. 2, comma 26 ss., l. n. 335/1995 e all'art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 conv. in l. n. 111/2011. Secondo l'istituto, la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi integrava dolo del contribuente, con conseguente sospensione della prescrizione ai sensi dell'art. 2941, n. 8, c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, da un lato, che la questione relativa all'omessa compilazione del quadro RR costituiva una questione nuova, non trattata nella sentenza impugnata e non specificamente dimostrata come già introdotta nei gradi di merito; dall'altro, ha accertato che il ricorso era stato notificato oltre il termine breve di 60 giorni ex art. 325 c.p.c., poiché la sentenza d'appello, notificata telematicamente all'INPS il 5 luglio 2019, aveva fatto decorrere il termine ben oltre la data di notificazione del ricorso, avvenuta solo il 24 dicembre 2019. Conseguentemente l'INPS è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha inoltre escluso i presupposti per l'applicazione dell'art. 96, comma 4, c.p.c., non ravvisando un abuso evidente dello strumento processuale.
Norme richiamate
Regola il decorso della prescrizione dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere; la Corte non affronta nel merito la questione, poiché il ricorso è dichiarato inammissibile.
È invocato per sostenere la sospensione della prescrizione per dolo del debitore; la Corte non esamina il merito della censura perché la questione è nuova e il ricorso è tardivo.
art. 2, comma 26 ss., l. n. 335/1995
Norma richiamata per il regime della Gestione separata e dell'obbligo contributivo oggetto della pretesa INPS.
art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 conv. in l. n. 111/2011
Richiamato quale base normativa della pretesa contributiva in Gestione separata.
La Corte afferma che il ricorso era stato notificato oltre il termine breve di 60 giorni decorrente dalla notificazione della sentenza.
La Corte esclude la condanna aggravata, ritenendo insussistente un abuso evidente dello strumento processuale.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non possono essere esaminate censure che introducano una questione nuova non trattata nella sentenza impugnata, se la parte non dimostra specificamente di averla già devoluta nei gradi di merito.
- Il termine breve per proporre ricorso per cassazione decorre dalla notificazione della sentenza al procuratore costituito, anche se la copia notificata sia priva di attestazione di conformità rilasciata dalla cancelleria.
- La mancata attestazione di conformità della copia della sentenza notificata non impedisce, di per sé, il decorso del termine breve per impugnare.
- Se il ricorso per cassazione è notificato oltre il termine breve, esso è inammissibile indipendentemente dalla fondatezza sostanziale delle censure.
- La condanna ex art. 96, comma 4, c.p.c. richiede un abuso evidente dello strumento processuale, non ravvisabile per il solo fatto della soccombenza o dell'inammissibilità del ricorso.
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