Cassazione Civile, Sentenza n. 41316/2021 del 23/12/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La controversia riguarda una cartella di pagamento emessa a carico della società scissa (anno d'imposta 2005) e notificata alla società beneficiaria della scissione, Edil C.M. Real Estate. La beneficiaria aveva impugnato la cartella anche per vizi propri (non conformità al modello ministeriale e conteggio anomalo dei compensi di riscossione) e la CTP l'aveva annullata per violazione del principio della preventiva escussione della società scissa. In appello l'Agenzia ha visto rigettato il proprio gravame perché l'agente della riscossione (Equitalia/Agenzia delle Entrate-Riscossione), pur avendo partecipato al primo grado, non era stato evocato in appello: il giudice d'appello ritenne formato il giudicato su alcune questioni per mancata impugnazione da parte dell'agente. In Cassazione sono state sollevate questioni di nullità del giudizio di secondo grado per omissione di litisconsorzio processuale, di corretta applicazione degli artt. di rito (tra cui art. 331 c.p.c.) e del principio di consumazione del potere d'impugnazione rispetto a più ricorsi notificati dalla stessa parte.
La decisione
La Corte respinge l'istanza di rinvio proposta dalla società beneficiaria; dichiara inammissibili il secondo ricorso incidentale di Equitalia Sud e un ricorso incidentale dell'Agenzia per il principio della consumazione del potere d'impugnazione; accoglie il secondo motivo del ricorso principale e il primo motivo del primo ricorso incidentale (riguardanti la violazione dell'obbligo di integrazione del contraddittorio in appello) e perciò dichiara la nullità del giudizio di secondo grado e della sentenza impugnata. La causa è rinviata alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione per nuovo esame, con assorbimento dei restanti motivi. Viene inoltre precisata la possibilità (se dovuta) del raddoppio del contributo unificato per la parte relativa a declaratoria di inammissibilità.
Norme richiamate
Obbligo di integrazione del contraddittorio in fase d'impugnazione quando l'appello non è proposto nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado e le questioni sono inscindibili o dipendenti; la mancata integrazione comporta la nullità del procedimento di secondo grado.
Riferito dalla Corte in combinato rispetto ad altre norme procedurali come presidio della regolarità del contraddittorio e delle nullità processuali.
Riferito come norma collegata alla disciplina del giudizio di appello e delle sue nullità in caso di vizio del contraddittorio.
Richiamato in relazione alle conseguenze processuali dell'impugnazione nelle controversie tributarie e alla necessità di corretta partecipazione delle parti in grado d'appello.
art. 14 d.lgs. n. 472/97 (recte art. 14 d.lgs. n. 546/92)
La Corte segnala un richiamo errato e corregge la fonte normativa riferendola al d.lgs. n. 546/92; la norma è stata evocata nel ragionamento sulle conseguenze processuali dell'impugnazione.
art. 23, comma 8-bis, del d.l. n. 137/20 conv. con l. n. 176/20
Richiamato esclusivamente quale norma che ha disciplinato la modalità della trattazione dell'udienza (modalità telematiche/straordinarie) in cui è stata discussa la causa.
Principio della consumazione del potere d'impugnazione (giurisprudenza, es. Cass. n. 25437/20)
Quando una stessa parte propone più ricorsi contro la stessa decisione senza che il successivo sia indicato come sostitutivo del precedente, è esaminabile solo il primo ricorso notificato: con il primo ricorso si esaurisce la facoltà di impugnare, salvo particolari eccezioni (es. dichiarazione di inammissibilità del primo).
Cass. n. 26433/17 (giurisprudenza citata)
Conferma la necessità di integrazione del contraddittorio in appello anche nel cosiddetto litisconsorzio necessario processuale quando le cause sono inscindibili o tra loro dipendenti, al fine di evitare giudicati contrastanti.
Massime di principio
- Se in primo grado ha partecipato l'agente della riscossione o altro soggetto rilevante, chi impugna in appello deve evocare anche quella parte quando le questioni sono inscindibili o dipendenti; altrimenti il giudizio d'appello è nullo.
- La mancata impugnazione da parte di un soggetto che era parte in primo grado non sempre produce automaticamente giudicato: occorre valutare se il contraddittorio in appello doveva essere integrato secondo art. 331 c.p.c.; in caso affermativo la sentenza di secondo grado è annullabile per nullità.
- Se una parte notifica più ricorsi per la stessa decisione, vale il principio di consumazione del potere d'impugnazione: è esaminabile il primo ricorso valido, salvo che sia stato dichiarato inammissibile o improcedibile.
- Questioni sostanziali (es. attribuzione della pretesa tributaria a società scisse vs. beneficiaria) restano aperte sul merito dopo la regolarizzazione del contraddittorio: la Cassazione può disporre il rinvio per nuovo esame in diversa composizione della commissione territoriale.
- In presenza di procedimenti concorsuali o successivi eventi (es. esclusione dei crediti in fallimento) la parte interessata deve tempestivamente dedurre tali fatti e, se necessario, chiedere la riapertura o il rinvio del giudizio affinché tali elementi vengano valutati dalla commissione competente.
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