Cassazione Civile, Sentenza n. 5607/2024 del 01/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che, in relazione ad avviso di accertamento per IRPEF, IVA e IRAP relativo al 2008 e fondato anche sugli studi di settore, aveva rideterminato i maggiori ricavi (inizialmente indicati in €137.838,00) e, pur accogliendo parzialmente l'appello del contribuente, aveva fissato il reddito complessivo in €60.000 lordi. Il ricorrente ha dedotto sette motivi volti a censurare: carenza/contraddittorieta' della motivazione; omessa pronuncia su specifiche questioni (difetto di motivazione dell'avviso e mancato contraddittorio su "altre incongruenze"); omesso esame di fatti decisivi; violazione del principio di non contestazione; mancata declaratoria di nullità dell'avviso per violazione dell'obbligo di contraddittorio (legge n.212/2000); violazioni di norme tributarie e civilistiche in ordine alla prova e alla valutazione degli studi di settore e delle rimanenze; vizio di ultrapetizione per rideterminazione del reddito senza elementi di supporto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili i diversi motivi: la sentenza impugnata espone in modo coerente l'iter logico seguito; il contraddittorio endoprocedimentale è risultato attivato e, comunque, la mancata o insufficiente risposta del contribuente non impedisce al giudice la valutazione di merito; gli studi di settore sono uno strumento induttivo non vincolante e l'Ufficio può ricorrere anche ad altre evidenze di incongruenza; molte censure del ricorrente costituivano rideterminate valutazioni di fatto non sindacabili in cassazione o erano formulate in termini tali da risultare inammissibili. La Corte ha confermato che il giudice tributario, nel processo di impugnazione-merito, può rideterminare il reddito entro i limiti delle domande e ha ritenuto che la C.T.R. abbia indicato i parametri alla base della quantificazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali in favore dell'Agenzia per complessivi €4.100,00 oltre spese prenotate a debito e ad ulteriori oneri contributivi previsti dalla normativa.
Norme richiamate
Costituzione, art.53
Richiamato dalla C.T.R. come principio di equa contribuzione che ha orientato la fissazione, in via di merito, di una quantificazione intermedia del reddito del contribuente
Costituzione, art.111 (comma 6)
Invocato dal ricorrente in tema di garanzie processuali; la Corte ha ritenuto assente illegittimità procedurale rilevante nella motivazione della sentenza impugnata
Legge n.212/2000, artt.7 e 12, comma 7 (statuto del contribuente)
Riguarda l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale: la Corte ha ricordato che tale contraddittorio è centrale per gli accertamenti standardizzati, ma ha ritenuto che nel caso concreto il contraddittorio sia stato posto in essere o che la mancata specifica allegazione da parte del contribuente renda non determinante la nullità dell'atto
D.P.R. n.600/1973, art.39 (comma 1, lett. d)
Norma richiamata in relazione ai presupposti dell'accertamento fondato sugli studi di settore; la Corte ha ritenuto che l'accertamento fosse emesso nel rispetto dei presupposti e che il giudice di merito potesse rideterminare, entro i limiti delle domande, il quantum
D.l. 30 agosto 1993 n.331 (art.62-sexies)
Stabilisce che gli studi di settore costituiscono uno degli strumenti induttivi a disposizione dell'Amministrazione; la Corte ha ribadito che non sono vincolanti e che l'Ufficio può accertare anche per gravi incongruenze
Codice di procedura civile, art.360 (comma 1, nn. 3,4,5) (presupposti per ricorso per cassazione)
Richiamato per inquadrare i profili di censura: la Corte ha dichiarato inammissibili o infondati diversi motivi perché miravano a sindacare fatti e valutazioni di merito non riservati al giudice di legittimità o perché la questione era implicitamente decisa dalla sentenza impugnata
Censura del ricorrente circa la valorizzazione delle rimanenze: la Corte ha ritenuto inammissibili le doglianze perché non adeguatamente fondate nei termini richiesti per la cassazione e perché mancavano elementi concreti volti a dimostrare l'incidenza delle rimanenze sulla produzione
Massime di principio
- Il contraddittorio endoprocedimentale è obbligatorio per gli accertamenti "a tavolino" e assume particolare rilievo per imposte armonizzate; tuttavia la sua mancata o imperfetta attivazione non determina automaticamente la nullità dell'atto se il contribuente non dimostra quali specifiche argomentazioni avrebbe prodotto e se il giudice, in sede di impugnazione-merito, valuta comunque le giustificazioni offerte.
- Gli studi di settore sono uno strumento induttivo non vincolante: l'Amministrazione può fondare l'accertamento anche su altre evidenze di "gravi incongruenze" tra dati dichiarati e caratteristiche dell'attività; il contribuente ha l'onere di fornire prove concrete per confutare le risultanze statistiche.
- Il processo tributario è un giudizio di impugnazione-merito: il giudice può, entro i limiti delle domande, rideterminare il reddito/tributo dovuto; ciò non configura ultrapetizione se la decisione resta nell'ambito della causa proposta.
- In cassazione non è consentita la mera rivalutazione del fatto o della prova: molte doglianze che consistono nella diversa valutazione delle prove sono inammissibili se non fondate su questioni di diritto ben inquadrate (art.360 c.p.c.).
- L'omessa pronuncia esplicita su una questione può essere considerata implicitamente risolta quando risulta assorbita da altre statuizioni; tuttavia, se la questione implicita è decisiva e la motivazione manca, può essere censurata come vizio di motivazione.
- Il principio di non contestazione opera anche nel processo tributario ma è coordinato con la specialità del contenzioso: la mancata risposta dell'Ufficio a censure del contribuente non equivale automaticamente ad ammissione dei fatti, e l'Ufficio può articolare nel giudizio altre argomentazioni difensive.
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