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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 41381/2021 del 23/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

impugnazione del decreto di devoluzione allo Stato per mancato versamento del prezzo da parte dell'amministrazione tenuta, con domanda di revoca del decreto e richiesta di reintegro dei termini per esercitare il diritto di riscatto. La ricorrente deduceva inoltre che il decreto non le era stato notificato e che conteneva un errore nell'indicazione del prezzo di devoluzione e nell'indicazione dell'ente obbligato al versamento (Demanio vs Agenzia delle Entrate). Si censurava altresì il decorso del termine per esercitare il riscatto, che la ricorrente riteneva dovesse decorrere da una specifica notifica o da una conoscenza legale tipica e non da una conoscenza puramente accidentale.

La decisione

la Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che molti dei motivi non fossero ammissibili per essere stati sollevati al di fuori della fase sommaria di opposizione, ha condiviso la valutazione del Tribunale secondo cui la ricorrente aveva avuto conoscenza legale della procedura con la comparsa del maggio 2009 e che la richiesta di rimessione in termini era tardiva rispetto al termine perentorio. Quanto all'errore sul prezzo e sull'indicazione del soggetto obbligato, la Corte ha concluso che tali censure non erano state tempestivamente mosse e risultavano in ogni caso ininfluenti rispetto al decreto pretorile che riportava la corretta quantificazione; inoltre le questioni di merito non erano assunte nella fase sommaria e quindi inammissibili nella fase di pieno merito. Pur rilevando una possibile nullità formale nella notifica alle amministrazioni (avendo notificato all'Avvocatura distrettuale invece che all'Avvocatura generale), la Corte non ha disposto rinnovo per ragioni di economia processuale e di ragionevole durata del processo, essendo comunque i motivi principali infondati o inammissibili.

Norme richiamate

  • art. 599 cod. proc. civ.

    richiama l'obbligo di comunicazione/avviso spettante alla comproprietaria; la Corte constata che la comunicazione non risulta effettuata ma rileva che la ricorrente ha avuto conoscenza legale della procedura con la comparsa e quindi il mancato avviso non ha determinato riapertura dei termini

  • art. 617 cod. proc. civ.

    norma relativa ai termini per dedurre errori aritmetici o di calcolo: la Corte osserva che l'erronea indicazione del prezzo era questione meramente aritmetica e che non è stata opposta nei termini previsti dall'art. 617, con conseguente preclusione

  • art. 366, n. 6, cod. proc. civ.

    richiama i limiti di ammissibilità dei motivi di cassazione e la necessità di qualificare correttamente l'opposizione; la Corte utilizza la norma per mostrare che la ricorrente non ha coltivato davanti al Tribunale taluni motivi e che la domanda era incentrata sul 'quomodo' dell'esecuzione

  • artt. 175 e 127 cod. proc. civ.

    principio della ragionevole durata del processo e dovere del giudice di evitare formalità superflue ed eccessivi adempimenti; la Corte lo invoca per non disporre rinnovo di notifiche formali in presenza di motivi inammissibili

  • art. 90 d.P.R. n. 602/1973

    norma richiamata dalla ricorrente in tema di decorrenza del termine per l'esercizio del riscatto; la Corte rileva che la questione relativa all'avvio del termine non è stata oggi esaminata favorevolmente alla ricorrente, essendo la conoscenza legale ritenuta sufficiente

  • art. 87 d.P.R. n. 602/1973

    richiamata in relazione all'indicazione del soggetto tenuto al versamento; la Corte ritiene che le censure su soggetto obbligato e prezzo non siano state tempestivamente dedotte e non incidano sulla validità del decreto pretorile

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    norma richiamata nel dispositivo con riferimento al contributo unificato da versare a seguito del dispositivo della Corte

Massime di principio

  • In opposizioni esecutive successive all'inizio dell'esecuzione è essenziale sollevare nella fase sommaria (procedura davanti al giudice dell'esecuzione) tutti i motivi che si intendono sostenere, pena l'inammissibilità di detti motivi in fasi successive
  • La decorrenza del termine per esercitare il diritto di riscatto può dipendere dalla notifica formale o dalla conoscenza legale della procedura: se la parte ha avuto conoscenza legale significativa (ad es. con comparsa nel procedimento) il giudice può ritenere precluso il successivo esercizio tardivo del riscatto
  • Gli errori di quantificazione del prezzo o di indicazione del soggetto obbligato vanno tempestivamente denunciati nei termini processuali previsti (ad es. rimedi tipici per errori aritmetici) altrimenti perdono rilevanza processuale
  • Errori formali nelle notifiche alle pubbliche amministrazioni (es. indirizzo all'Avvocatura distrettuale anziché all'Avvocatura generale) possono essere causa di nullità, ma il giudice può non disporre rinnovo se la questione è comunque inammissibile o il provvedimento di merito non ne risente, tenendo conto del principio della ragionevole durata del processo
  • Occorre qualificare correttamente la domanda di opposizione (contestare il 'titolo' dell'esecuzione ovvero il 'come' essa è eseguita). Contestazioni sul modo di esecuzione riguardano la forma e la tempestività degli atti e non il diritto del creditore ad eseguire

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