Cassazione Civile, Ordinanza n. 27263/2025 del 12/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da un giudizio tributario nel quale la Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente. L’Agenzia delle Entrate propose appello, ma la Commissione tributaria regionale dichiarò inammissibile il gravame ritenendo che l’atto di appello non indicasse le statuizioni da riformare e non contenesse una parte argomentativa idonea a contestare il percorso logico-giuridico della sentenza di primo grado. In cassazione l’Ufficio denunciò violazione e falsa applicazione dell’art. 53 del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., sostenendo che nell’appello erano invece chiaramente specificati i motivi di dissenso rispetto alla decisione di primo grado e che la CTR aveva erroneamente qualificato il gravame come inammissibile. La società contribuente resistette con controricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso. Ha affermato che, nel processo tributario, l’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi ricorre solo quando manchi o sia assolutamente incerto il contenuto delle doglianze; al contrario, la specificità può ricavarsi anche implicitamente dall’atto nel suo complesso, purché risulti in modo inequivoco la volontà di contestare la decisione di primo grado. Richiamando la giurisprudenza di legittimità e interpretando restrittivamente l’art. 53 d.lgs. n. 546/1992, ha quindi cassato la sentenza della CTR e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, affinché esamini nel merito i motivi di appello dell’Ufficio e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Nel processo tributario l’inammissibilità dell’appello per difetto di motivi specifici va verificata in modo restrittivo: è sufficiente che dall’atto emerga, anche implicitamente e nel suo complesso, una chiara volontà di contestare la decisione di primo grado.
L’impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati, con una parte argomentativa che confuti le ragioni della decisione impugnata, senza formule sacramentali né necessità di un progetto alternativo di sentenza.
Il giudizio di appello conserva natura di revisio prioris instantiae e richiede specificità delle censure, ma non l’adozione di schemi formali rigidi o di un modello decisionale alternativo.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il motivo di ricorso è stato prospettato come vizio processuale per erronea declaratoria di inammissibilità dell’appello tributario.
L’art. 53 d.lgs. n. 546/1992, in quanto disposizione eccezionale che limita l’accesso alla giustizia, deve essere interpretato restrittivamente.
Massime di principio
- Nel processo tributario l’appello è inammissibile per difetto di specificità solo se i motivi mancano del tutto o sono assolutamente incerti; la sinteticità dell’atto non comporta di per sé inammissibilità quando la censura alla sentenza sia comunque inequivoca.
- La specificità dei motivi di impugnazione può essere desunta dall’atto nel suo complesso, comprese premesse, parte espositiva e conclusioni, senza richiedere formule sacramentali.
- L’art. 53 del d.lgs. n. 546/1992 va interpretato restrittivamente, perché introduce una preclusione all’accesso al giudizio di secondo grado; pertanto, ove emerga la volontà di contestare la decisione di primo grado, il giudice deve esaminare il merito dell’impugnazione.
- Nel giudizio di appello non è necessario che l’appellante rediga un progetto alternativo di decisione, essendo sufficiente una parte argomentativa che contrasti in modo chiaro le ragioni poste a base della sentenza impugnata.
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