Cassazione Civile, Ordinanza n. 04202/2023 del 10/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società creditizia)
La controversia
La controversia nasceva da una domanda di usucapione su un immobile sito in Sant'Elpidio a Mare. La parte attrice sosteneva di aver posseduto il bene per oltre vent'anni in forza di una scrittura privata del 20 ottobre 1967. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello di Ancona, su impugnazione della società mandataria per il recupero crediti, aveva riformato la decisione e rigettato la domanda ritenendo non provato in modo univoco il momento iniziale del possesso utile a far decorrere il termine ventennale, incerta la datazione della scrittura privata, mancante la trascrizione e non provata un'interversione del possesso portata a conoscenza dell'originaria proprietaria. In cassazione sono stati proposti tre motivi: (1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c. per asserita motivazione meramente adesiva alle difese della controparte; (2) violazione degli artt. 116 c.p.c., 1158 c.c. e 2704 c.c. per non avere valorizzato la scrittura privata come fatto storico e per avere trascurato le prove testimoniali sul possesso ultraventennale; (3) violazione degli artt. 116 c.p.c. e 1158 c.c. per avere escluso l'animus possidendi, che secondo la ricorrente avrebbe dovuto desumersi dal contratto a effetti reali. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili tutti i motivi, osservando in particolare che la sentenza d'appello era sorretta anche da una autonoma ratio decidendi non specificamente censurata: l'atto pubblico notarile del 31 dicembre 1983, trascritto, aveva trasferito il bene a un terzo quando il termine utile per l'usucapione non era ancora maturato. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché volto a censurare la motivazione in termini di insufficienza/contraddittorietà non più proponibili nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c., e comunque privo di autosufficienza. Ha dichiarato inammissibili anche il secondo e il terzo motivo perché diretti a contestare la ricostruzione fattuale del giudice di merito e perché non aggredivano una autonoma e decisiva ratio della sentenza di appello: l'intervenuta donazione e trascrizione dell'immobile a favore di un terzo nel 1983, quando il ventennio utile all'usucapione non era ancora maturato. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La censura di nullità per difetto di motivazione è ammessa solo nei casi estremi di mancanza della motivazione, motivazione apparente, irriducibile contraddittorietà o motivazione perplessa od incomprensibile.
art. 360 n.4 c.p.c.; art. 360 n. 3 c.p.c.; art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il sindacato di legittimità non consente più censure di semplice insufficienza o contraddittorietà della motivazione, salvo l'omesso esame di un fatto storico decisivo; le doglianze di violazione di legge non possono mascherare contestazioni di merito.
art. 111 Cost.
La motivazione della sentenza è sindacabile in cassazione solo per il rispetto del minimo costituzionale.
Le censure sull'apprezzamento delle prove non sono ammissibili quando mirano a sostituire la valutazione di merito compiuta dal giudice di appello.
Per l'usucapione ordinaria occorre la prova del possesso utile protratto per il tempo di legge; il termine non può dirsi maturato se una autonoma ratio accerta che il bene è stato trasferito a terzi prima del decorso del ventennio.
La scrittura privata priva di data certa non può essere assunta, da sola, come prova idonea del momento iniziale del possesso utile ai fini dell'usucapione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non sono ammissibili doglianze che mirino soltanto a contestare la sufficienza o la logicità della motivazione, salvo i casi di motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria, oppure l'omesso esame di un fatto storico decisivo.
- La censura di violazione di legge non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione delle prove o dei fatti accertati dal giudice di merito.
- Quando la sentenza impugnata è sorretta da una pluralità di rationes decidendi autonome, il ricorso è inammissibile se non attacca tutte le rationes idonee, da sole, a sorreggere la decisione.
- Ai fini dell'usucapione, la prova del possesso utile e del decorso del termine legale deve essere univoca; la presenza di un atto di trasferimento del bene a terzi, intervenuto prima del compimento del termine, può di per sé impedire il maturare dell'acquisto per usucapione.
- Una scrittura privata priva di data certa e non trascritta non è, da sola, sufficiente a dimostrare in modo sicuro il dies a quo del possesso utile ai fini dell'usucapione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 10 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04109/2023 del 10/02/2023
- ordinanza_civile · 10 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04115/2023 del 10/02/2023
- ordinanza_civile · 10 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04116/2023 del 10/02/2023
- ordinanza_civile · 10 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04117/2023 del 10/02/2023
- ordinanza_civile · 10 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04118/2023 del 10/02/2023
- ordinanza_civile · 10 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04119/2023 del 10/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →