Cassazione Penale, Sentenza n. 28535/2024 del 16/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'opposizione avverso la confisca del dipinto "Ritratto di ragazza con frangetta" ritenuto contraffatto e sequestrato come corpo del reato: il ricorrente denunciava vizio di motivazione e mancata assunzione di prova decisiva, lamentando che non fosse stata disposta una perizia nel contraddittorio per accertare la falsità dell'opera; contestava inoltre la qualificazione negativa della sua posizione (non terzietà) nonostante l'archiviazione del procedimento a suo carico per assenza dell'elemento soggettivo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la confisca ex art. 178 comma 4 d.lgs. 42/2004, pur essendo obbligatoria, richieda l'accertamento incidentale della falsità dell'opera ma tale accertamento può essere soddisfatto tramite valutazione argomentata dei pareri tecnici prodotti nel contraddittorio cartolare; non è sempre necessaria una nuova perizia contraddittoria se il giudice dispone supplementi e valuta criticamente i pareri (qui ha utilizzato il consulente del P.M., esperto del MIBAC, che ha ritenuto l'opera falsa). Sulla terzietà, la Corte ha confermato che l'Occhipinti non ha provato la provenienza ereditaria né il possesso di documentazione che giustificasse la qualifica di persona estranea al reato. Condanna del ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 667 comma 4 cod. proc. pen.
Norma procedurale che disciplina l'opposizione agli atti del giudice dell'esecuzione; qui utilizzata per qualificare il rimedio esperito contro l'ordinanza impugnata.
art. 178 comma 4 d.lgs. n. 42/2004 (tutela delle opere d'arte)
La confisca prevista è considerata obbligatoria 'sempre' ma, non essendo riferita a beni intrinsecamente criminosi, richiede l'accertamento incidentale della falsità dell'opera anche in assenza di condanna.
art. 178 comma 1 lett. b) d.lgs. n. 42/2004
Riferimento al delitto relativo alle opere contraffatte, contestato nell'indagine e rilevante per l'accertamento incidentale richiesto ai fini della confisca.
Norma sul riciclaggio/mercato dei proventi del reato citata tra i reati per cui l'opera è stata considerata corpo del reato nell'indagine originaria.
Confisca obbligatoria prevista per beni intrinsecamente criminali; la Corte distingue questa ipotesi dalla confisca di cui all'art. 178 d.lgs. 42/2004, sottolineando che quest'ultima richiede comunque accertamento incidentale della falsità.
art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti e formalità della motivazione del ricorso per cassazione: il ricorso è stato dedotto nei limiti richiesti da tale disposizione.
Sez. 3, n. 30687 del 04/05/2021 (Andreoli)
Giurisprudenza richiamata che afferma la non assimilabilità della confisca ex art. 178 d.lgs. 42/2004 alla confisca ex art. 240 comma 2 cod. pen. e la necessità di accertamento incidentale della falsità.
Sez. 3, n. 22038 del 12/02/2003 (Pludwinski)
Pronuncia storica richiamata come confronto sulla configurazione della confisca per opere d'arte; la sentenza citata assumeva diversa impostazione ma qui la Corte distingue i due casi.
Massime di principio
- La confisca di opere ritenute contraffatte ai sensi dell'art. 178 d.lgs. 42/2004, pur essendo obbligatoria, richiede un accertamento incidentale della falsità dell'opera anche in assenza di condanna; tale accertamento può fondarsi su valutazioni tecniche argomentate contenute negli atti.
- Non sempre è necessaria una nuova perizia nel contraddittorio: il giudice può richiedere supplementi, confrontare i pareri degli esperti e avvalersi di un consulente del P.M.; rileva la qualità, l'attendibilità e la motivazione delle conclusioni tecniche.
- Per ottenere la qualifica di 'persona estranea al reato' e sottrarsi alla confisca occorre provare la provenienza lecita del bene (es. documentazione ereditaria, attestato di libera circolazione); l'onere della prova grava su chi afferma la terzietà.
- Le valutazioni di fatto e di merito sui punti tecnici (autenticità, valutazioni degli esperti) sono incensurabili in Cassazione salvo vizio logico-giuridico nella motivazione: per impugnare con successo bisogna dimostrare insufficienza o contraddittorietà delle argomentazioni del giudice.
- In casi simili la difesa dovrebbe produrre tempestivamente documentazione di provenienza e, se ritiene necessaria una perizia contraddittoria, motivare specificamente la necessità della prova tecnica rispetto agli elementi già presenti nel fascicolo.
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