Cassazione Civile, Sentenza n. 41497/2021 del 24/12/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Sassari che aveva confermato la condanna della PEFI ad arretrare un locale con finestra alla distanza di cinque metri dal confine. La ricorrente ha dedotto che, nel corso del giudizio di appello, era stata prodotta documentazione attestante un ampliamento in aderenza della camera da letto (pertanto l'intercapedine contestata sarebbe stata inglobata e la violazione delle distanze sarebbe venuta meno) e che la Corte d'Appello non ha valutato tale fatto sopravvenuto né la documentazione prodotta; censura inoltre la considerazione della Corte territoriale circa l'applicabilità dell'art. 8, comma 5-ter, L.R. Sardegna n.4/2009 relativamente alle volumetrie e alle distanze.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che la Corte d'Appello non abbia esaminato la documentazione formatasi nel corso del giudizio di appello e non abbia valutato se, alla luce della modifica fattuale documentata, la violazione delle distanze fosse venuta meno. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Cagliari in diversa composizione per un nuovo esame, comprensivo della valutazione dell'ammissibilità e dell'effetto del fatto sopravvenuto e della documentazione prodotta, con decisione anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
Legge regionale Sardegna 23.10.2009 n.4, art. 8, comma 5-ter
art. 8 comma 5-ter L.R. Sardegna n.4/2009
La norma riguarda incrementi volumetrici/regolazione delle volumetrie; la Corte territoriale era intervenuta sui limiti della potestà legislativa regionale ma la Cassazione sottolinea che la rilevanza centrale è procedurale e riguarda il fatto sopravvenuto; la giurisprudenza ricorda che le norme regionali non possono disciplinare la materia delle distanze ove riservata allo Stato
Richiamato in relazione alla funzione integrativa dei regolamenti locali rispetto alle norme codicistiche; la Corte territoriale aveva ritenuto che i regolamenti comunali siano applicabili d'ufficio dal giudice
Regolamento edilizio del Comune di Olbia, art. 41 (1988)
art. 41 regolamento edilizio 1988
Citato dalla ricorrente per sostenere che il regolamento consente costruzioni in aderenza; la Corte di merito non ha adeguatamente valutato tale norma alla luce della documentazione sopravvenuta
Nuovo regolamento edilizio del Comune di Olbia, art. 40 (approvato con delibera consiliare 9.4.2015)
art. 40 nuovo regolamento edilizio Olbia 2015
Analogamente invocato per ammettere la costruzione in aderenza; la sua rilevanza doveva essere valutata rispetto alla modifica fattuale documentata in appello
Codice di procedura civile, art. 345
Regola l'ammissione di nuovi documenti in appello: sono ammissibili se formatisi dopo il primo grado o se indispensabili per la decisione; la Cassazione ha ritenuto che la Corte d'Appello doveva verificare l'indispensabilità della documentazione formatasi in corso di causa
Codice di procedura civile, art. 360 n. 3 e n. 5
art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5
Fondamento dei motivi di cassazione: vizio di motivazione (n.3) e omesso esame di un fatto decisivo (n.5); la Corte ha accolto le doglianze in quanto il fatto sopravvenuto non è stato esaminato
Massime di principio
- Un fatto sopravvenuto formatosi durante il giudizio di appello può e deve essere esaminato dal giudice: se documentazione nuova è stata prodotta prima della rimessione al collegio, il giudice deve verificarne l'ammissibilità e l'indispensabilità ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
- La Corte di merito non può limitarsi ad applicare lo stato di fatto preesistente quando sia stata documentata una modifica costruttiva sopravvenuta; l'omesso esame di tale fatto decisivo può comportare la cassazione con rinvio.
- La produzione tardiva di documenti è ammessa se i documenti si sono formati dopo il primo grado o sono indispensabili per la decisione; è invece preclusa dopo la rimessione in decisione e in comparsa conclusionale salvo che la formazione sia successiva al primo grado.
- Se la Corte territoriale valuta norme regionali che incidono su distanze e volumetrie, occorre distinguere tra materia riservata allo Stato (distanze) e regolazione regionale delle volumetrie: tuttavia, qui la questione principale resta procedurale e fattuale (verifica dell'eliminazione della violazione).
- Non è possibile rinviare la questione al giudice dell'esecuzione quando il problema riguarda la sussistenza o meno del vizio originario, perché vigono i principi di intangibilità del giudicato e l'esigenza di un corretto esame nel merito del fatto sopravvenuto.
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