Cassazione Penale, Sentenza n. 3818/2022 del 03/02/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva revocato la sospensione condizionale della pena pecuniaria di euro 15.000, concessa con decreto penale del 23/10/2015 (irrevocabile il 7/01/2016). La revoca era stata motivata richiamando la sentenza del 24/05/2013 (irrevocabile il 5/11/2019) con cui il ricorrente era stato condannato per delitti commessi il 9/05/2012. Il ricorrente deduce violazione degli artt. 674 cod. proc. pen. e 168 cod. pen., sostenendo che al momento della concessione del decreto penale già risultava pendente la vicenda giudicata con la sentenza del 2013 e che, pertanto, non poteva essere disposta la revoca in sede di esecuzione.
La decisione
La Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. Ha ritenuto che il decreto penale del 23/10/2015 riguardava un reato contravvenzionale (art. 4 L. 110/75), per il quale i "termini stabiliti" detti dall'art. 168 cod. pen. devono essere valutati secondo l'art. 163 cod. pen. (due anni) e non secondo il termine quinquennale previsto per i delitti. Di conseguenza la sentenza 'pregiudicante' divenuta irrevocabile il 05/11/2019 è intervenuta oltre il termine biennale (scaduto il 07/01/2018) utile a giustificare la revoca, e quindi non poteva costituire causa di revoca della sospensione. La Corte ha escluso l'applicabilità del principio Sez. U. n. 37345/2015 (Longo) al caso disciplinato dall'art. 168, comma 1, nn. 1) e 2), cod. pen., riservandone l'applicazione ai soli casi di violazione dell'art. 164, comma 4, cod. pen.
Norme richiamate
art. 168, comma 1, n. 2), cod. pen.
La Corte interpreta che per la revoca "di diritto" prevista dall'art. 168, comma 1, n. 2), i termini cui si riferisce la norma devono essere determinati in relazione alla natura del reato giudicato con il provvedimento originario: se si tratta di contravvenzione, rileva il termine biennale previsto dall'art. 163 cod. pen.
Stabilisce che per le contravvenzioni il termine rilevante è di due anni; la Corte lo applica per determinare il periodo entro il quale una successiva sentenza irrevocabile può determinare la revoca della sospensione concedibile con decreto penale per contravvenzione.
Indica la natura contravvenzionale del reato per cui è stato emesso il decreto penale; questa qualificazione incide sul computo del termine rilevante ai fini dell'art. 168 cod. pen.
Norma procedurale richiamata dal ricorrente nel motivo di impugnazione; non decisiva sul punto sostanziale qui esaminato, ma parte del quadro motivazionale del ricorso.
Sez. U. n. 37345/2015 (Longo)
Sez. U., n. 37345 del 23/4/2015, c. d. Longo
Principio giurisprudenziale che disciplina casi di concessione della sospensione condizionale della pena in presenza di cause ostative; la Corte precisa che tale principio non si applica ai casi di revoca "di diritto" disciplinati dall'art. 168, comma 1, nn. 1) e 2), cod. pen., ma solo alle ipotesi connesse alla violazione dell'art. 164, comma 4, cod. pen.
art. 164, comma 4, cod. pen.
Regola le cause ostative alla concessione della sospensione condizionale; la Corte distingue queste fattispecie dalle revoche "di diritto" ex art. 168 e ricorda che i principi della Sez. U. Longo sono riferibili alle verifiche ex art. 164(4).
Massime di principio
- Per valutare la revoca "di diritto" della sospensione condizionale ai sensi dell'art. 168 cod. pen. occorre determinare i "termini stabiliti" in relazione alla natura del provvedimento che ha concesso la sospensione: se si tratta di decreto penale per contravvenzione si applica il termine biennale previsto dall'art. 163 cod. pen., non il quinquennio previsto per i delitti.
- Una sentenza successiva che diventa irrevocabile dopo il decorso del termine rilevante (es. oltre i due anni per le contravvenzioni) non può costituire causa di revoca della sospensione già concessa.
- Il principio espresso dalla Sez. U. Longo riguarda casi di concessione della sospensione condizionale in presenza di cause ostative (art. 164, comma 4) e non si estende automaticamente alle ipotesi di revoca "di diritto" regolate dall'art. 168; è necessario distinguere la fattispecie concreta prima di applicare quel principio.
- In situazioni analoghe verificare sempre la natura (delitto vs contravvenzione) del provvedimento originario e la data di irrevocabilità delle pronunce successive per calcolare correttamente i termini rilevanti ai fini della revoca.
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