Cassazione Civile, Ordinanza n. 30637/2024 del 28/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una società, titolare di un'area di cantiere, che chiedeva la condanna di un comune al risarcimento dei danni asseritamente subiti per la lunga permanenza nel proprio spazio di un motopeschereccio di proprietà comunale. La società aveva prospettato, in primo grado e in appello, una responsabilità precontrattuale dell'amministrazione per la mancata conclusione di un accordo relativo ai lavori di trasformazione e ripristino dell'imbarcazione; in subordine aveva chiesto la riqualificazione dei fatti in termini di responsabilità extracontrattuale atipica ex art. 2043 c.c. o di responsabilità da cosa in custodia ex art. 2051 c.c., oltre alla condanna al pagamento degli oneri di sosta. La corte d'appello aveva rigettato la pretesa ritenendo che il comune non avesse mai intrattenuto rapporti con la società, che tutte le interlocuzioni fossero state curate in via esclusiva da un terzo già incaricato della custodia del natante dalla precedente proprietaria, e che mancassero i presupposti tanto della responsabilità precontrattuale quanto di quella aquiliana o custodiale. Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 1173, 2043 e 2051 c.c., lamentando che la corte territoriale avesse trascurato l'inerzia del comune dopo i ripetuti solleciti e diffide e che avesse erroneamente escluso la responsabilità per i costi di sosta, ritenendo infondatamente già decisa anche tale domanda dal primo giudice.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure, pur formalmente formulate come violazioni di legge, mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e dei fatti di causa, cioè una rilettura del merito non consentita in sede di legittimità. La Corte ha valorizzato il duplice accertamento di merito secondo cui non vi era stato alcun rapporto diretto tra la società e il comune, né alcuna concreta assunzione della custodia dell'imbarcazione da parte dell'ente, sicché non potevano ravvisarsi né responsabilità precontrattuale né responsabilità ex art. 2043 c.c. o ex art. 2051 c.c. In conseguenza dell'inammissibilità, la ricorrente è stata condannata alle spese in favore di ciascuna parte resistente, al risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato solo come norma asseritamente violata; la Corte non ravvisa nel caso un titolo idoneo a fondare una responsabilità contrattuale o precontrattuale del comune sulla base dei fatti accertati
la responsabilità aquiliana è esclusa perché i giudici di merito hanno accertato l'assenza di un rapporto diretto e di dolo o colpa imputabili al comune
la responsabilità da cosa in custodia è esclusa perché il comune non ha mai assunto in concreto la custodia dell'imbarcazione, rimasta sotto il controllo di altro soggetto
invocato come parametro del vizio di violazione di legge, ma le censure sono state ritenute in realtà dirette a contestare il merito della ricostruzione fattuale
richiamato per la proposta di definizione accelerata e per la conformità della decisione alla proposta comunicata alle parti
applicato per la condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria nei confronti della ricorrente
applicato per la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002.
richiamato per il presupposto dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione dei fatti e delle prove: il controllo di legittimità riguarda la correttezza giuridica e la coerenza logica della motivazione, non il riesame del merito.
- La responsabilità precontrattuale presuppone un concreto rapporto di trattativa o comunque un contatto qualificato imputabile alla parte convenuta; se dai fatti accertati risulta che le interlocuzioni sono state tenute esclusivamente da un terzo e non dall'ente convenuto, la domanda risarcitoria non può essere accolta.
- La responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. richiede la prova di una condotta dolosa o colposa causalmente efficiente nella produzione del danno; l'assenza di un comportamento direttamente riferibile al convenuto esclude il fondamento della pretesa.
- La responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. richiede che il convenuto abbia effettivamente il potere di governo e controllo sulla cosa dannosa; se la cosa è rimasta sotto il controllo di altro soggetto, manca il presupposto della custodia.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per censure meramente fattuali o assertive, la soccombenza può comportare la condanna alle spese e, ricorrendone i presupposti, anche la condanna per lite temeraria e l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
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