Cassazione Civile, Ordinanza n. 17350/2026 del 01/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ex soci)
La controversia
Un creditore, munito di titolo esecutivo ottenuto contro una società a responsabilità limitata, aveva notificato precetto alla società e poi, appresa la cancellazione della stessa dal registro delle imprese, anche agli ex soci ai sensi dell'art. 2495 c.c. Gli ex soci avevano proposto opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., sostenendo di non aver ricevuto alcuna somma in sede di bilancio finale di liquidazione e quindi di non essere tenuti nei limiti della successione ex lege. Il creditore, costituitosi, aveva chiesto il rigetto dell'opposizione e aveva formulato domanda riconvenzionale di accertamento della responsabilità degli ex soci e del liquidatore per violazione dei doveri di liquidazione e per condotte dolose o colpose che avrebbero impedito il soddisfacimento del credito. In primo grado l'opposizione era stata accolta e la riconvenzionale respinta; la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo non provata l'attribuzione di somme o beni ai soci e non adeguatamente allegati/provati i presupposti della responsabilità del liquidatore. In cassazione il creditore ha proposto sette motivi: (1) erronea estromissione di documenti penali ritenuti decisivi e violazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c.; (2) errata ripartizione dell'onere della prova nell'opposizione all'esecuzione e nell'applicazione dell'art. 2495 c.c.; (3) nullità della sentenza per travisamento della prova e motivazione apparente; (4) violazione delle norme sul bilancio e sull'asserita falsità/irregolarità contabile; (5) errata disciplina della responsabilità degli amministratori e dell'onere probatorio; (6) violazione della disciplina della responsabilità del liquidatore verso i creditori sociali e del riparto dell'onere della prova; (7) erroneo diniego della compensazione delle spese di lite ex art. 92 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di specifica dimostrazione della decisività dei documenti asseritamente non ammessi; ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che, quando il creditore agisce contro l'ex socio, grava su di lui la prova della successione ex lege, cioè della percezione di somme di liquidazione o beni; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché tendeva a sollecitare un nuovo apprezzamento del merito e non denunciava un vero travisamento percettivo; ha ritenuto inammissibili o comunque infondati i motivi dal quarto al sesto, osservando che la Corte territoriale aveva correttamente ricondotto la responsabilità del liquidatore nell'alveo aquiliano e aveva evidenziato la mancanza di allegazioni e prove sul danno-conseguenza e sul nesso causale; ha dichiarato inammissibile anche il settimo motivo, perché la compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito. Non è stata posta liquidazione delle spese per la mancata difesa degli intimati; è stato inoltre dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come base dell'ordinanza di primo grado resa nel rito sommario.
la percezione di somme o beni in sede di liquidazione è condizione per la successione ex lege dell'ex socio e, se si agisce contro di lui, integra un presupposto dell'azione da provare a cura del creditore; la responsabilità verso i creditori sociali del liquidatore è inquadrata in termini aquiliani.
indica il rimedio utilizzato dagli ex soci per contestare il precetto e negare la propria obbligazione esecutiva.
richiamato nel motivo sul titolo esecutivo e sulla sua efficacia verso i successori.
l'onere di provare i fatti costitutivi dell'azione esecutiva e risarcitoria grava sul creditore che agisce, non sull'opponente, quando la domanda postula la successione ex lege o la responsabilità del liquidatore.
la parte che invoca la tardiva produzione documentale deve allegarne la decisività; in difetto il motivo è inammissibile.
richiamato nelle doglianze sul travisamento della prova e sull'asserito difetto di corretta applicazione della legge.
richiamato a sostegno del vizio di valutazione del materiale istruttorio, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché volta al riesame del merito.
richiamato a sostegno della contestazione del libero apprezzamento delle prove; la Corte ha escluso che vi fosse un vero travisamento percettivo.
art. 111 Cost.
richiamato per dedotto difetto di motivazione, ma la motivazione della sentenza di merito è stata ritenuta esistente e non apparente.
richiamato per contestare la regolarità/veridicità del bilancio di liquidazione, ma senza incidere sul punto decisivo dell'onere di allegazione e prova del danno e del nesso causale.
richiamato dal ricorrente per prospettare la rilevanza penale di asserite falsità di bilancio, ma la censura è stata reputata non decisiva ai fini del giudizio civile.
richiamato per analogia sulla responsabilità degli amministratori, ma ritenuto non risolutivo rispetto alla specifica responsabilità del liquidatore verso i creditori sociali.
invocato nella domanda riconvenzionale per la responsabilità del liquidatore per violazione dei doveri di gestione della liquidazione.
la compensazione delle spese è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e non è un diritto della parte.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
è stato dato atto del presupposto per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro del contributo unificato dovuto.
evocato per distinguere il travisamento della prova dal rimedio revocatorio per errore di fatto.
Massime di principio
- Nell'azione esecutiva contro l'ex socio di una società cancellata, la percezione di somme o beni dal bilancio finale di liquidazione non è un mero limite quantitativo della responsabilità, ma un fatto costitutivo della legittimazione/interesse ad agire: se contestato, deve essere allegato e provato dal creditore procedente.
- La responsabilità del liquidatore verso il creditore sociale ha natura aquiliana; il creditore deve dedurre in modo specifico il credito insoddisfatto, la condotta concretamente lesiva, il danno-conseguenza e il nesso causale tra la condotta e l'insoddisfacimento.
- Le irregolarità contabili o l'asserita inattendibilità del bilancio non bastano, da sole, a fondare la responsabilità del liquidatore se non sono collegate a una specifica lesione del credito e a un nesso causale dimostrato.
- In cassazione non è ammissibile una censura che si risolva nella richiesta di una nuova valutazione del compendio probatorio; il travisamento rilevante è solo quello che attiene a una svista percettiva sul contenuto oggettivo della prova, non la mera diversa lettura delle risultanze.
- La produzione tardiva di documenti in appello è censurabile solo se la parte indica specificamente la decisività del documento rispetto alla decisione impugnata.
- La compensazione delle spese processuali non costituisce un diritto della parte soccombente ed è sottratta al sindacato di legittimità quando il giudice di merito eserciti correttamente il proprio potere discrezionale.
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