Cassazione Civile, Sentenza n. 41493/2021 del 24/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Revocazione dell'ordinanza n. 7031/2019 con cui la Corte di Cassazione aveva rigettato il ricorso di De Caro relativo a domanda di indennizzo per la non ragionevole durata di un processo amministrativo, ritenendo che la riassunzione del processo di merito fosse avvenuta oltre il termine semestrale previsto dalla normativa previgente (con ordinanza regolatrice n. 168/2015). Il ricorrente contestava la data di trasmissione dell'ordinanza regolatrice alla Corte d'appello (sosteneva il 3 giugno 2015 anziché il 3 maggio 2015), deducendo che per un mero errore materiale la riassunzione era stata ritenuta tardiva
La decisione
Ricorso rigettato. La Cassazione ha ritenuto infondato il motivo di revocazione: la Cancelleria della Corte d'appello di Perugia ha comunicato che l'ordinanza della Cassazione era pervenuta il 15/1/2015, confermando che la riassunzione era effettivamente oltre il termine semestrale. La Corte ha inoltre precisato che l'inserimento del procedimento nel sistema informatico SICID non equivale alla data di ricezione del provvedimento. De Caro è stato condannato al rimborso delle spese legali in favore del Ministero (liquidate in euro 1.500,00 oltre spese anticipate) e si è dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02
Norme richiamate
Riferimento alla disciplina previgente relativa al termine semestrale per la riassunzione: il termine e l'eventuale periodo di sospensione feriale vanno valutati sulla base della data di effettiva ricezione del provvedimento regolatore della competenza
Ordinanza Corte di Cassazione n. 168/2015
Costituisce il provvedimento regolatore della competenza la cui data di ricezione da parte della Corte d'appello è determinante per il computo del termine semestrale per la riassunzione
Ordinanza Corte di Cassazione n. 7031/2019
Ordinanza impugnata che aveva rigettato il ricorso principale per tardività della riassunzione; oggetto della richiesta di revocazione
Art. 23, comma 8-bis, d.l. n. 137/2020 (conv. L. n. 176/2020)
Ha consentito di procedere senza richiesta di discussione orale; ha giustificato la decisione in camera di consiglio con conclusioni scritte del P.G.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 (come inserito dall'art. 1, comma 17, legge n. 228/2012)
Consente di dare atto dell'obbligo, se sussistente, del versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale
Massime di principio
- La data di ricezione materiale del provvedimento regolatore della competenza da parte del giudice destinatario è determinante per il computo dei termini di legge (es. il termine semestrale per la riassunzione): vince la prova documentale della Cancelleria della Corte ricevente
- L'inserimento del fascicolo o del provvedimento in un sistema informatico (es. SICID) non sostituisce né determina di per sé la data di ricezione utile ai fini del computo dei termini processuali
- Nelle richieste di revocazione per errori di datazione occorre fornire prova rigorosa e documentale della data effettiva di trasmissione/riconsegna; mere asserzioni del ricorrente sono insufficienti
- In sede di revocazione non sono riaperte questioni di diritto già pacifiche o non contestabili salvo che non emerga un errore palese e provato; l'onere probatorio grava sul richiedente la revocazione
- Il soccombente in un procedimento di revocazione può essere condannato alle spese e, ove previsto, all'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13 DPR 115/2002
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