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Parere

Parere n. 116/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica con istanza sospensiva proposto con presentazione diretta ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dal signor -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno per l´annullamento del provvedimento emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di -OMISSIS-di prot. n.473344 notificato in data 5 dicembre 2024, di revoca del nulla osta per lavoro subordinato P-NA/L/Q/2022/100330 rilasciatogli in data 8 agosto 2022.

Giustizia amministrativa202500342

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura.

Esito

INAMMISSIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, deducendo genericamente violazione degli artt. 24 e 111 Cost., del principio di legalità e dell’art. 1 della legge n. 689/1981, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione e istruttoria e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Dalla relazione ministeriale è emerso che, dopo il rilascio del nulla osta, non erano stati presentati diversi documenti prescritti dalla normativa e che né il datore di lavoro né il lavoratore si erano presentati, benché convocati, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno. La Prefettura ha quindi avviato il procedimento di revoca ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990, assegnando un termine per controdedurre, senza ricevere osservazioni, e ha successivamente adottato il provvedimento impugnato. La questione riguardava sia l’ammissibilità del ricorso, in ragione della genericità dei motivi, sia la legittimità sostanziale e procedimentale della revoca ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. n. 286/1998.

Il parere

La Sezione ha ritenuto il ricorso inammissibile perché non conteneva censure specifiche contro le ragioni poste a fondamento della revoca, limitandosi a richiamare genericamente violazioni di legge, difetto di motivazione e difetto di istruttoria. In ogni caso, lo ha ritenuto infondato nel merito. L’art. 22, commi 5, 5.01, 5-ter e 5-quater, del d.lgs. n. 286/1998 consente o impone la revoca del nulla osta quando ricorrano gli elementi ostativi previsti dalla legge o quando il contratto di soggiorno non sia trasmesso nei termini, salvo cause di forza maggiore o comunque non imputabili al lavoratore. La Sezione ha ritenuto legittima l’istruttoria, considerata la mancata presentazione della documentazione richiesta, la mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno e l’assenza di controdeduzioni dopo la comunicazione di avvio del procedimento. Ha inoltre rilevato che l’amministrazione aveva assicurato le garanzie partecipative.

Osservazioni

Genericità dei motivi di ricorso

Il ricorso non individua specificamente i vizi del provvedimento impugnato né si confronta con le ragioni concrete della revoca; le generiche deduzioni di violazione di legge, difetto di motivazione, difetto di istruttoria e travisamento determinano l’inammissibilità del gravame.

Legittimità sostanziale della revoca

La revoca del nulla osta è stata ritenuta comunque legittima alla luce dell’art. 22 del d.lgs. n. 286/1998, considerata la mancata produzione di documenti prescritti e la mancata trasmissione o sottoscrizione del contratto di soggiorno, in assenza di cause di forza maggiore o di circostanze non imputabili al lavoratore.

Garanzie procedimentali

La Prefettura ha comunicato l’avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990, assegnando un termine per la presentazione di osservazioni. L’assenza di controdeduzioni non ha impedito l’adozione della revoca.

Norme richiamate

  • art. 11 d.P.R. n. 1199/1971

    Disciplina la presentazione diretta del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

  • art. 22, comma 2, d.lgs. n. 286/1998

    Prevede prescrizioni e documentazione necessarie nell’ambito della procedura per il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato.

  • art. 22, commi 5, 5.01, 5-ter e 5-quater, d.lgs. n. 286/1998

    Il nulla osta al lavoro è, altresì, rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è revocato se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis, sottoscritto con le modalità di cui al comma 6, non sia trasmesso allo sportello unico per l'immigrazione nel termine di cui al medesimo comma, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore o comunque non imputabili al lavoratore.

    La Sezione richiama la disciplina del rilascio e della revoca del nulla osta, ritenendo che l’accertamento degli elementi ostativi e la mancata trasmissione del contratto di soggiorno possano giustificare la revoca, salvo cause di forza maggiore o non imputabili al lavoratore.

  • artt. 7 e 8, legge n. 241/1990

    Impongono la comunicazione di avvio del procedimento e consentono agli interessati di presentare osservazioni; la Sezione ha ritenuto rispettate tali garanzie.

  • art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998

    La relazione ministeriale richiama la disciplina del permesso di soggiorno per attesa occupazione, ritenendone presupposta la previa instaurazione del rapporto di lavoro o una mancata instaurazione dovuta a forza maggiore, circostanze non ravvisate nel caso concreto.

  • artt. 24 e 111 Cost.

    Richiamati dal ricorrente, senza che il parere ravvisi una loro violazione.

  • art. 1, legge n. 689/1981

    Richiamato dal ricorrente in relazione al principio di legalità, senza che il parere ravvisi una violazione.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario, la mera indicazione generica di violazione di legge, difetto di motivazione, difetto di istruttoria o travisamento non è sufficiente: il ricorrente deve confrontarsi specificamente con le ragioni poste a fondamento dell’atto impugnato, a pena di inammissibilità.
  • La revoca del nulla osta al lavoro subordinato è legittima quando, dopo il rilascio, emergano la mancata produzione di documenti prescritti dalla normativa o la mancata trasmissione del contratto di soggiorno nei termini previsti, salvo che il ritardo o l’omissione dipendano da forza maggiore o da cause comunque non imputabili al lavoratore.
  • La comunicazione di avvio del procedimento e l’assegnazione di un termine per presentare controdeduzioni soddisfano le garanzie partecipative quando l’interessato, pur ritualmente convocato, non presenti osservazioni.

Revoca del nulla osta al lavoro subordinato

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un lavoratore straniero contro il Ministero dell’interno, per l’annullamento della revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura.

Premesse e svolgimento del procedimento

Il nulla osta era stato rilasciato l’8 agosto 2022. In seguito, l’amministrazione ha rilevato la mancata presentazione di una serie di documenti, tra cui il passaporto del lavoratore, il documento del datore di lavoro, la documentazione relativa all’ospitalità e all’idoneità dell’alloggio, l’asseverazione concernente il contratto collettivo e la capacità economica del datore di lavoro, nonché la documentazione attestante la verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale.

Le parti interessate, benché convocate presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione, non si sono presentate per la sottoscrizione del contratto di soggiorno. La Prefettura ha comunicato l’avvio del procedimento di revoca l’11 novembre 2024, assegnando dieci giorni per la presentazione di controdeduzioni. Non essendo pervenute osservazioni, il 5 dicembre 2024 è stato adottato il provvedimento di revoca.

Motivi dedotti dal ricorrente

Il ricorrente ha dedotto genericamente la violazione degli artt. 24 e 111 della Costituzione, del principio di legalità e dell’art. 1 della legge n. 689/1981, nonché l’eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento dei presupposti e difetto di istruttoria.

Poiché il ricorso era corredato da istanza cautelare, la Sezione aveva inizialmente esaminato soltanto la domanda di sospensione, rigettandola per assenza del necessario fumus boni iuris, e aveva disposto l’acquisizione della relazione ministeriale.

Disciplina applicabile

La Sezione ha richiamato l’art. 22 del d.lgs. n. 286/1998. In particolare, il comma 5 subordina il rilascio del nulla osta al rispetto delle prescrizioni normative e contrattuali; il comma 5-ter prevede il rifiuto o la revoca del nulla osta quando ricorrano le condizioni previste dalla legge, inclusa la mancata trasmissione del contratto di soggiorno nei termini, salvo cause di forza maggiore o comunque non imputabili al lavoratore; il comma 5-quater collega al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi la revoca del nulla osta e degli atti conseguenti.

La relazione ministeriale ha inoltre richiamato l’art. 22, comma 11, del d.lgs. n. 286/1998 in tema di permesso di soggiorno per attesa occupazione, ritenendo non sussistenti nel caso concreto i relativi presupposti.

Valutazioni della Sezione

In via pregiudiziale, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Secondo la Sezione, le censure non erano specificamente rivolte contro le ragioni concrete della revoca, ma si limitavano a enunciare in modo generico ipotesi di violazione di legge e di eccesso di potere.

In ogni caso, il ricorso è stato ritenuto infondato nel merito. L’istruttoria amministrativa è stata considerata conforme alla disciplina applicabile, in ragione della documentazione mancante, della mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno e dell’assenza di controdeduzioni degli interessati.

La Sezione ha inoltre ritenuto rispettate le garanzie partecipative previste dagli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990, poiché gli interessati erano stati convocati e avevano ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento con la possibilità di presentare osservazioni.

Conclusione

Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso sia inammissibile e, comunque, infondato. È stato disposto l’oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati idonei a identificare il ricorrente, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrerePartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaTutela cautelare

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