Cassazione Penale, Sentenza n. 16447/2026 del 07/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Pontis ha impugnato l'ordinanza che aveva rigettato l'opposizione ex art. 667, comma 4, c.p.p. avverso il diniego dell'estinzione per prescrizione di più pene pecuniarie. Ha dedotto sei motivi: (i) violazione dell'art. 172 c.p. e del principio di legalità (art. 25 Cost.), sostenendo che l'iscrizione a ruolo non può essere considerata causa impeditiva della prescrizione; (ii) vizio di motivazione per mancato confronto con precedenti contrari (Sez. 1, n. 10979/2022); (iii) violazione dell'art. 7 CEDU e art. 117 Cost. per deficit di prevedibilità; (iv) violazione del Prot. 4 CEDU art. 2 e art. 16 Cost. per limitazioni della libertà di circolazione (rilascio del passaporto); (v) violazione del Prot. 1 CEDU art. 1 circa la tutela della proprietà per riscossione coattiva prolungata; (vi) in via subordinata questione di legittimità costituzionale dell'art. 172 c.p. nella interpretazione consolidata.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso generico e manifestamente infondato e lo ha rigettato. Ha confermato l'orientamento consolidato secondo cui il decorso del termine di estinzione previsto dall'art. 172 c.p. "cessa di decorrere" con l'inizio dell'esecuzione della pena pecuniaria, individuato nell'iscrizione a ruolo del credito per la riscossione coattiva. La Corte ha ritenuto che ciò non costituisca introduzione praeter legem di una causa di interruzione, ma la corretta specificazione del momento in cui viene meno l'inerzia dello Stato. I profili convenzionali e costituzionali sollevati (art. 7 CEDU, Prot. 4, Prot. 1, artt. 3, 25 e 117 Cost.) sono stati ritenuti infondati. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
L'articolo disciplina l'estinzione della pena pecuniaria per decorso del tempo; la Corte interpreta che il termine estintivo 'cessa di decorrere' con l'inizio dell'esecuzione della pena, e l'iscrizione a ruolo è il momento che manifesta tale inizio
Norma che riguarda l'opposizione all'esecuzione; il ricorso originario verteva su un'opposizione proposta ai sensi di questa disposizione
art. 25 Cost.
Principio di legalità della pena: la Corte ha ritenuto che l'interpretazione adottata non violi il principio perché non introduce una nuova causa di interruzione ma definisce il momento in cui cessa il decorso del termine
art. 7 CEDU
Divieto di punizioni non previste dalla legge: la Corte ha ritenuto che l'effetto impeditivo attribuito all'iscrizione a ruolo sia sufficientemente prevedibile e non integri un aggravamento imprevedibile
Protocollo n. 4 CEDU, art. 2
Libertà di circolazione: la limitazione derivante dal mancato rilascio del passaporto per inadempimento non è stata ritenuta sproporzionata o illegittima
Protocollo n. 1 CEDU, art. 1
Tutela della proprietà: la possibilità di riscossione coattiva oltre il decorso del tempo non è stata considerata una ingerenza arbitraria nella proprietà, essendo collegata all'inadempimento
art. 117 Cost.
Obbligo di conformità dell'ordinamento interno ai trattati internazionali: la Corte ha ritenuto che non sussista contrasto con le norme convenzionali rilevate
art. 3 Cost.
Principio di uguaglianza: la differenziazione tra condannati nei cui confronti è stata avviata l'esecuzione e altri è stata ritenuta ragionevole in relazione all'attivazione della potestà esecutiva
Disciplina della procedura di riscossione delle somme dovute all'Erario: la Corte l'ha richiamata per dire che l'iscrizione a ruolo è un atto procedurale che manifesta la volontà dello Stato di procedere alla riscossione
Normativa sul rilascio del passaporto: citata rispetto alla possibilità di negare il passaporto per debiti fiscali o penali; la Corte ha ritenuto legittimo collegare tale limitazione all'inadempimento
Massime di principio
- Nei procedimenti di estinzione per prescrizione di pene pecuniarie, la giurisprudenza consolidata considera l'iscrizione a ruolo della pretesa come l'atto che fa iniziare l'esecuzione e, di conseguenza, fa cessare il decorso del termine estintivo di cui all'art. 172 c.p.
- Non si configura necessariamente un'introduzione "praeter legem" di una causa di interruzione: i tribunali leggono l'iscrizione a ruolo come la perdita dell'inerzia dello Stato, dunque come momento in cui la prescrizione non continua a decorrere
- Per opporsi efficacemente all'avvio dell'esecuzione e tutelare la possibilità di estinzione per decorso del tempo è fondamentale monitorare i termini e gli atti amministrativi (iscrizione a ruolo, notifica cartella) e proporre tempestive impugnazioni prima dell'iscrizione
- Gli argomenti fondati unicamente su ricostruzioni successive della norma o su precedenti giurisprudenziali isolati hanno scarse probabilità di successo contro un orientamento consolidato di legittimità; le censure costituzionali e convenzionali richiedono dimostrare un concreto e grave contrasto con testi normativi o con la giurisprudenza delle corti sovranazionali
- In caso di limitazioni pratiche (es. diniego rilascio passaporto, riscossione coattiva), la via più efficace per rimuovere gli effetti è adempiere o chiedere misure provvisorie/forme di rateizzazione prima che l'esecuzione progredisca
- Quando si valuta la prescrizione delle pene pecuniarie, occorre distinguere tra il momento di passaggio in giudicato (rilevante per il computo del termine generale) e il momento di inizio dell'esecuzione (rilevante per la cessazione del decorso), ai fini pratici spesso prevale l'effetto dell'iscrizione a ruolo
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