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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 41483/2021 del 24/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze n. 915/2016 che, in esito a consulenza tecnica d'ufficio disposta dopo rinvio della Cassazione, aveva condannato i ricorrenti alla demolizione di una porzione della sopraelevazione del vano sottotetto ritenuta "nuova costruzione" e posta a distanza di 4,82 m dall'edificio Tani (inferiore ai 10 m prescritti), con formazione di un'intercapedine ritenuta dannosa; i ricorrenti articolavano cinque censure: violazione dell'art. 394 c.p.c. per ammissione di nuove conclusioni nel giudizio di rinvio e omessa pronuncia su parte da demolire; mancato e/o insufficiente accertamento circa la formazione di intercapedini dannose e carenza di risposta ai quesiti del CTU (art. 384 e art. 360 n.4 c.p.c.); erronea qualificazione della sopraelevazione come "nuova costruzione" e mancata applicazione dell'art. 111 lett. u delle norme locali; erronea individuazione dei soggetti proprietari e relativo ambito di demolizione; mancata compensazione delle spese giudiziali (art. 92 c.p.c.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue proposte censure. Ha ritenuto che: le conclusioni avanti al giudice di rinvio rientravano nelle domande originarie e nelle statuizioni della sentenza di legittimità che aveva limitato l'esame all'eventuale formazione di intercapedine; il giudice di rinvio era legittimato, anche per vizi di motivazione, a disporre accertamenti tecnici e a valutare liberamente i fatti; la qualificazione di "nuova costruzione" risultava già definita nel giudicato interno e la norma locale richiamata non era applicabile alla fattispecie; la pronuncia di condanna alla demolizione era sufficientemente motivata e individuava la porzione da abbattere facendo riferimento alla consulenza tecnica; la mancata compensazione delle spese rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione. Di conseguenza il ricorso è stato respinto, i ricorrenti sono stati condannati in solido al rimborso delle spese di giudizio di cassazione (liquidate in complessivi C. 3.200,00 oltre oneri) e soggetti all'eventuale ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, c. 1-quater del d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 394 c.p.c.

    nel giudizio di rinvio...le parti non possono prendere conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza cassata, salvo che la necessità delle nuove conclusioni sorga dalla sentenza di cassazione

    Il giudice di rinvio è vincolato alle conclusioni del giudizio cassato salvo che la sentenza di cassazione renda necessarie nuove conclusioni; le conclusioni del rinvio rientivano nel contenuto originario e nelle direttive della Cassazione

  • art. 360 c.p.c. n. 4

    Richiamato come parametro per le censure di omessa pronuncia e violazione di legge; la Corte ha escluso l'omessa pronuncia in quanto il momento decisorio non è mancato e la porzione da demolire è stata individuata e motivata

  • art. 384 c.p.c.

    Precisati i limiti dei poteri del giudice di rinvio: se la cassazione ha motivazionale esigenze, il giudice può rivalutare fatti e acquisire nuovi elementi tecnici; qui la Corte di rinvio ha legittimamente disposto e seguito il CTU per accertare l'intercapedine

  • art. 873 c.c.

    Norma sostanziale sulle distanze legali tra fabbricati; la Corte ha ritenuto che la sopraelevazione costituisse nuova costruzione con violazione delle distanze, giustificando la riduzione in pristino

  • art. 111 lett. u norme di attuazione Comune di Cascina

    La disposizione locale che ammetterebbe limitati aumenti di volume per vani sottotetto con vocazione abitativa è stata ritenuta non applicabile perché non provata la preesistente destinazione abitativa; perciò la sopraelevazione è stata qualificata come nuova costruzione

  • art. 92 c.p.c.

    Il potere di compensare le spese è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito; la Corte ha ritenuto legittima la decisione di non compensare e di porre le spese a carico dei soccombenti

  • art. 13, comma 1-quater d.P.R. 115/2002

    Previsione relativa all'eventuale versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di condanna con aumento del contributo; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio dopo cassazione le parti non possono formulare conclusioni nuove se non sono rese necessarie dalla sentenza di cassazione; tuttavia il giudice di rinvio ha poteri più ampi quando la cassazione ha censurato la motivazione, potendo disporre nuovi accertamenti tecnici
  • Le consulenze tecniche d'ufficio (CTU) svolgono ruolo decisivo per accertamenti tecnici come la formazione di intercapedini: valutazioni tecniche motivate possono giustificare la demolizione parziale per violazione delle distanze
  • La qualificazione di "nuova costruzione" è vincolante se consolidata nel giudicato interno; l'eventuale invocazione di norme locali derogatorie richiede prova chiara delle condizioni previste dalle norme stesse (es. preesistente uso abitativo del sottotetto)
  • La determinazione della porzione da demolire può essere rimessa a riferimenti tecnici nella motivazione; l'omessa o insufficiente motivazione sui punti decisivi è censurabile, mentre la semplice critica all'apprezzamento tecnico è in genere rimessa al giudice di merito
  • In tema di spese, la compensazione è facoltà discrezionale del giudice di merito: la mancata motivazione specifica sulla compensazione non è di per sé motivo di cassazione
  • In caso di pluralità di proprietari, la condanna alla demolizione può essere pronunciata individualmente o in solido; l'esecuzione avrà cura di individuare le porzioni di competenza di ciascuno
  • Per chi impugna, è essenziale puntare su errori di diritto o omissioni decisorie realmente sussistenti; critiche che si risolvono in diverso apprezzamento dei fatti valutati dal CTU hanno limitata efficacia in cassazione

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