Cassazione Civile, Ordinanza n. 35115/2024 del 30/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia origina da un procedimento di impugnativa di licenziamento disciplinato dal rito speciale di cui alla legge n. 92 del 2012. La Corte d'appello aveva parzialmente accolto il reclamo del lavoratore contro la società, riconoscendo solo una tutela indennitaria pari a dieci mensilità della retribuzione globale di fatto. Il lavoratore ha poi proposto ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello. La società ha resistito eccependo, in via preliminare, la tardività del ricorso. La Corte di cassazione rileva che il ricorrente stesso aveva indicato che la sentenza impugnata era stata pubblicata il 13.10.2021 ed era stata comunicata dalla cancelleria; pertanto, nel rito Fornero il termine breve per proporre ricorso per cassazione decorreva da tale comunicazione. Inoltre, il ricorso risultava privo del deposito dell'avviso telematico di comunicazione della cancelleria e comunque proposto oltre il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, con conseguente improcedibilità ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, nel rito speciale ex legge n. 92 del 2012, il termine per impugnare decorre dalla comunicazione del provvedimento da parte della cancelleria; poiché il ricorso era stato proposto oltre il termine breve e il relativo avviso telematico non era stato depositato, il gravame è stato qualificato comunque come improcedibile. La ricorrente è stata quindi condannata al pagamento delle spese di giudizio e all'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 58
Nel rito Fornero la comunicazione del provvedimento rileva ai fini della decorrenza del termine di impugnazione in sede di reclamo.
L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 62
Il ricorso per cassazione deve essere proposto nel termine breve decorrente dalla comunicazione del provvedimento, secondo la disciplina speciale del rito.
La regola generale secondo cui la comunicazione non fa decorrere i termini per le impugnazioni ex art. 325 c.p.c. non incide sulla disciplina speciale del rito Fornero.
art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2
Ai fini dell'ammissibilità/improcedibilità del ricorso per cassazione occorre il deposito della documentazione attestante la notificazione o comunicazione della sentenza impugnata quando rilevante per il termine breve.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel rito speciale per l'impugnativa del licenziamento di cui alla legge n. 92 del 2012, la comunicazione del provvedimento da parte della cancelleria fa decorrere il termine breve per l'impugnazione, in deroga alla disciplina generale dell'art. 133 c.p.c.
- Quando la parte ricorrente afferma o comunque dà conto della comunicazione della sentenza/provvedimento, deve depositare la documentazione che la attesti, perché la mancanza di tale deposito può determinare improcedibilità del ricorso per cassazione.
- Il termine speciale per il ricorso per cassazione nel rito Fornero va verificato con riferimento alla comunicazione del provvedimento e non solo alla data di pubblicazione; la proposizione oltre i sessanta giorni rende l'impugnazione tardiva.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la parte soccombente è tenuta al pagamento delle spese e, ricorrendone i presupposti, all'ulteriore contributo unificato.
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