Cassazione Civile, Ordinanza n. 04056/2024 del 14/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una proprietaria di un terreno in Campi Salentina che assumeva che il vicino avesse inglobato nel proprio fondo una porzione del suo immobile e chiedeva quindi la condanna al rilascio della fascia di terreno asseritamente occupata. Il tribunale rigettava la domanda e la corte d'appello confermava, valorizzando la consulenza tecnica d'ufficio e la documentazione di provenienza, compreso un atto notarile del 27 maggio 1953, ritenendo che da tali elementi risultasse l'assenza di sconfinamento. In cassazione la ricorrente deduceva, con un primo motivo, omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., ma in realtà contestava le conclusioni della CTU e l'interpretazione dei documenti di causa. Con il secondo motivo denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 873 c.c., 2697 c.c., 1470 c.c., 132 c.p.c. e 111 Cost., sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente interpretato il rogito del 27 maggio 1953 e avesse mal governato l'onere della prova e la motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo, pur formalmente prospettato come omesso esame di fatto decisivo, mirasse in sostanza a ottenere un riesame del merito, attraverso la contestazione della CTU e della lettura dei documenti, operazione preclusa in sede di legittimità e, comunque, incompatibile con il doppio accertamento conforme di merito. Ha reputato inammissibile anche il secondo motivo, perché la censura sull'atto notarile del 1953 si risolveva in una diversa interpretazione del contratto senza specifica deduzione della violazione dei canoni ermeneutici, mentre la doglianza ex art. 2697 c.c. era impropria, poiché la norma può essere invocata solo per denunciare un'erronea attribuzione dell'onere della prova e non per contestare la valutazione delle prove. La censura sulla motivazione è stata giudicata generica e comunque infondata, essendo la sentenza d'appello sorretta da motivazione esistente, chiara e superiore al minimo costituzionale. Ne sono seguite la condanna della ricorrente alle spese, la condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. al pagamento di somme in favore del controricorrente e della cassa delle ammende, nonché l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato per la trattazione camerale e per la decisione conforme alla proposta di inammissibilità.
richiamato come preclusione al sindacato sul vizio di omesso esame in presenza di doppia conforme di merito.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il motivo formalmente richiamato è stato ritenuto in concreto diretto a sollecitare un riesame del merito, quindi inammissibile.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
la deduzione di violazione di legge è stata esclusa poiché le censure miravano in realtà a una diversa valutazione delle prove e del contratto.
invocato nel secondo motivo, ma senza una effettiva censura di falsa applicazione delle regole giuridiche pertinenti.
può essere denunciata solo l'erronea ripartizione dell'onere probatorio, non la valutazione delle prove compiuta dal giudice.
richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo, ma senza specifica incidenza sulla ratio decidendi della decisione impugnata.
la censura motivazionale è stata giudicata generica; la motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta ampiamente sufficiente.
art. 111 Cost.
richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per censurare la motivazione, ma la Corte ha escluso la violazione del minimo costituzionale.
applicato per la condanna della ricorrente al pagamento di una somma ulteriore a favore della controparte.
applicato per la condanna al pagamento di una ulteriore somma in favore della cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito trasformare formalmente un motivo di omesso esame di un fatto decisivo in una richiesta di nuova valutazione delle prove o della consulenza tecnica; un simile motivo è inammissibile perché sollecita un riesame del merito.
- In presenza di doppia conforme di merito, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. incontra la preclusione derivante dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c., salvo che siano dedotti specifici vizi diversi dal mero dissenso sulla ricostruzione fattuale.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisca l'onere della prova alla parte sbagliata; non può essere invocata per contestare l'apprezzamento o la sufficienza delle prove.
- La denuncia di violazione delle norme sull'ermeneutica contrattuale richiede di indicare in modo specifico quale canone interpretativo sia stato mal applicato; non è sufficiente proporre una lettura alternativa del contratto.
- La censura di motivazione è inammissibile se è generica o se la sentenza impugnata presenta una motivazione chiara, esistente e superiore al minimo costituzionale richiesto dall'art. 132 c.p.c. e dall'art. 111 Cost.
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