Cassazione Civile, Sentenza n. 41315/2021 del 23/12/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La controversia riguarda una cartella di pagamento emessa per un avviso di accertamento relativo al 2005 indirizzato alla società scissa; la beneficiaria della scissione (Edil C.M. Real Estate) ha ricevuto la cartella e l'ha impugnata anche per vizi propri (difformità dal modello ministeriale e conteggio abnorme dei compensi di riscossione). In primo grado la cartella è stata annullata per violazione del beneficio della preventiva escussione della società scissa. In appello l'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza senza notificare l'appello all'agente della riscossione (Equitalia Sud / poi Agenzia delle entrate-Riscossione), che pure aveva partecipato al giudizio di primo grado; la Commissione regionale ha rigettato l'appello ritenendo formatosi il giudicato sulle questioni relative ai vizi propri per omessa impugnazione da parte dell'agente della riscossione. In Cassazione si è discusso se l'omessa evocazione dell'agente della riscossione in appello, nonostante la sua partecipazione al primo grado, determinasse nullità del giudizio per mancata integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c. (litisconsorzio necessario processuale) e connessa violazione delle norme processuali e tributarie invocate.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili alcuni ricorsi incidentali per consumazione del potere d'impugnazione; ha accolto il secondo motivo del ricorso principale (Agenzia delle entrate) e il primo motivo del primo ricorso incidentale di Equitalia Sud (fatto proprio dall'Agenzia delle entrate-Riscossione), rilevando la violazione dell'obbligo di integrazione del contraddittorio in appello. Per tale motivo la Corte ha dichiarato la nullità del giudizio di secondo grado e della sentenza impugnata e ha disposto il rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione per nuovo esame (anche per le spese). I restanti motivi sono stati assorbiti. È stata altresì pronunciata la declaratoria sull'inammissibilità di taluni ricorsi incidentali e richiamata la possibilità di raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
L'articolo impone l'integrazione del contraddittorio in appello quando la decisione di primo grado è relativa a questioni inscindibili o dipendenti tra più partecipanti; la Corte ha ritenuto applicabile il principio al caso in cui l'agente della riscossione, pur partecipando al primo grado, non sia stato evocato in appello, determinando la nullità del giudizio di secondo grado
Richiamato in relazione alla disciplina del processo tributario e del contraddittorio: la violazione delle regole di partecipazione e notifica nell'impugnazione nel processo tributario può comportare nullità del procedimento di appello
art. 14 d.lgs. n. 472/1997 (recte d.lgs. n. 546/1992)
Citazione rettificata nel testo: la Corte ha considerato la corretta normativa del processo tributario (d.lgs. 546/1992) rispetto alle censure mosse, evidenziando errata applicazione/interpretazione di norme processuali e tributarie da parte del giudice di appello
Richiamati come riferimenti procedurali: artt. 327 e 334 concernono le nullità processuali e le loro conseguenze; in combinato con l'art. 331 sostengono che la mancata integrazione del contraddittorio in appello determina la nullità del procedimento
art. 23, comma 8-bis, d.l. n. 137/2020
Norma richiamata limitatamente alla modalità di svolgimento della udienza pubblica (procedure a distanza) in cui si è svolta la camera di consiglio; non incide sul merito, ma sul rito
Principio della consumazione del potere d'impugnazione (giurisprudenza: ex Cass. n. 25437/2020)
Secondo la giurisprudenza, se la stessa parte propone più ricorsi per cassazione avverso la stessa decisione, vale il primo notificato a meno che non sia dichiarato inammissibile o improcedibile; la Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi incidentali successivi per questo principio
Giurisprudenza di riferimento (Cass. n. 26433/2017)
Questa pronuncia è stata richiamata per affermare l'obbligo di integrazione del contraddittorio in appello anche nel cosiddetto litisconsorzio necessario processuale quando le cause sono inscindibili o dipendenti tra loro
Massime di principio
- Se una parte (es. agente della riscossione) ha partecipato al giudizio di primo grado, chi impugna in appello deve notificare l'impugnazione anche a quella parte quando le questioni fra i partecipanti sono inscindibili o dipendenti: l'omessa evocazione può determinare la nullità dell'intero giudizio di secondo grado per violazione dell'art. 331 c.p.c.
- Nel processo di cassazione la presentazione di più ricorsi dalla stessa parte contro la medesima decisione esaurisce il potere di impugnazione col primo atto utile: il ricorso notificato successivamente è, di norma, inammissibile salvo i casi previsti dalla giurisprudenza
- Quando la sentenza di primo grado decide insieme questioni "di merito" (esistenza del credito) e questioni "di forma" o vizi propri della cartella, la loro inscindibilità può imporre l'integrazione del contraddittorio in appello per evitare giudicati contrastanti
- In cause tributarie che coinvolgono soggetti diversi (ente impositore, agente della riscossione, contribuente beneficiario di operazioni societarie) è fondamentale valutare attentamente chi debba essere chiamato in giudizio in ogni grado per non incorrere in nullità processuali
- La declaratoria di nullità del giudizio di appello comporta normalmente il rinvio alla stessa Commissione tributaria regionale in diversa composizione per nuovo esame, con possibile rinnovazione delle questioni di fatto e diritto
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