Cassazione Civile, Sentenza n. 5506/2024 del 01/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Condominio ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Messina che aveva riformato la sentenza di primo grado e aveva attribuito al Condominio la titolarità del diritto di provvedere alla messa in sicurezza della scarpata sovrastante, ripartendo la responsabilità in misura prevalente a carico del Condominio e per il 10% a carico dei Frisone. I motivi principali del ricorso del Condominio erano: (i) censura sulla ricostruzione operata dalla Corte d'appello circa la natura dell'appello incidentale del Condominio (se nuova domanda o mera difesa), con richiamo agli artt. 183 e 345 c.p.c.; (ii) vizio di motivazione e travisamento dei fatti in relazione all'accertamento del concorso di responsabilità tra ME.CO., Condominio e Frisone, con specifico riferimento alla valutazione del nesso causale e della natura autonoma della responsabilità dei Frisone quali proprietari della porzione di scarpata; (iii) carenza di motivazione nel determinare la misura del concorso di responsabilità e nella regolazione degli oneri per l'esecuzione dei lavori; (iv) questioni accessorie circa la condanna alle spese. Le Frisone hanno proposto ricorso incidentale denunciando, tra l'altro, difetto di litisconsorzio necessario di altri proprietari del versante, nonché opponibilità del giudicato formato nella precedente controversia tra il Condominio e la società ME.CO. e la rilevanza di norme quali art. 1069 c.c. e 2051 c.c.
La decisione
La Corte di Cassazione ha: - rigettato il primo motivo del ricorso principale; - accolto i second o e terzo motivi del ricorso principale del Condominio, ritenendo che la Corte d'appello non avesse adeguatamente motivato e valutato la possibilità di autonoma responsabilità dei Frisone per i successivi fenomeni franosi e il nesso causale rispetto ai danni subiti dal Condominio; - parzialmente respinto il primo e (nei limiti indicati) il terzo motivo del ricorso incidentale delle Frisone; - dichiarato assorbiti gli altri motivi di entrambi i ricorsi; - cassato la sentenza impugnata nei punti ritenuti fondati e rinviato la causa alla Corte di appello di Messina, in diversa composizione, per nuovo esame anche sulle spese del giudizio di legittimità. In sintesi: annullamento parziale della sentenza di appello e rinvio per nuova decisione sulla determinazione del nesso di causalità, concorso di responsabilità e ripartizione degli oneri per i lavori di messa in sicurezza.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c.
Norme invocate per il sindacato di legittimità sulla motivazione, la violazione di norme processuali e la valutazione di fatti decisivi: la Corte utilizza tali disposizioni per esaminare errori di diritto e carenze logico-giuridiche nella motivazione della sentenza impugnata.
art. 183 e art. 345 c.p.c.
Richiamati in relazione all'ammissibilità di nuova domanda in appello: la Corte ha ritenuto che la deduzione – che qualificava i Frisone come eredi/aventi causa del committente dei lavori (ME.CO.) e dunque titolari di diverso titolo di responsabilità – configurasse una nuova causa petendi, e pertanto non ammissibile in appello nella forma in cui era stata prospettata.
art. 112, 113, 115, 116 c.p.c.
Richiamate in relazione ai principi di decisione e motivazione e alla valutazione del concorso di responsabilità: la Corte ha censurato la sentenza di appello per motivazione apodittica e contraddittoria nella ripartizione della responsabilità.
art. 1227 e art. 2056 c.c.
Norme civilistiche sul concorso di colpa e sulla liquidazione del danno: invocate per criticare la valutazione del nesso causale e della misura di concorso imputata alle parti.
art. 132 c.p.c.
Richiamato per censurare la carenza o l'illogicità della motivazione della sentenza impugnata: la Corte ha ritenuto la motivazione insufficiente rispetto alla ricostruzione delle responsabilità e delle percentuali attribuite.
art. 91 e 92 c.p.c.
Norme sulle spese di lite: la Corte ha assorbito le questioni relative alle spese in funzione dell'accoglimento parziale del ricorso e del rinvio, rimettendo la regolazione al giudice di rinvio.
art. 1069 c.c.
Invocato dalle Frisone per sostenere che le opere eseguite a servizio del Condominio su fondo altrui dovessero essere considerate come manutenzione di una servitù a carico del proprietario del fondo dominante: la Corte non ha ritenuto automatica tale qualificazione nella specie e ha censurato la valutazione sommaria operata dall'appello.
art. 2051 c.c.
Richiamato in tema di responsabilità per cose in custodia e su opposta interpretazione del giudicato: la Corte ha escluso che la pronuncia precedente contro ME.CO. potesse automaticamente escludere la responsabilità autonoma dei Frisone per nuovi eventi franosi.
art. 1306 c.c.
Invocato con riferimento agli effetti del giudicato in ordine ai terzi: la Corte ha ritenuto che il giudicato tra Condominio e ME.CO., relativo a diversa causa petendi, non potesse automaticamente estendersi a immunizzare i Frisone da responsabilità per fatti successivi.
art. 1669 c.c.
Norma sulla responsabilità dell'appaltatore per vizi o difformità dell'opera: la sentenza pregressa aveva accertato la responsabilità di ME.CO. ex art.1669, ma la Cassazione osserva che ciò non esclude l'accertamento di autonoma responsabilità di altri soggetti per eventi successivi.
art. 378 c.p.c.
Norma procedurale richiamata per il deposito di memoria dai difensori: presente negli atti di causa e richiamata nella fase di legittimità.
Massime di principio
- Un precedente giudicato relativo a responsabilità di un soggetto (es. appaltatore) per lavori non esclude automaticamente la possibilità che altri proprietari siano ritenuti responsabili per eventi successivi o autonomi; occorre valutare specificamente nesso di causalità e nuovo fatto dannoso.
- In appello non è ammessa la proposizione di una nuova 'causa petendi' che introduca un diverso titolo di responsabilità rispetto a quanto dedotto in primo grado; qualificare una deduzione come nuova domanda può renderla inammissibile.
- La mancata estensione del contraddittorio a terzi proprietari di un versante può essere rilevante solo se ricorre un litisconsorzio necessario, che dev'essere documentato e riguarda questioni di merito non sindacabili in Cassazione se basate su valutazioni fattuali.
- La qualificazione come servitù (art. 1069 c.c.) delle opere eseguite su fondo altrui non sorge automaticamente: occorre accertare il titolo, la natura delle opere e chi effettivamente ha l'onere della conservazione o della realizzazione.
- La ripartizione del concorso di responsabilità richiede una motivazione chiara e logica che colleghi fatti, prova tecnica (CTU) e regole di imputazione; decisioni apodittiche o contraddittorie nella misura percentuale di concorso sono motivo di annullamento.
- Il giudicato copre le questioni decise tra le stesse parti e per la stessa causa petendi; non può essere esteso automaticamente a fatti o titoli differenti né può esonerare terzi da responsabilità sopravvenute.
- Quando la controversia riguarda fenomeni geotecnici (frane, smottamenti) la prova tecnica (CTU) e l'accertamento del nesso eziologico fra interventi dell'appaltatore, modifiche morfologiche e comportamenti dei proprietari devono essere compiutamente valutati dal giudice di merito; in difetto la decisione è vulnerabile in Cassazione per carenza di motivazione.
- Le questioni relative alle spese vengono spesso assorbite o regolate dal giudice di rinvio quando la decisione di legittimità comporta cassazione e nuovo esame; dunque la regolazione delle spese può rimanere alla Corte d'appello in diversa composizione.
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