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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14567/2023 del 25/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (notaio)

La controversia

L'acquirente di alcuni immobili ha chiesto l'accertamento della responsabilità professionale del notaio che aveva rogato l'atto di vendita, sostenendo che il professionista avesse omesso di verificare la regolarità edilizio-urbanistica dei beni e di informare le parti dell'assenza del certificato di agibilità. In cassazione ha dedotto, con due motivi, la violazione delle norme sulla diligenza professionale e sugli obblighi del notaio: con il primo ha censurato la decisione di merito che aveva escluso la responsabilità, affermando che il notaio avrebbe dovuto accertare la veridicità delle dichiarazioni del venditore sulla conformità urbanistica e che dagli atti preliminari emergevano elementi contrari; con il secondo ha contestato la prova ritenuta sufficiente dalla corte territoriale per ritenere adempiuto l'obbligo informativo sull'assenza dell'agibilità, sostenendo che tale esonero richiederebbe una clausola contrattuale espressa e non una prova testimoniale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo che la corte di merito avesse svolto un accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità circa l'impossibilità per il notaio, usando la normale diligenza professionale, di percepire la falsità della dichiarazione urbanistica del venditore; ha inoltre rilevato la genericità della censura fondata su documenti non adeguatamente riportati o localizzati. Il secondo motivo è stato dichiarato in parte inammissibile, nella parte in cui mirava a una nuova valutazione delle prove, e in parte infondato, perché la clausola negoziale specifica è necessaria per esonerare il notaio dallo svolgimento di indagini ulteriori e di attività preparatorie o successive volte a garantire serietà e certezza dell'atto, non per provare l'adempimento degli obblighi informativi. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È richiamato come parametro di deduzione della violazione di legge, ma le censure sono state reputate, in gran parte, dirette a sollecitare un riesame del fatto e delle prove, quindi inammissibili in cassazione.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È richiamato per escludere che fossero state denunciate anomalie motivazionali idonee a rendere sindacabile l'accertamento di fatto della corte territoriale.

  • art. 2236 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in tema di responsabilità professionale del notaio, ma non ha determinato un diverso esito, poiché il giudizio di merito sull'assenza di colpa è stato confermato.

  • art. 1176 c.c.

    Richiamato dal ricorrente come parametro della diligenza professionale del notaio; la Corte ha ritenuto che la valutazione della sua concreta osservanza spettasse al giudice di merito.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato dal ricorrente; la Corte non ne ha tratto un principio autonomo, limitandosi a confermare la valutazione di merito sull'adempimento del professionista.

  • art. 2104 c.c.

    Richiamato dal ricorrente, ma non decisivo nel ragionamento della Corte, che ha respinto le censure per inammissibilità e infondatezza.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo sulla prova dell'avvenuta informazione; la Corte ha ritenuto che la doglianza mirasse in sostanza a contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.

  • art. 2724 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo, senza che la Corte ne ricavasse un diverso criterio decisorio, perché la questione è stata risolta sul piano della valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 2725 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo; la Corte ha escluso che fosse necessario, per l'adempimento dell'obbligo informativo, che l'esonero risultasse da una clausola contrattuale espressa.

  • art. 47 della legge n. 89 del 1913

    Richiamato quale norma deontologica/funzionale dell'attività notarile, ma la Corte ha confermato il rigetto della pretesa risarcitoria senza affermare una responsabilità specifica sulla base di tale disposizione.

  • art. 42 della deliberazione del Consiglio nazionale del Notariato n. 2/56 del 5 aprile 2008

    Richiamato dal ricorrente come fonte degli obblighi del notaio; la Corte non ha riconosciuto una violazione utile a fondare la responsabilità, dato l'accertamento di merito sull'assenza di percepibilità della falsità e sull'adempimento informativo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma introduttiva della disciplina dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è censurabile, se non nei limiti del vizio motivazionale tipizzato, l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito circa la concreta percepibilità o non percepibilità, da parte del notaio, della falsità delle dichiarazioni rese nel rogito.
  • La responsabilità del notaio per mancata verifica della regolarità urbanistica dell'immobile presuppone che la falsità o l'irregolarità fossero rilevabili con l'ordinaria diligenza professionale sulla base della documentazione esaminata; se il giudice di merito accerta che ciò non era possibile, la censura di legittimità è inammissibile.
  • Chi deduce in cassazione errori fondati su documenti deve specificarne il contenuto rilevante, la collocazione processuale e l'avvenuta produzione o acquisizione, altrimenti il motivo è inammissibile per genericità.
  • Per escludere che il notaio debba compiere specifiche indagini ulteriori o attività preparatorie e successive volte a garantire serietà e certezza dell'atto, è necessaria una clausola negoziale ad hoc; tale clausola non è invece richiesta per provare l'adempimento degli obblighi informativi già gravanti sul professionista.
  • Una censura che, sotto la veste della violazione di legge, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti è inammissibile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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