Cassazione Penale, Ordinanza n. 30791/2025 del 15/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, assolto in primo grado e poi condannato in appello a pena detentiva, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello deducendo: 1) vizio di motivazione e violazione di legge sulla sua affermata responsabilità penale; 2) vizio di motivazione e violazione dell'art. 507 c.p.p. per l'asserita mancanza dell'elemento psicologico del reato e per la dedotta abrogazione della fattispecie contestata; 3) vizio di motivazione e violazione dell'art. 192 c.p.p. per l'omesso esame delle difese; 4) vizio di motivazione e violazione dell'art. 133 c.p. sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e sulla mancata prevalenza delle stesse sulle aggravanti. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi generici e diretti a una rivalutazione del quadro istruttorio, non confrontati puntualmente con la motivazione di merito. Ha inoltre reputato manifestamente infondata la censura sull'abrogazione del reato, osservando che la disciplina richiamata continuava a trovare applicazione per i fatti commessi entro il 31 dicembre 2023. Infine ha giudicato inammissibile anche la doglianza sul trattamento sanzionatorio, perché non si confrontava con le ragioni della Corte territoriale, che aveva escluso attenuanti generiche e determinato la pena in misura poco sopra il minimo edittale valorizzando i precedenti penali dell'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non si misurassero in modo specifico con la sentenza impugnata, che fossero in larga parte una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio e che la questione sull'asserita abrogazione del reato fosse manifestamente infondata perché la disciplina incriminatrice continuava ad applicarsi ai fatti commessi fino al 31 dicembre 2023. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.lgs. n. 4 del 2019
disposizione incriminatrice ritenuta ancora applicabile ai fatti commessi entro il 31 dicembre 2023, nonostante la disciplina sopravvenuta richiamata dal ricorrente
art. 3, d.lgs. n. 4 del 2019
norma richiamata quale parte del titolo di reato contestato
legge di conversione del d.lgs. n. 4 del 2019 richiamata nel capo d'imputazione
norma sopravvenuta che, secondo la Corte, non aveva prodotto un immediato effetto abrogativo per i fatti contestati, essendo l'efficacia differita al 1° gennaio 2024
richiamo difensivo ritenuto non fondato, poiché la censura mirava in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio
richiamo difensivo ritenuto generico, perché non confrontato puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata
norma sulla commisurazione della pena richiamata per contestare il diniego delle attenuanti generiche; la Corte ne ha escluso la violazione rilevando la motivazione sui precedenti penali e sull'entità della pena
in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende
sentenza Corte cost. n. 86 del 2000
richiamata per verificare la sussistenza o meno di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della sanzione ex art. 616 c.p.p.
Sez. 3, n. 39205 del 20/06/2023
precedente citato a sostegno della perdurante applicazione della disciplina incriminatrice fino alla data indicata dalla Corte
Sez. U, n. 49686 del 13 luglio 2023, Rv. 285435
precedente delle Sezioni Unite richiamato per affermare che per i fatti commessi sino al 31 dicembre 2023 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di concessione del beneficio
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre una diversa lettura del materiale probatorio o a sollecitare una rivalutazione del merito, senza confrontarsi in modo specifico e puntuale con le ragioni poste a base della decisione impugnata.
- La censura relativa all'elemento soggettivo e alla responsabilità non può essere veicolata in cassazione come mera contestazione del giudizio di fatto compiuto dal giudice di merito, quando la motivazione impugnata sia logica, ampia e articolata.
- La deduzione dell'intervenuta abrogazione della fattispecie incriminatrice va verificata in relazione alla disciplina transitoria effettivamente prevista dal legislatore; se l'efficacia abrogativa è differita o limitata temporalmente, il reato continua ad applicarsi ai fatti commessi nel periodo di sopravvivenza della norma.
- Il motivo che contesti il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche deve confrontarsi con la motivazione del giudice di merito, il quale può legittimamente valorizzare precedenti penali e assenza di elementi positivi per escluderle.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, in difetto di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma alla Cassa delle ammende.
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