Cassazione Penale, Sentenza n. 44846/2023 del 07/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I difensori del ricorrente hanno impugnato il decreto della Corte d'appello che, in parziale riforma del decreto del Tribunale di Latina, aveva ridotto la durata della sorveglianza speciale a due anni ma confermato il sequestro e la confisca delle quote sociali di più società e di una imbarcazione. Il gravame contestava l'erronea applicazione dell'art. 4, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 159/2011 in relazione alla "attualità" della pericolosità qualificata: hanno sostenuto che la Corte d'appello avrebbe fatto leva su fatti successivi al decreto di primo grado (procedimenti penali del 2020 e cessione di quote dopo il decreto del 4/6/2019) per ritenere sussistente l'attualità della pericolosità, mentre tale requisito deve essere valutato con riferimento al momento dell'emissione del provvedimento di primo grado, essendo il provvedimento immediatamente esecutivo e non sospeso dall'impugnazione. In particolare, le nuove contestazioni riguardavano una tentata estorsione denunciata nel gennaio 2020 e una presunta intestazione fittizia tramite cessione di quote successive al decreto di giugno 2019.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la Corte d'appello aveva correttamente richiamato la condanna del 2015 (art. 12-quinquies d.l. 8/6/1992, n.306, ora art. 512-bis c.p.) come titolo legittimante per la misura ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 159/2011. Ha ritenuto legittimo che il giudice d'appello abbia esaminato elementi sopravvenuti (carico pendente emerso nel 2020) e li abbia valutati come rafforzativi della prognosi negativa e come conferma dell'attualità della pericolosità, escludendo un'attenuazione. La Corte ha inoltre ricordato il limite del sindacato in Cassazione nei procedimenti di prevenzione (ricorso ammesso solo per violazione di legge) e ha escluso il vizio radicale di motivazione dedotto dal ricorrente. Per questi motivi il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
D.Lgs. 159/2011, art. 4, comma 1, lett. b)
La norma consente l'applicazione della misura di prevenzione quando sussiste la pericolosità qualificata; la Corte ha ritenuto che la condanna anteriore (2015) costituisse titolo legittimante e che fatti sopravvenuti possano essere valutati dall'appello per confermare o smentire l'attualità della pericolosità
D.Lgs. 159/2011, art. 10, comma 3
Stabilisce che il ricorso per cassazione nel procedimento di prevenzione è ammesso soltanto per violazione di legge; conseguentemente la Corte di Cassazione è limitata al sindacato di legittimità e non può sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione estensiva della motivazione
Decreto-legge 8/6/1992, n. 306, art. 12-quinquies (ora art. 512-bis c.p.)
La condanna per il reato indicato costituisce titolo rilevante per l'applicazione delle misure di prevenzione; nella fattispecie la condanna del 2015 legittimava l'applicazione della misura ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b)
Codice di procedura penale, art. 616
Consente alla Corte, con il provvedimento che rigetta il ricorso, di condannare la parte che lo ha proposto al pagamento delle spese del procedimento; tale condanna è stata applicata al ricorrente
Massime di principio
- Nel procedimento di prevenzione la sussistenza della pericolosità qualificata si valuta principalmente con riferimento agli elementi all'epoca della decisione di primo grado, ma il giudice d'appello può legittimamente esaminare elementi sopravvenuti che indichino un aggravamento o un'attenuazione della pericolosità
- La Corte di Cassazione, nei procedimenti di prevenzione, è limitata al sindacato di legittimità (violazione di legge): non è ammessa una libera riconsiderazione di fatto o della motivazione se non per i profili strettamente giuridici riconosciuti
- Una condanna precedente per il reato richiamato dall'art. 12-quinquies (oggi art. 512-bis c.p.) rappresenta un titolo idoneo per l'applicazione delle misure di prevenzione ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 159/2011
- Fatti o procedimenti penalmente rilevanti sopravvenuti dopo il decreto di primo grado possono essere valutati in appello quale elemento di conferma della prognosi negativa e dell'attualità della pericolosità, salvo che risultino chiaramente incoerenti o irrilevanti
- Chi impugna in Cassazione un provvedimento di prevenzione dovrebbe focalizzarsi su profili di illegittimità giuridica (violazione di norme, eccesso di potere formale) piuttosto che su una mera rivalutazione di fatto o della motivazione
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