Cassazione Penale, Ordinanza n. 03114/2025 del 27/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato condannato in primo grado e la Corte di appello aveva confermato la condanna a pena detentiva e pecuniaria per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. In cassazione ha dedotto due motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza della propria responsabilità penale per il delitto di detenzione a fine di spaccio; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità ex art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990. La censura principale mirava, in sostanza, a ottenere una diversa lettura del compendio probatorio e una riqualificazione del fatto in ipotesi meno grave.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto la prima doglianza non deducibile in sede di legittimità perché diretta a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio e una diversa lettura dei fatti, attività riservata al giudice di merito. Ha giudicato parimenti inammissibile la seconda censura perché manifestamente infondata: il diniego della lieve entità era stato motivato sulla base di una valutazione complessiva di mezzi, modalità, circostanze dell'azione, quantità e qualità della sostanza, con rilievo di indici di professionalità dell'attività di spaccio. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma incriminatrice per la detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio, posta a base della condanna confermata in appello.
art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La lieve entità richiede una valutazione complessiva del fatto, considerando mezzi, modalità, circostanze dell'azione, quantità e qualità della sostanza e grado di purezza; il beneficio non va riconosciuto se anche uno solo di tali elementi esclude la minima offensività.
art. 606, lett. e), cod. proc. pen.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione non consente la rilettura autonoma degli elementi di fatto o la sostituzione della valutazione del merito con una diversa ricostruzione probatoria.
È richiamata come intervento normativo che ha modificato l'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., senza alterare il limite del sindacato di cassazione sul merito della motivazione.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Richiamata per fondare la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una mera richiesta di rivalutazione del compendio probatorio o una diversa lettura dei fatti, poiché l'apprezzamento delle prove spetta al giudice di merito.
- Il vizio di motivazione non può essere costruito come dissenso rispetto alla valutazione delle risultanze processuali, se il ricorso non si confronta in modo specifico con l'iter logico-giuridico della sentenza impugnata.
- La lieve entità nel reato di detenzione o cessione di stupefacenti richiede una valutazione globale e congiunta di tutti gli indici normativi rilevanti; il mancato esame o la prevalenza di alcuni elementi significativi può legittimamente escluderla.
- Quando il giudice di merito motiva il diniego della lieve entità valorizzando elementi indicativi di professionalità dell'attività illecita e di non minima offensività, la censura in cassazione è inammissibile se mira solo a sostituire una diversa ponderazione dei medesimi dati.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo ragioni di esonero, al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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