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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25528/2024 del 24/09/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (dirigente)

La controversia

Un dirigente della Regione Lazio aveva stipulato un contratto individuale a tempo pieno e determinato per l'incarico di Direttore della Direzione regionale Formazione e Politiche del Lavoro, con previsione di cessazione alla scadenza della legislatura. La nuova Giunta regionale, richiamando la facoltà di revoca prevista dallo Statuto regionale, dispose la revoca dell'incarico. Il dirigente impugnò l'atto chiedendo anche il risarcimento del danno patrimoniale e professionale da illegittima revoca e da asserita dequalificazione. I giudici di merito respinsero la domanda ritenendo applicabile lo spoil system e qualificando l'incarico come apicale e fiduciario. In cassazione il ricorrente dedusse, tra l'altro, violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, giudicato interno sull'eccezione di scadenza naturale del contratto, lesione del diritto di difesa per l'introduzione di giustificazioni nuove, nullità della clausola contrattuale di durata a fine legislatura per contrasto con gli artt. 97 e 98 Cost., erronea qualificazione dell'incarico come apicale e conseguente erroneo rigetto della domanda risarcitoria.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati i motivi dal quarto al settimo. Ha affermato che, nella disciplina regionale richiamata, lo spoil system si applica ai soli incarichi dirigenziali apicali e che il direttore regionale non poteva essere equiparato a un dirigente di dipartimento, essendo formalmente sottoposto a quest'ultimo nell'organigramma. Ha inoltre rilevato che la clausola contrattuale che prevedeva la cessazione automatica dell'incarico a fine legislatura non poteva prevalere su norme imperative e risultava nulla, perché estendeva il meccanismo di revoca automatica oltre i limiti costituzionalmente compatibili. Per effetto dell'accoglimento di tali censure è stata travolta anche la statuizione di rigetto della domanda risarcitoria, che dovrà essere riesaminata dal giudice di rinvio. I primi tre motivi sono stati dichiarati assorbiti. Il ricorso è stato quindi accolto nei limiti indicati con cassazione e rinvio.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per denunciare ultrapetizione; il motivo è rimasto assorbito

  • art. 329 c.p.c.

    richiamato in relazione al giudicato interno; motivo assorbito

  • artt. 333, 342, 343, 345, 346 c.p.c.

    richiamati in relazione all'appello e al giudicato interno; motivo assorbito

  • art. 3 Cost.

    invocato per denunciare trattamento non conforme a legalità e difesa; motivo assorbito

  • art. 24 Cost.

    invocato per lesione del diritto di difesa; motivo assorbito

  • artt. 1175 e 1375 c.c.

    richiamati in chiave di correttezza e buona fede; motivo assorbito

  • art. 97 Cost.

    criterio costituzionale decisivo: lo spoil system è ammissibile solo per incarichi apicali e fiduciari; clausole di revoca automatica non compatibili oltre tali limiti

  • art. 98 Cost.

    richiamato dal ricorrente contro la clausola di durata/revoca; la Corte lo considera nel vaglio di compatibilità costituzionale

  • art. 1418 c.c.

    la clausola contrattuale di cessazione a fine legislatura è nulla se incompatibile con norme imperative e principi costituzionali

  • art. 15, comma 4, d.lgs. n. 165/2001

    norma invocata per sostenere la non apicalità dell'incarico; la Corte la considera nel quadro della disciplina degli incarichi dirigenziali

  • artt. 67, 160, 185 e 189 del regolamento reg. Lazio n. 1/2002

    richiamati per la disciplina dell'organizzazione regionale; dalla loro lettura la Corte desume che il direttore regionale è sottoposto al direttore di dipartimento e non è apicale

  • art. 53, comma 2, dello Statuto della Regione Lazio

    interpretato in senso costituzionalmente orientato: riguarda gli incarichi apicali e non legittima la revoca automatica di incarichi non apicali

  • art. 162, comma 8, del reg. reg. Lazio n. 1/2002

    richiamato nel contratto come clausola di cessazione alla scadenza della legislatura; la Corte ne limita l'efficacia ai casi previsti dalla disciplina applicabile

  • art. 162, comma 12, del reg. reg. Lazio n. 1/2002

    richiamato come previsione di libera revocabilità per il direttore di dipartimento, non per il direttore regionale

  • art. 2103 c.c.

    richiamato nel settimo motivo in relazione alla tutela del dirigente e al preteso danno da illegittima revoca

  • art. 52 d.lgs. n. 165/2001

    richiamato nel settimo motivo per la disciplina delle mansioni e dell'adibizione del dipendente pubblico

  • Corte cost. n. 23/2019

    richiamata per affermare l'incompatibilità con l'art. 97 Cost. di meccanismi di revoca automatica non correlati a valutazioni sui risultati e privi di adeguate garanzie procedimentali

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego regionale, il meccanismo di spoil system è compatibile con l'art. 97 Cost. solo per incarichi effettivamente apicali e fiduciari, cioè quelli che comportano collaborazione diretta alla formazione dell'indirizzo politico e non mere funzioni gestionali o tecniche.
  • Per stabilire se un incarico dirigenziale sia assoggettabile a spoil system occorre guardare anzitutto alla collocazione organizzativa dell'ufficio e ai poteri normativamente attribuiti, non bastando la sola attribuzione contrattuale di compiti rilevanti o di alcuni poteri gestori.
  • Le clausole del contratto individuale di lavoro pubblico che prevedano la cessazione automatica dell'incarico a fine legislatura o per revoca ad nutum sono nulle quando estendano il sistema oltre i limiti consentiti dalle norme imperative e dai principi costituzionali.
  • Le norme regionali e regolamentari sull'organizzazione dell'ente devono essere lette in modo conforme alla Costituzione, preferendo l'interpretazione che circoscrive lo spoil system ai soli incarichi apicali.
  • Se viene erroneamente qualificato come apicale un incarico che non lo è, è illegittima la revoca automatica e va riesaminata anche la domanda risarcitoria conseguente all'illegittima cessazione dell'incarico.

Come è indicizzato

MaterieDirigentiImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiNullitàOnere della provaGiudicato

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